Prescrizioni del Garante n. 71 del 13/02/2025
Provvedimento del 13 febbraio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante decide su un reclamo ex art. 77 GDPR contro Google LLC relativo alla deindicizzazione, dai risultati di ricerca associati al nominativo e ad alcune chiavi ulteriori, di tre URL con articoli giornalistici su un procedimento penale concluso con assoluzione. L’Autorità ritiene non più rilevante l’URL n. 1 perché la pagina non è più disponibile, respinge la richiesta sull’URL n. 2 perché la notizia risulta correttamente aggiornata all’assoluzione definitiva, e accoglie la richiesta sull’URL n. 3 ordinandone la rimozione dai risultati di ricerca associati al nome dell’interessato unitamente a una specifica chiave di ricerca, poiché contiene informazioni non aggiornate e pregiudizievoli.
Google LLC: reclamo per deindicizzazione di URL collegati a notizie su un procedimento penale concluso con assoluzione
Google LLC: deindicizzazione di URL su vicenda penale conclusa con assoluzione
Il Garante per la protezione dei dati personali si pronuncia su un reclamo ex art. 77 GDPR presentato nei confronti di Google LLC per ottenere la deindicizzazione di tre URL, reperibili tramite ricerche associate al nominativo dell'interessato e ad ulteriori chiavi di ricerca, relativi ad articoli giornalistici su un procedimento penale poi concluso con assoluzione definitiva.
Origine del procedimento e posizioni delle parti
Il reclamante ha lamentato che i risultati del motore di ricerca rinviassero a contenuti giornalistici riferiti a una vicenda penale che lo aveva coinvolto per il reato di rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio nell'esercizio di una funzione pubblica. La vicenda si era conclusa con sentenza di assoluzione "perché il fatto non sussiste", passata in giudicato il 21 settembre 2021.
Google LLC, già prima del reclamo, aveva comunicato l'intenzione di deindicizzare gli URL nn. 2 e 3, ma non l'URL n. 1. Nel corso dell'istruttoria ha poi sostenuto che gli URL nn. 2 e 3 non risultavano comunque visualizzati tra i risultati di ricerca associati al nome del reclamante, mentre per l'URL n. 1 ha mantenuto il diniego iniziale per persistente interesse pubblico alle notizie. Successivamente, a seguito di ulteriori verifiche dell'Autorità, Google ha dichiarato che l'URL n. 1 non sembrava più disponibile e che il relativo link conduceva alla homepage del quotidiano.
Competenza del Garante e quadro normativo
L'Autorità richiama l'applicabilità del GDPR a Google LLC in ragione dello stabilimento e dell'attività svolta in ambito europeo, nonché la propria competenza a decidere sul reclamo per il territorio nazionale ai sensi dell'art. 55, par. 1, GDPR. Viene inoltre ricordato che, ai sensi dell'art. 168 del Codice, chi dichiara o attesta falsamente nel procedimento dinanzi al Garante può risponderne penalmente.
Criteri per valutare il diritto all'oblio
Il Garante applica i criteri elaborati dalla sentenza della Corte di giustizia UE 13 maggio 2014, causa C-131/12, e dalle Linee guida WP29 del 26 novembre 2014 nonché dalle Linee guida EDPB n. 5/2019 del 7 luglio 2020. La valutazione della deindicizzazione viene svolta tenendo conto non solo del decorso del tempo, ma anche dell'attinenza del contenuto alla persona, della sua attualità e della rilevanza pubblica dell'informazione.
L'Autorità osserva che, nel caso concreto, la chiave di ricerca collegata al ruolo professionale del reclamante è strettamente connessa alla sua dimensione personale e sociale e può legittimamente fungere da criterio di reperimento dei risultati. Richiama anche il fatto che le Linee guida considerano rilevanti non solo nome e cognome, ma anche soprannomi, pseudonimi e altri elementi qualificativi. Di contro, la chiave di ricerca basata su un dato geografico è ritenuta troppo generica e non idonea a identificare in modo univoco l'interessato, anche per la sua possibile riferibilità a più persone omonime.
Valutazione dei singoli URL
Per l'URL n. 1, il Garante prende atto della comunicazione di Google LLC secondo cui la pagina non è più disponibile e che il link porta alla homepage del giornale; pertanto ritiene che non vi siano ulteriori provvedimenti da adottare.
