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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 135 del 26/02/2026

Provvedimento del 26 febbraio 2026

Garante Privacy135

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante accoglie in larga parte il reclamo presentato contro Google LLC in relazione alla permanenza nei risultati di ricerca di diversi URL associati al nominativo dell'interessato e riferiti a vicende giudiziarie ritenute ormai obsolete o non più giustificate da un interesse pubblico prevalente. L’Autorità prende atto che Google ha già adottato misure di deindicizzazione per alcuni URL, mentre per i restanti ritiene fondata la richiesta e ordina la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al nome dell’interessato. Dispone inoltre l’annotazione nel registro interno, senza che tale annotazione valga come precedente per futuri procedimenti contro lo stesso titolare.

Google LLC: reclamo per deindicizzazione/rimozione di URL dai risultati di ricerca associati al nome dell'interessato per diritto all'oblio

Google LLC - reclamo per deindicizzazione di URL dai risultati di ricerca associati al nome dell'interessato

Il Garante esamina un reclamo presentato contro Google LLC in relazione alla permanenza nei risultati di ricerca di URL associati al nome dell'interessato e riferiti a vicende giudiziarie ormai risalenti. Il procedimento riguarda il bilanciamento tra diritto all'oblio e libertà di informazione, con richiesta di rimozione/deindicizzazione di risultati ritenuti obsoleti e pregiudizievoli.

Origine del procedimento e contenuto del reclamo

Il reclamo, presentato ai sensi dell'art. 77 GDPR il 1° luglio 2024, è stato proposto dall'interessato, rappresentato da difensore, contro Google LLC. L'interessato ha chiesto di ordinare la rimozione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo, di diversi URL collegati a una vicenda giudiziaria nella quale era stato coinvolto. Ha sostenuto che il procedimento fosse stato archiviato nel 2017 per assenza di elementi indiziari, che le notizie online dessero un'immagine obsoleta e pregiudizievole della sua persona e che non vi fosse più un interesse della collettività alla loro reperibilità.

Nel reclamo viene anche richiamato il principio di esattezza dei dati personali, ritenuto ostativo alla permanenza di informazioni fuorvianti o non aggiornate, nonché il rafforzamento del diritto all'oblio nell'ordinamento interno, anche attraverso l'art. 64-ter disp. att. c.p.p. introdotto dal d.lgs. n. 150/2022.

Riscontro del titolare del trattamento

Con nota del 20 maggio 2025 il Garante ha chiesto a Google di formulare osservazioni e di rappresentare l'eventuale disponibilità ad aderire alle richieste dell'interessato. Google, con comunicazione del 9 giugno 2025, ha fornito un riscontro articolato.

La società ha dichiarato di non poter intervenire su alcuni URL perché riferiti ad articoli di giornale su un diverso procedimento penale, nel quale l'interessato sarebbe comparso con determinate qualifiche e in una veste specifica, che a suo avviso giustificavano la permanenza online delle pagine. Google ha inoltre sostenuto che il reclamo si riferisse in realtà a un diverso procedimento, instaurato a seguito di querela contro l'interessato, e che il decreto di archiviazione allegato riguardasse solo quest'ultimo.

Per altri URL, invece, Google ha aderito alle richieste del reclamante, disponendo il blocco nelle versioni europee del motore di ricerca rispetto alle query contenenti il nome dell'interessato, in quanto le pagine non riflettevano gli sviluppi più recenti della vicenda giudiziaria. In ulteriori casi, la società ha ritenuto che mancasse un interesse pubblico sufficientemente rilevante, trattandosi di contenuti relativi a una manifestazione o alla storia personale di terzi. Per altri due URL ha infine dichiarato di non poter adottare misure, poiché le pagine non risultavano visualizzate nei risultati di ricerca associati al nome dell'interessato. Per un ulteriore gruppo di URL ha riferito di avere adottato misure manuali per impedire il posizionamento delle pagine, non avendo individuato il nome dell'interessato all'interno dei contenuti.

