Deliberazione n. 66 del 13/02/2025
Provvedimento del 13 febbraio 2025 - Modifica del provvedimento 5 giugno 2019, concernente le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell'articolo 21, comma 1 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante modifica una specifica previsione delle prescrizioni sui dati genetici del 5 giugno 2019, rendendola compatibile con la nuova formulazione dell'art. 110 del Codice privacy, come novellato nel 2024. La modifica riguarda l'ipotesi in cui, per particolari ragioni, sia impossibile informare gli interessati o ciò comporti uno sforzo sproporzionato, con conseguente trattamento di campioni biologici e dati genetici per finalità di ricerca diverse da quelle originarie. Viene sostituito il riferimento alla preventiva consultazione del Garante con il rinvio diretto al rispetto dell'art. 110, comma 1, seconda parte, del Codice.
Garante: modifica delle prescrizioni sui dati genetici per allinearle all'art. 110 del Codice privacy
Modifica delle prescrizioni sui dati genetici per adeguamento all'art. 110 del Codice
Il Garante per la protezione dei dati personali dispone la modifica del punto 4.11.3, lettera bb), delle Prescrizioni relative al trattamento dei dati genetici contenute nell'allegato n. 4 al provvedimento generale del 5 giugno 2019. L'intervento si rende necessario per adeguare tali prescrizioni alla nuova disciplina dell'art. 110 del Codice privacy, come modificato dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
Quadro normativo richiamato
Il provvedimento richiama il Regolamento (UE) 2016/679, il d.lgs. 196/2003 e il d.lgs. 101/2018, in particolare l'art. 21, comma 1, che attribuisce al Garante il potere di aggiornare le prescrizioni già contenute nelle autorizzazioni generali o in provvedimenti generali, ove compatibili con il GDPR e con la normativa nazionale di adeguamento. Viene inoltre richiamato l'art. 110 del Codice, nella versione novellata, che disciplina i trattamenti per finalità di ricerca scientifica quando non sia possibile informare gli interessati o ciò comporti uno sforzo sproporzionato.
Contenuto della prescrizione modificata
La norma interessata riguarda la conservazione e l'ulteriore utilizzo di campioni biologici e dati genetici già raccolti per progetti di ricerca e indagini statistiche diversi da quelli originari. Il Garante rileva che la precedente formulazione della lettera bb) era ormai incompatibile con il nuovo art. 110 del Codice e deve quindi essere sostituita.
Nuova formulazione della lettera bb)
La parte finale della lettera bb) del punto 4.11.3 viene sostituita dalla seguente formula: "nel rispetto di quanto indicato all'art. 110, comma 1, seconda parte del Codice". In questo modo il provvedimento non richiede più, per tale fattispecie, la preventiva consultazione del Garante ai sensi dell'art. 36 GDPR, ma rinvia direttamente alla disciplina speciale del Codice privacy.
Esito del procedimento
Il provvedimento ha natura di aggiornamento normativo e non contiene sanzioni, divieti o prescrizioni operative ulteriori rispetto alla modifica testuale disposta. L'effetto principale è l'allineamento della disciplina sui dati genetici alle condizioni attualmente previste per la ricerca scientifica in presenza di impossibilità o sproporzione nell'informativa agli interessati.
Punti principali
Oggetto del provvedimento
Il provvedimento, adottato il 13 febbraio 2025, interviene sulle "Prescrizioni relative al trattamento dei dati genetici" allegate al provvedimento generale del 5 giugno 2019, modificando il punto 4.11.3, lettera bb). L'intervento è finalizzato ad aggiornare il testo in seguito alla modifica legislativa dell'art. 110 del Codice privacy operata dall'art. 44, comma 1-bis, della legge 29 aprile 2024, n. 56.
Ragioni dell'aggiornamento
Il Garante osserva che la nuova formulazione dell'art. 110 del Codice consente il trattamento per ricerca scientifica anche quando informare gli interessati sia impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, o rischi di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca, purché siano adottate misure appropriate, vi sia il parere favorevole del comitato etico territoriale e il Garante individui le garanzie ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettera d), del Codice. La precedente lettera bb) risultava quindi incompatibile e necessitava di aggiornamento ai sensi dell'art. 21, comma 1, del d.lgs. 101/2018.
Modifica disposta
La lettera bb) del punto 4.11.3 è sostituita: viene eliminato il riferimento alla "preventiva consultazione del Garante ai sensi dell'art. 36 del Regolamento (UE) 2016/679" e lo si sostituisce con la formula "nel rispetto di quanto indicato all'art. 110, comma 1, seconda parte del Codice". La modifica allinea la disciplina applicabile alla conservazione e all'ulteriore utilizzo di campioni biologici e dati genetici precedentemente raccolti per progetti di ricerca o indagini statistiche diversi da quelli originari.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 13 feb 2025Prescrizioni del Garante n. 64 del 13/02/2025
- Provvedimento · 13 feb 2025Prescrizioni del Garante n. 84 del 13/02/2025
- Provvedimento · 13 feb 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 70 del 13/02/2025
- Provvedimento · 13 feb 2025Prescrizioni del Garante del 13/02/2025
- Provvedimento · 13 feb 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 68 del 13/02/2025
- Provvedimento · 13 feb 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 63 del 13/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →