Regolamento (UE) 2021/1243
Regolamento delegato (UE) 2021/1243 della Commissione del 19 aprile 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate in merito all’interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock nei veicoli a motore e modifica l’allegato II di tale regolamento (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato stabilisce requisiti tecnici dettagliati per l’interfaccia di installazione dei dispositivi di tipo alcolock nei veicoli a motore. Mira a garantire che i veicoli delle categorie M e N siano predisposti in modo uniforme per l’installazione, anche successiva, di tali dispositivi, senza compromettere sicurezza, manutenzione o funzionalità del veicolo. Impone ai costruttori la messa a disposizione di un documento di installazione e limita l’accesso ad alcune informazioni sensibili agli operatori indipendenti autorizzati. Contestualmente modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2019/2144 inserendo il riferimento al nuovo atto delegato.
Norme dettagliate per l’omologazione dei veicoli a motore quanto all’interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock, con modifica dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/2144.
Ambito di applicazione
Si applica ai veicoli a motore delle categorie M e N soggetti all’omologazione nell’Unione europea per quanto riguarda la predisposizione all’installazione, anche a posteriori, di dispositivi di tipo alcolock. Incide sui costruttori di veicoli, sulle autorità di omologazione, sui servizi tecnici e, per l’accesso alle informazioni del documento di installazione, sugli operatori indipendenti autorizzati secondo le regole del regolamento (UE) 2018/858. È applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in applicazione dal 6 luglio 2022; il regolamento è anche testo rilevante ai fini del SEE.
Interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock nei veicoli a motore
Il regolamento delegato (UE) 2021/1243 integra il regolamento (UE) 2019/2144 fissando prescrizioni tecniche dettagliate per l’omologazione dei veicoli in relazione alla predisposizione all’installazione dei dispositivi di tipo alcolock. La finalità è rafforzare la sicurezza stradale e garantire un livello uniforme di installabilità post vendita senza compromettere il corretto funzionamento del veicolo, la manutenzione e la sicurezza complessiva.
Contesto normativo e finalità
Il considerando evidenzia che l’articolo 6 del regolamento (UE) 2019/2144 impone ai veicoli delle categorie M e N di essere dotati di determinati sistemi avanzati, tra cui l’interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock. Poiché l’allegato II di tale regolamento non conteneva un rinvio specifico a una disciplina di dettaglio, la Commissione adotta il presente atto per colmare tale lacuna e rendere operativi i requisiti di omologazione. Viene anche chiarito che le norme europee EN 50436 costituiscono il riferimento tecnico di base per i dispositivi alcolock e per la loro installazione sui veicoli.
Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione
Il regolamento riguarda i veicoli a motore delle categorie M e N soggetti a omologazione nell’Unione. Incide sui costruttori, che devono progettare l’interfaccia e predisporre il documento di installazione, nonché sulle autorità di omologazione e sui servizi tecnici chiamati a verificare la conformità. Per le informazioni sull’interfaccia, il testo richiama inoltre il regime di accesso del regolamento (UE) 2018/858, con limitazione agli operatori indipendenti autorizzati quando le informazioni toccano profili di sicurezza.
Requisiti tecnici dell’interfaccia
L’allegato I stabilisce che l’interfaccia deve consentire l’installazione, anche a posteriori, di dispositivi conformi alle norme EN 50436-1:2014 o EN 50436-2:2014+A1:2015. Per i veicoli M e N, il sistema del veicolo deve corrispondere al modello indicato nel documento di installazione secondo EN 50436-7:2016; il documento deve includere almeno una delle opzioni 3a, 3b o 3c dell’allegato C di tale norma. È ammessa, previo accordo con autorità di omologazione e servizio tecnico, la fornitura di un documento conforme a successive revisioni della norma europea.
Documento di installazione
Il documento di installazione deve essere pubblicato dal costruttore e contenere istruzioni chiare, con descrizione dettagliata, diagrammi e immagini. Deve includere almeno una delle seguenti basi informative:
- dati su alimentazione batteria, messa a terra, stato di accensione e abilitazione all’avviamento;
- tali dati più le linee di ingresso e uscita per abilitazione e blocco dell’avviamento, con eventuale funzione di rilevamento della capacità di propulsione o della linea di segnalazione del movimento;
- dati su alimentazione batteria, messa a terra e collegamento bus dati. Devono inoltre essere individuati i software, hardware o procedure supplementari necessari per l’installazione sui veicoli standard.
Modalità di funzionamento e condizioni di sicurezza
Il dispositivo alcolock deve trovarsi normalmente in stato di blocco. Tale stato può essere realizzato tramite relè di uscita aperto, segnale di uscita specifico o corrispondente messaggio del bus digitale. Il passaggio allo stato di non blocco è consentito soltanto quando sia presente un campione accettato di alito con concentrazione alcolica inferiore al limite prestabilito. Una volta installato, il dispositivo deve agire solo sul processo di avviamento del motore o per consentire il movimento del veicolo all’attivazione dell’interruttore generale, senza interferire con il motore già acceso o con il veicolo in marcia.