Per l'URL n. 2, l'Autorità rileva che l'articolo dà conto dell'assoluzione e del passaggio in giudicato, e che quindi la notizia risulta correttamente aggiornata. La richiesta di deindicizzazione viene dichiarata infondata, perché il contenuto si conforma al principio di esattezza e aggiornamento dei dati di cui all'art. 5, par. 1, lett. d), GDPR, oltre che ai criteri indicati dalle Linee guida richiamate.
Per l'URL n. 3, invece, il Garante rileva che la notizia non è aggiornata alla luce dell'evoluzione favorevole della vicenda giudiziaria, risalente a più di tre anni prima. La persistenza in rete di informazioni non aggiornate viene ritenuta lesiva per l'interessato e potenzialmente disinformativa, specie in considerazione del suo ruolo pubblico. Il reclamo è dunque accolto per questa parte.
Ordine di deindicizzazione e termini
Ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR, il Garante ingiunge a Google LLC di rimuovere l'URL n. 3 dai risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell'interessato unitamente al solo termine indicato nel provvedimento, entro venti giorni dalla ricezione dello stesso. Non dispone invece la deindicizzazione rispetto alla diversa chiave di ricerca ritenuta non sufficientemente identificativa.
Adempimenti successivi, registro interno e rimedi
Google LLC è invitata, ai sensi dell'art. 157 del Codice, a comunicare entro trenta giorni le iniziative adottate per dare esecuzione al provvedimento; il mancato riscontro è sanzionabile ai sensi dell'art. 166 del Codice e dell'art. 83, par. 5, lett. e), GDPR.
Il Garante dispone inoltre l'annotazione della misura nel registro interno di cui all'art. 57, par. 1, lett. u), GDPR, ai sensi dell'art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, precisando però che tale annotazione non vale come precedente per eventuali futuri procedimenti ai fini dell'art. 83, par. 2, lett. c), GDPR. Avverso il provvedimento è ammessa opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.
Punti principali
Origine del reclamo e oggetto della domanda
Il reclamante ha chiesto a Google LLC la deindicizzazione di tre URL collegati ad articoli de "Il Piccolo" relativi a un procedimento penale per rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio, concluso con sentenza di assoluzione passata in giudicato il 21 settembre 2021. Nel corso del procedimento sono emersi ulteriori URL, ma il Garante precisa che l'oggetto del provvedimento resta limitato a quelli indicati nel reclamo introduttivo.
Valutazioni preliminari e competenza
Il Garante richiama l'applicazione del GDPR a Google LLC ai sensi dell'art. 3, par. 1, e afferma la propria competenza a decidere i reclami per il territorio nazionale ai sensi dell'art. 55, par. 1, in ragione del trattamento gestito da Google LLC anche per il territorio UE. Viene richiamato inoltre l'art. 168 del Codice per il caso di falsità in dichiarazioni al Garante.
Esame delle chiavi di ricerca e del diritto all'oblio
L'Autorità applica i criteri elaborati dalla giurisprudenza "Costeja" e dalle Linee guida WP29 del 2014 e EDPB 5/2019. Ritiene che la chiave legata al ruolo professionale del reclamante sia strettamente attinente alla sua identità sociale e dunque idonea a fondare il diritto alla deindicizzazione. Al contrario, la chiave basata su un dato geografico è considerata troppo generica e non univocamente identificativa.
Esito sui singoli URL
Per l'URL n. 1 il Garante prende atto che la pagina non è più disponibile e non adotta ulteriori misure. Per l'URL n. 2 dichiara il reclamo infondato, poiché l'articolo riporta l'assoluzione e il relativo passaggio in giudicato, risultando quindi aggiornato e coerente con il principio di esattezza ex art. 5, par. 1, lett. d), GDPR. Per l'URL n. 3 accoglie invece il reclamo perché la notizia non è aggiornata rispetto all'esito assolutorio, con potenziale effetto disinformativo e pregiudizievole.
Ordine impartito e adempimenti
Ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR, il Garante ingiunge a Google LLC di rimuovere l'URL n. 3 dai risultati di ricerca associati al nominativo dell'interessato unitamente al solo termine indicato nel provvedimento, entro 20 giorni dalla ricezione. Google LLC deve poi comunicare entro 30 giorni le iniziative adottate, ai sensi dell'art. 157 del Codice.
Come è indicizzato
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