Deliberazione n. 79 del 13/02/2025
Provvedimento del 13 febbraio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, su segnalazione dell’interessato ex art. 144-bis Codice privacy. L’intervento mira a impedire la diffusione su Instagram di materiale a contenuto sessualmente esplicito e destinato a rimanere privato, potenzialmente oggetto di condivisione senza consenso. Il provvedimento dispone anche la conservazione del materiale eventualmente acquisito in chiaro, per finalità probatorie e per dodici mesi, con misure idonee a evitare la diretta identificabilità degli interessati.
Ratifica di un intervento d’urgenza nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione di materiale riconducibile a revenge porn su Instagram
Ratifica di intervento urgente per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, nell’ambito della procedura prevista per i casi di c.d. revenge porn. L’intervento è stato attivato a seguito di segnalazione dell’interessato, che ha chiesto tutela rispetto a materiale presumibilmente destinato a rimanere privato e suscettibile di diffusione tramite Instagram.
Quadro normativo richiamato
Il provvedimento si fonda sull’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a intervenire su segnalazione di chi abbia fondato motivo di ritenere che immagini, video, registrazioni audio o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi senza consenso attraverso piattaforme digitali. La disposizione impone una decisione in tempi rapidissimi, entro quarantotto ore dalla ricezione della segnalazione.
È richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento interno del Garante n. 1/2019, come introdotto dalla deliberazione n. 33/2022, che consente al dirigente del dipartimento competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale, con successiva ratifica da parte dell’Autorità.
Segnalazione e valutazione preliminare
La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione rientrante nella disciplina del revenge porn e ha indicato Instagram come piattaforma coinvolta. Dalla documentazione in atti risulta che l’Autorità ha verificato la compatibilità di quanto segnalato con la previsione normativa richiamata, ritenendo sussistenti i presupposti per un intervento immediato.
Misure adottate in via d’urgenza
Con determinazione n. 38 dell’11 febbraio 2025, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited:
- l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la conservazione dell’eventuale materiale che la piattaforma dovesse acquisire in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- la tempestiva comunicazione all’Autorità delle misure adottate.
Ratifica finale del Garante
Il 13 febbraio 2025 il Garante, preso atto della determinazione d’urgenza, delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione in atti, ha ratificato il provvedimento ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.
Il provvedimento ha quindi confermato l’ordine di blocco della diffusione e la conservazione probatoria del materiale, senza applicare sanzioni pecuniarie o ulteriori misure correttive.
Punti principali
Base normativa e competenza del Garante
Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, introdotto per consentire interventi rapidi nei casi di c.d. revenge porn. La norma attribuisce al Garante il compito di ricevere segnalazioni da chi abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati, possano essere diffusi senza consenso attraverso piattaforme digitali. È inoltre richiamato il potere di decisione nelle quarantotto ore e la disciplina interna che consente l’adozione urgente da parte del dirigente competente, con successiva ratifica dell’Autorità.
Segnalazione dell’interessato e piattaforma coinvolta
L’interessato ha segnalato al Garante di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti della piattaforma Instagram. La segnalazione è stata valutata come compatibile con la fattispecie normativa richiamata, presupposto per l’adozione dell’intervento d’urgenza.
Misure urgenti disposte
Con determinazione n. 38 dell’11 febbraio 2025 il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha: - ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash; - prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, solo ai fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento, mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con comunicazione tempestiva all’Autorità.
Ratifica del provvedimento d’urgenza
Il Garante, riunito il 13 febbraio 2025, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento d’urgenza adottato l’11 febbraio 2025 nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited. Il testo non contiene una sanzione pecuniaria né ulteriori prescrizioni oltre alla ratifica delle misure già disposte.
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