Accesso alle informazioni sull’interfaccia
I costruttori devono adottare disposizioni e procedure per rendere accessibili, in conformità all’allegato X del regolamento (UE) 2018/858, le informazioni sull’interfaccia alcolock ricavate dal documento di installazione standard. Poiché alcune informazioni possono rientrare nei servizi di informazione sulla riparazione e manutenzione connessi alla sicurezza, l’accesso è limitato agli operatori indipendenti che soddisfino la procedura prevista dall’appendice 3 dell’allegato X del regolamento (UE) 2018/858.
Dichiarazione del costruttore
Il costruttore deve allegare al documento informativo una dichiarazione secondo il modello contenuto nell’appendice dell’allegato I. La dichiarazione deve riportare i dati del costruttore, l’indirizzo, l’attestazione di accesso al documento di installazione ai sensi dell’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2021/1243, la marca e il tipo di veicolo, gli indirizzi web principali di accesso al documento e i dati di contatto del mandatario che firma la dichiarazione.
Modifica del regolamento (UE) 2019/2144
Il regolamento modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2019/2144 sostituendo la riga relativa al requisito E1, così da inserire il riferimento al regolamento delegato (UE) 2021/1243 quale base normativa per l’interfaccia di installazione dei dispositivi alcolock. In tal modo il nuovo atto viene integrato nel sistema di omologazione dei veicoli già previsto dal regolamento quadro.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 6 luglio 2022, in coerenza con la data di applicazione del regolamento (UE) 2019/2144. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Requisito di omologazione per l’interfaccia alcolock
L’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda l’interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock è subordinata al rispetto dei requisiti tecnici dell’allegato I (articolo 1).
Documento di installazione e requisiti tecnici
L’allegato I richiede che l’interfaccia consenta l’installazione, anche a posteriori, di dispositivi conformi alle norme EN 50436-1:2014 o EN 50436-2:2014+A1:2015. Per i veicoli delle categorie M e N il sistema del veicolo deve corrispondere al modello descritto nel documento di installazione, predisposto secondo EN 50436-7:2016; il documento deve prevedere almeno una delle opzioni 3a, 3b o 3c dell’allegato C della medesima norma, con possibilità di adeguamento a revisioni successive previa intesa con autorità di omologazione e servizio tecnico.
Contenuto minimo del documento di installazione
Il documento deve contenere una descrizione dettagliata, con diagrammi e immagini, dell’installazione del dispositivo, includendo almeno una delle serie di informazioni indicate: alimentazione batteria, messa a terra, stato di accensione e abilitazione all’avviamento; oppure tali dati più le linee di ingresso/uscita per abilitazione e blocco avviamento e, opzionalmente, il rilevamento della capacità di propulsione o del movimento; oppure alimentazione batteria, messa a terra e collegamento bus dati. Devono inoltre essere indicati software, hardware o procedure supplementari necessari all’installazione.
Funzionamento del dispositivo e condizioni di blocco
Il dispositivo deve trovarsi normalmente nello stato di blocco, ottenuto mediante relè di uscita aperto, segnale di uscita dedicato o messaggio corrispondente del bus digitale. La transizione a non blocco può avvenire solo in presenza di un campione accettato di alito con concentrazione alcolica inferiore al limite prestabilito. Una volta installato, il dispositivo deve intervenire solo sul processo di avviamento del motore o per consentire il movimento del veicolo all’attivazione dell’interruttore generale, senza influire sul motore acceso o sul veicolo in marcia.
Accesso alle informazioni e tutela delle informazioni sensibili
I costruttori devono predisporre disposizioni e procedure per rendere accessibili, in forma di dati ricavati dal documento di installazione standard, le informazioni sull’interfaccia alcolock secondo l’allegato X del regolamento (UE) 2018/858. Poiché alcune informazioni possono rientrare nei servizi di informazione sulla riparazione e manutenzione attinenti alla sicurezza, l’accesso è limitato agli operatori indipendenti che soddisfano la procedura di cui all’appendice 3 di detto allegato.
Dichiarazione del costruttore
Il costruttore deve allegare al documento informativo una dichiarazione conforme al modello dell’appendice dell’allegato I, indicante il costruttore, l’indirizzo, la conformità del servizio di accesso al documento di installazione ai sensi dell’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2021/1243, la marca e il tipo di veicolo interessati, gli indirizzi web principali di accesso e i dati di contatto del mandatario firmatario.
Modifica del regolamento (UE) 2019/2144
L’articolo 2 e l’allegato II del regolamento delegato sostituiscono la riga relativa al requisito E1 dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/2144, inserendo come riferimento normativo il regolamento delegato (UE) 2021/1243 per l’interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 6 luglio 2022. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (articolo 3).
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