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Legge

L.R. Lazio 25/2002

Norme per la conoscenza, il recupero e la valorizzazione della toponomastica regionale (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 25/2002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, nel territorio del Lazio, iniziative per conoscere, recuperare e valorizzare la toponomastica storica e attuale, istituisce un archivio regionale e una commissione tecnica, assegna compiti a comuni e province e prevede contributi agli enti locali. Contiene termini iniziali per ricognizioni e aggiornamenti, oltre a una disciplina finanziaria riferita agli esercizi 2002 e 2003.

Norme per la conoscenza, il recupero e la valorizzazione della toponomastica nel Lazio

Norme per la conoscenza, il recupero e la valorizzazione della toponomastica regionale

La legge promuove nel Lazio la tutela e la valorizzazione della toponomastica come patrimonio storico-culturale e come elemento identitario del paesaggio e delle comunità locali. La disciplina riguarda l’intero territorio regionale e si attua mediante attività di studio, recupero, conservazione, segnaletica, coordinamento con gli enti locali e strumenti tecnico-amministrativi dedicati.

Finalità e ambito della disciplina

La Regione riconosce la toponomastica come espressione del patrimonio storico-culturale laziale. Le azioni regionali mirano a:

  • recuperare i toponimi antichi e autentici, anche se obliterati, alterati, mutati o soppressi;
  • conservare la toponomastica esistente, con particolare attenzione alle aree soggette a urbanizzazione e ai comuni interessati da incorporazioni, aggregazioni o variazioni di denominazione;
  • valorizzare la toponomastica anche tramite segnaletica appropriata;
  • individuare cittadini laziali particolarmente meritevoli per attività svolta in Italia e nel mondo.

Nozione di toponomastica rilevante ai fini della legge

Ai fini dell’atto, la toponomastica comprende:

  • i nomi dei centri abitati e delle aree urbanizzate;
  • le denominazioni di luoghi, contesti naturali ed emergenze monumentali;
  • le denominazioni delle aree di circolazione, come definite dalla normativa statale sull’anagrafe della popolazione residente.

Compiti della Regione

La Regione svolge funzioni di impulso, coordinamento e supporto verso gli enti locali. In particolare:

  • concede contributi per le attività di settore;
  • adotta indirizzi per garantire obiettivi comuni e integrati a livello regionale;
  • istituisce un archivio della toponomastica laziale presso l’assessorato competente in materia di cultura, quale banca dati inserita nel sistema informativo regionale dei beni culturali e ambientali;
  • istituisce presso la Presidenza della Giunta regionale un albo dei cittadini del Lazio distintisi in Italia o all’estero per meriti culturali, artistici, scientifici o imprenditoriali;
  • organizza convegni, studi, ricerche, catalogazioni, pubblicazioni e altre attività utili alla conoscenza, al recupero e alla valorizzazione della toponomastica;
  • assegna premi per tesi di laurea, perfezionamento o specializzazione di particolare interesse per la toponomastica laziale.

Compiti dei comuni e delle province

Comuni e province, singoli o associati, partecipano all’attuazione della disciplina regionale nell’ambito delle rispettive competenze. La legge impone in particolare alcuni adempimenti iniziali e di aggiornamento:

  • i comuni devono effettuare la ricognizione della toponomastica del proprio territorio entro 150 giorni dall’entrata in vigore della legge e trasmettere l’elenco alla provincia competente;
  • i comuni devono comunicare alla provincia competente ogni variazione della toponomastica esistente entro 30 giorni dall’esecutività del relativo provvedimento;
  • le province devono inviare alla Regione gli elenchi ricevuti dai comuni entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge;
  • le province devono trasmettere alla Regione, con cadenza annuale, gli aggiornamenti delle variazioni comunicate dai comuni.

Contributi agli enti locali

La concessione dei contributi regionali agli enti locali è subordinata all’adozione, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, di un regolamento regionale che stabilisca:

  • modalità di redazione e presentazione delle domande;
  • criteri di valutazione e formazione della graduatoria;
  • importi massimi ammissibili e percentuale di contributo, comunque non superiore all’80% della spesa;
  • condizioni di cumulabilità con altre agevolazioni pubbliche;
  • controlli sull’utilizzo dei contributi, verifica dello stato di attuazione e cause di revoca e recupero delle somme. Le istanze degli enti locali sono presentate entro il termine e con gli effetti previsti dalla disciplina regionale generale sui contributi. Per la prima applicazione, le domande riferite agli esercizi finanziari 2002 e 2003 potevano essere presentate entro un termine speciale fissato dalla deliberazione attuativa, anche in deroga alla disciplina ordinaria.

Commissione regionale per la toponomastica

È istituita presso l’assessorato competente in materia di cultura la commissione regionale per la toponomastica, con funzioni di consulenza, assistenza tecnico वैज्ञानिकa e cooperazione tra amministrazioni statali, regionali e locali. La commissione:

  • definisce i criteri metodologici e scientifici per lo studio e la ricerca finalizzati all’archivio della toponomastica laziale;
  • formula proposte alla Giunta regionale per gli indirizzi e per la promozione delle attività previste dalla legge;
  • esprime pareri sulla graduatoria dei contributi e su altre questioni inerenti la toponomastica;
  • esprime pareri non vincolanti sulla denominazione di comuni e circoscrizioni, secondo criteri che privilegiano toponimi storici o identificativi della zona interessata nei casi di fusione o di costituzione di nuovi comuni;
  • esprime, su richiesta dei comuni, pareri non vincolanti sulla denominazione di borgate e frazioni. La commissione è nominata dal Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composta da esperti e rappresentanti di Regione, enti locali e istituzioni culturali. Ai componenti esterni spetta il trattamento economico previsto dalla normativa regionale.

Disposizioni transitorie e finanziarie

Per la fase di prima applicazione, la legge ha previsto una disciplina transitoria per la presentazione delle domande di contributo relative agli esercizi 2002 e 2003. Sul piano finanziario, la copertura delle spese per contributi e attività istituzionali era collegata agli stanziamenti previsti per gli esercizi 2002 e 2003; la spesa per i componenti esterni della commissione era posta a carico degli stanziamenti di bilancio regionali dedicati, anche per gli esercizi successivi.

Valutazione di attualità

La disciplina mantiene un valore regolatorio generale sulla toponomastica regionale, ma alcune previsioni sono storicamente connesse alla fase iniziale di attuazione e agli stanziamenti per gli esercizi 2002-2003. Per tali parti, l’utilità applicativa oggi è sostanzialmente esaurita.

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