Osservazioni dell'interessato

Nelle osservazioni del 19 giugno 2025, l'interessato ha preso atto delle misure già adottate da Google su parte degli URL. Quanto ai dinieghi, ha contestato le qualifiche attribuitegli nei contenuti online, precisando di avere reso alcune dichiarazioni nel procedimento ma di non avere mai assunto le qualifiche indicate dalla società, prive di riscontro negli atti noti e nella documentazione allegata.

Ha inoltre sostenuto che il reclamo originario, pur centrato soprattutto sul procedimento promosso nei suoi confronti, riguardava più in generale la permanenza in rete di informazioni contenenti attribuzioni qualificative infondate, anche se riferite ad altri procedimenti. Ha infine richiamato il principio di esattezza e l'irrilevanza della natura giornalistica della fonte, evidenziando che l'attribuzione di determinate qualifiche non era supportata da atti processuali.

Valutazioni preliminari e competenza dell'Autorità

Il Garante richiama anzitutto la rilevanza dell'art. 168 del Codice privacy in tema di falsità nelle dichiarazioni rese al Garante, osservando che chiunque, in un procedimento dinanzi all'Autorità, dichiari o attesti falsamente notizie o circostanze o produca atti o documenti falsi ne risponde, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Sotto il profilo della competenza, l'Autorità rileva che nei confronti di Google LLC opera il principio di stabilimento, ai sensi dell'art. 3, par. 1, GDPR, per effetto delle attività svolte in ambito europeo tramite le proprie sedi. Precisa inoltre che il trattamento connesso al motore di ricerca è direttamente gestito da Google LLC anche per il territorio UE, con sede negli Stati Uniti. Tale circostanza è ritenuta sufficiente a fondare la competenza del Garante italiano a decidere i reclami relativi al proprio territorio nazionale ai sensi dell'art. 55, par. 1, GDPR.

Valutazione della parte del reclamo già soddisfatta

Preso atto delle misure comunicate da Google per alcuni URL, il Garante rileva che, con riguardo a tali contenuti, non sussistono i presupposti per ulteriori misure. Si tratta degli URL per i quali Google ha già disposto il non posizionamento nelle versioni europee del motore di ricerca o altre misure manuali, così da escluderne la reperibilità in associazione al nome dell'interessato.

Valutazione sul diritto all'oblio per gli URL residui

Per i restanti URL contestati, il Garante richiama i criteri applicabili al diritto all'oblio nei motori di ricerca, fondati sugli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, GDPR, nonché sulle Linee guida del Gruppo Art. 29 del 26 novembre 2014 e sulle Linee guida EDPB n. 5/2019 del 7 luglio 2020.

L'Autorità osserva che i contenuti riguardano articoli pubblicati tra un periodo risalente e un altro periodo successivo, ma in via principale attinenti alle vicende giudiziarie di una persona diversa dall'interessato. Quest'ultimo compare in tali articoli solo in una specifica qualità, nel contesto di un procedimento penale conclusosi con la condanna dell'imputato, senza che venga riferito un suo possibile coinvolgimento nelle vicende descritte.

Il Garante ritiene che la reperibilità di tali contenuti associata al nome dell'interessato, anche tenuto conto della lunga durata del procedimento e del tempo trascorso, non risponda a un interesse pubblico specifico tale da prevalere sul diritto all'oblio fatto valere dall'interessato.

Decisione dell'Autorità e ordine impartito

Il Garante dichiara quindi fondato il reclamo con riferimento ai restanti URL oggetto di contestazione e ingiunge a Google LLC, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR, di rimuoverli quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell'interessato, nelle declinazioni indicate nel reclamo, entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento.

Annotazione nel registro interno e rilievi sui precedenti

L'Autorità dispone, ai sensi dell'art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, l'annotazione delle misure adottate nel registro interno di cui all'art. 57, par. 1, lett. u), GDPR. Precisa tuttavia che tale annotazione, trattandosi di valutazione effettuata sulla base delle specificità del singolo caso, non potrà essere considerata come precedente pertinente in eventuali futuri procedimenti nei confronti del medesimo titolare del trattamento ai fini dell'art. 83, par. 2, lett. c), GDPR.

