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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02841/2026 del 09/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (obbligati contrattuali)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di mantenimento con cui due soggetti, in cambio del trasferimento della nuda proprietà di un immobile con riserva di usufrutto in capo ai disponendi, si obbligavano a prestare assistenza materiale e morale e a provvedere al loro mantenimento. In primo grado era stata respinta la domanda di risoluzione proposta dai disponenti; in appello, invece, la Corte territoriale aveva accolto l’impugnazione incidentale di una delle parti beneficiarie, dichiarando la risoluzione del contratto e l’inefficacia del trasferimento della nuda proprietà, con restituzione ex art. 2033 c.c. I ricorrenti hanno censurato la sentenza di appello con cinque motivi: 1) violazione dell’art. 331 c.p.c. e nullità del giudizio d’appello per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un coerede testamentario della parte deceduta, non evocato nominativamente in appello; 2) violazione degli artt. 333 e 334 c.p.c. per asserita inammissibilità dell’appello incidentale tardivo; 3) violazione degli artt. 1453, comma 2, e 1372, comma 1, c.c.; 4) violazione dell’art. 1458, comma 1, c.c.; 5) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che, dopo la morte di una parte nel corso del primo grado e la successiva riassunzione nei confronti degli eredi, tutti gli eredi del de cuius erano litisconsorti necessari anche in appello. Poiché uno degli eredi risultava dagli atti ma non era stato evocato nominativamente dagli appellanti, la Corte ha ravvisato la nullità dell’intero giudizio di appello e della sentenza impugnata per mancata integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 331 c.p.c.

    In presenza di cause inscindibili o di litisconsorzio necessario processuale, il giudice d’appello deve ordinare d’ufficio l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, a pena di nullità del giudizio e della sentenza.

  • art. 303 c.p.c.

    La riassunzione del processo dopo la morte di una parte può essere effettuata collettivamente e impersonalmente nei confronti degli eredi, ma il processo prosegue poi individualmente nei confronti di ciascun erede.

  • art. 102 c.p.c.

    Gli eredi della parte deceduta, una volta succeduti nel processo, devono partecipare tutti al giudizio come litisconsorti necessari.

  • art. 333 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sull’appello incidentale.

  • art. 334 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sull’appello incidentale tardivo.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina della risoluzione per inadempimento.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all’efficacia vincolante del contratto e alla sua cessazione.

  • art. 1458 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti della risoluzione del contratto.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato dalla Corte d’appello per disporre la restituzione delle prestazioni ricevute a seguito della risoluzione.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente con riferimento alla regolazione delle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente con riferimento alla regolazione delle spese di lite.

Massime di principio

  • La morte di una parte nel corso del giudizio di primo grado determina la successione nel processo degli eredi, che assumono la qualità di litisconsorti necessari per la prosecuzione del giudizio, indipendentemente dalla divisibilità del rapporto sostanziale.
  • Se l’impugnazione è proposta nei confronti di uno solo degli eredi della parte deceduta, il giudice d’appello deve disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi; la sua omissione comporta nullità assoluta del giudizio di appello e della sentenza.
  • Quando la non integrità del contraddittorio emerge dagli atti, la nullità è rilevabile d’ufficio anche in cassazione e comporta la cassazione con rinvio per la rinnovazione del giudizio.
  • Dopo la riassunzione del processo nei confronti degli eredi, questi devono essere considerati e chiamati in giudizio individualmente e nominativamente nel grado successivo, non essendo sufficiente un riferimento indistinto al gruppo degli eredi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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