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Provvedimento

Avvertimento n. 60 del 12/02/2025

Provvedimento del 12 febbraio 2025

Garante Privacy60

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha rivolto un avvertimento a SEIF S.p.A. in relazione alla pubblicazione, nel volume "Fratelli di chat", di numerosi virgolettati di chat private, anche riferite a parlamentari e ad altri soggetti terzi. L’Autorità ha ritenuto che tale diffusione possa violare le regole deontologiche del giornalismo, il criterio di essenzialità dell’informazione e i principi di liceità, correttezza e minimizzazione del GDPR. Il provvedimento non contiene una sanzione economica, ma avverte che l’ulteriore trattamento dei dati potrebbe risultare illecito e si riserva ulteriori iniziative all’esito dell’istruttoria.

SEIF S.p.A. - avvertimento per pubblicazione di chat private nel volume "Fratelli di chat"

SEIF S.p.A. - avvertimento per la pubblicazione di chat private nel volume "Fratelli di chat"

Il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto nei confronti di SEIF S.p.A. in relazione al libro "Fratelli di chat", dedicato alla ricostruzione della storia politica di Fratelli d’Italia attraverso chat di parlamentari, ministri e dirigenti. Il provvedimento è adottato a seguito di varie segnalazioni e reclami, anche da parte degli interessati, circa la pubblicazione di messaggi privati riportati con trascrizioni testuali e virgolettate.

Contesto fattuale e qualificazione delle chat come corrispondenza

L’Autorità richiama la giurisprudenza costituzionale e di legittimità secondo cui i messaggi scambiati su canali di messaggistica istantanea costituiscono, a tutti gli effetti, corrispondenza. Tale natura permane anche dopo la ricezione da parte del destinatario, almeno finché la comunicazione non perda attualità e non si trasformi in mero documento storico. Nel caso esaminato, le chat riguardano anche soggetti che erano e sono parlamentari, con conseguente richiamo sia all’art. 15 Cost. sia alle prerogative rafforzate di cui all’art. 68 Cost.

Trattamento di dati personali e disciplina applicabile

Il Garante considera la pubblicazione delle chat nel volume un trattamento di dati personali, più precisamente una diffusione ai sensi degli artt. 136 e seguenti del Codice privacy. Di conseguenza, il trattamento deve rispettare le regole deontologiche relative all’attività giornalistica, richiamate dall’art. 139 del Codice, e il loro rispetto è qualificato dall’art. 2-quater, comma 4, come condizione essenziale di liceità e correttezza.

Valutazione sulla essenzialità dell'informazione

Secondo l’Autorità, la riproduzione integrale o comunque testuale di numerosissime chat, pur inserite in una narrazione di interesse pubblico, non risponde al criterio di essenzialità dell’informazione previsto dall’art. 137, comma 3, del Codice e dall’art. 6, comma 1, delle Regole deontologiche. Il Garante ritiene che il medesimo obiettivo informativo avrebbe potuto essere raggiunto con modalità meno invasive della riservatezza dei soggetti coinvolti e dei terzi menzionati nelle conversazioni.

Profili di particolare attenzione per soggetti terzi e minori

Il provvedimento evidenzia che la diffusione delle chat può ledere la riservatezza e la protezione dei dati personali non solo dei mittenti e destinatari, ma anche di altri soggetti citati nei messaggi. Inoltre, il criterio di essenzialità deve essere interpretato con particolare rigore quando le notizie toccano, anche indirettamente, minori.

Norme violate e avvertimento del Garante

Il Garante ritiene che il trattamento possa integrare la violazione:

  • dell’art. 2-quater, comma 4, del Codice;
  • dell’art. 137, comma 3, del Codice;
  • dell’art. 6, comma 1, delle Regole deontologiche;
  • dei principi di liceità, correttezza e minimizzazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e c), del GDPR.

Alla luce di ciò, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. a), del GDPR e dell’art. 154, comma 1, lett. f), del Codice, l’Autorità rivolge a SEIF S.p.A. un avvertimento: l’ulteriore trattamento dei dati personali contenuti nelle chat pubblicate nel libro può verosimilmente risultare illecito.

Esito del procedimento e pubblicazione

Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria né ordini immediati di blocco o cancellazione, ma si limita all’avvertimento e alla riserva di ulteriori determinazioni all’esito del completamento dell’istruttoria. È inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Garante ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3, del Codice e dell’art. 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Tutela giurisdizionale

Contro il provvedimento è ammessa opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 del GDPR e degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 150/2011, entro trenta giorni dalla comunicazione, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Contesto e origine dell'intervento

Il provvedimento nasce da molteplici istanze e reclami, anche di interessati e parlamentari, relativi alla pubblicazione nel libro "Fratelli di chat" di messaggi scambiati in chat istantanee. Il Garante inquadra tali messaggi come corrispondenza, richiamando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità sulla natura confidenziale delle comunicazioni elettroniche e sulle garanzie costituzionali applicabili ai parlamentari.

Qualificazione del trattamento

La pubblicazione delle chat viene qualificata come trattamento di dati personali e, in particolare, come diffusione ai sensi degli artt. 136 e seguenti del Codice privacy. Per tale ragione il trattamento deve rispettare le regole deontologiche per l’attività giornalistica, richiamate dall’art. 139 del Codice.

Violazione del criterio di essenzialità

L’Autorità ritiene che la riproduzione testuale e virgolettata di numerosissime chat, pur inserita in un contesto narrativo di interesse pubblico, non sia conforme al criterio di essenzialità dell’informazione previsto dall’art. 137, comma 3, del Codice e dall’art. 6 delle Regole deontologiche. Il Garante osserva che la narrazione avrebbe potuto essere svolta con modalità meno invasive della riservatezza degli interessati e dei terzi citati.

Norme e principi richiamati

Il provvedimento richiama la violazione degli artt. 2-quater, comma 4, e 137, comma 3, del Codice, dell’art. 6, comma 1, delle Regole deontologiche, nonché dei principi di liceità, correttezza e minimizzazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e c), del GDPR. Viene inoltre sottolineata la particolare sensibilità del parametro di essenzialità quando le notizie riguardino, anche indirettamente, minori.

Esito e misure adottate

Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. a), del GDPR e dell’art. 154, comma 1, lett. f), del Codice, il Garante rivolge a SEIF S.p.A. un avvertimento sul fatto che l’ulteriore trattamento dei dati contenuti nelle chat può verosimilmente violare le norme richiamate. L’Autorità si riserva l’adozione di ulteriori provvedimenti all’esito del completamento dell’istruttoria e dispone la pubblicazione del provvedimento sul proprio sito.

Come è indicizzato

Materiegiornalismo e trattamento datidiritto di cronacacorrispondenza e riservatezzaminimizzazione dei datipubblica pa

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