Adempimenti successivi, sanzioni e impugnazione

Ai sensi dell'art. 157 del Codice privacy, Google LLC è invitata a comunicare entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento le iniziative intraprese per darvi attuazione. Il Garante avverte che il mancato riscontro alla richiesta è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.

Viene inoltre ricordato che, in caso di inosservanza di quanto disposto, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all'art. 83, par. 5, lett. e), GDPR.

Infine, è indicata la possibilità di opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. n. 150/2011, mediante ricorso da depositarsi entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Punti principali

Origine del procedimento e richieste dell'interessato

Il procedimento trae origine da un reclamo ex art. 77 GDPR, presentato il 1° luglio 2024 contro Google LLC. L'interessato ha chiesto la rimozione dai risultati di ricerca, associati al proprio nome, di alcuni URL relativi a una vicenda giudiziaria che lo aveva coinvolto, evidenziando che il procedimento era stato archiviato nel 2017 per assenza di elementi indiziari e che, quindi, non sussisteva più un interesse pubblico alla permanenza online delle notizie.

Posizione di Google LLC

Nella comunicazione del 9 giugno 2025 Google ha dichiarato di non poter intervenire su alcuni URL perché rimandavano ad articoli di giornale relativi a un diverso procedimento penale, nel quale l'interessato sarebbe comparso con qualifiche che ne giustificavano la persistenza nei risultati. Per altri URL, invece, Google ha aderito alle richieste del reclamante, disponendo il blocco nelle versioni europee del motore di ricerca o misure manuali di deindicizzazione, rilevando la mancanza di un interesse pubblico sufficiente o l'assenza del nome dell'interessato nelle pagine indicizzate.

Valutazioni preliminari e competenza del Garante

L'Autorità richiama l'applicazione del Regolamento UE 2016/679 in ragione dello stabilimento di Google nell'Unione e della gestione del trattamento anche per il territorio UE da parte di Google LLC con sede negli Stati Uniti. Viene quindi affermata la competenza del Garante italiano ai sensi dell'art. 55, par. 1, GDPR, con riguardo ai reclami presentati nel territorio nazionale.

Valutazione sul diritto all'oblio

Per gli URL residui oggetto di contestazione, il Garante applica i criteri elaborati dalle Linee guida del Gruppo Art. 29 del 26 novembre 2014 e dalle Linee guida EDPB n. 5/2019 del 7 luglio 2020 in materia di diritto all'oblio nei motori di ricerca. Rileva che i contenuti riguardano vicende giudiziarie di una persona diversa dall'interessato e che quest'ultimo vi compare solo in una determinata qualità, senza che emerga un suo coinvolgimento diretto nei fatti narrati. La lunga durata temporale del procedimento e l'assenza di uno specifico interesse pubblico prevalente portano a ritenere fondata la richiesta di rimozione.

Decisione, ordine e adempimenti

Il Garante dichiara fondato il reclamo per i restanti URL indicati nel riscontro di Google e ingiunge, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR, la rimozione dei risultati di ricerca associati al nome dell'interessato entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento. Dispone inoltre l'annotazione nel registro interno dell'Autorità ex art. 57, par. 1, lett. u), GDPR e art. 17 del regolamento Garante n. 1/2019, precisando però che tale annotazione non costituisce precedente ai fini dell'art. 83, par. 2, lett. c), GDPR in eventuali futuri procedimenti contro lo stesso titolare. In caso di mancata esecuzione richiama la possibile sanzione ex art. 83, par. 5, lett. e), GDPR e invita Google a comunicare entro 30 giorni le iniziative adottate ai sensi dell'art. 157 del Codice privacy.

Come è indicizzato

Materiediritti dell'interessatomotori di ricerca e diritto all'obliopubblica amministrazione

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