Sentenza del 28/05/2015 n. 3113 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Condono e sanatorie - Pagamento anticipato - Buona fede - Efficacia sanante.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato riconosciuto rilievo al legittimo affidamento del contribuente e alla buona fede nei rapporti tributari. Il pagamento anticipato, se eseguito conformemente alla disciplina applicabile, è stato considerato idoneo a produrre l'effetto sanante previsto dalla procedura, impedendo che il contribuente subisse conseguenze sfavorevoli per un successivo mutamento normativo o interpretativo non imputabile alla sua condotta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'efficacia sanante del pagamento anticipato eseguito dal contribuente nell'ambito di una procedura di condono o sanatoria. Il contribuente invocava il principio della tutela del legittimo affidamento e della buona fede, sostenendo che il pagamento effettuato sulla base della disciplina vigente dovesse produrre gli effetti favorevoli previsti dalla sanatoria, anche a fronte di successive modifiche o di una diversa interpretazione dell'Amministrazione. Tale principio, applicabile anche ai rapporti tributari, limita l'esercizio dei poteri legislativi e amministrativi e orienta l'interpretazione delle norme in favore della sicurezza giuridica del cittadino.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10
La norma tutela il contribuente nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, valorizzando i principi di buona fede, collaborazione e tutela dell'affidamento.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 12
La disposizione disciplina una forma di definizione agevolata o condono, alla quale il pagamento effettuato dal contribuente può collegarsi con efficacia sanante, purché siano rispettate le condizioni previste.
Massime di principio
- Nei rapporti tributari il contribuente che si conforma in buona fede alla disciplina vigente e completa gli adempimenti richiesti può invocare la tutela del legittimo affidamento.
- Un pagamento anticipato effettuato secondo le regole applicabili al momento dell'operazione può conservare efficacia sanante, anche se successivamente intervengono modifiche normative o interpretazioni amministrative più sfavorevoli.
- L'Amministrazione finanziaria deve interpretare e applicare le norme rispettando i principi di collaborazione, buona fede e certezza del diritto; non può normalmente penalizzare un comportamento conforme alla disciplina allora vigente.
- La tutela dell'affidamento non opera in presenza di frode, mala fede, condotte elusive o mancato rispetto delle condizioni essenziali previste dalla sanatoria.
- In casi analoghi è necessario verificare la data del pagamento, la normativa vigente in quel momento, la completezza degli adempimenti e l'assenza di condotte imputabili al contribuente.
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