Cassazione Penale, Sentenza n. 14665/2026 del 22/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
i ricorrenti impugnavano la sentenza di proscioglimento emessa dalla Corte d'Appello di Napoli (8/05/2025) che aveva riformato la condanna del Tribunale di Nola per il reato di truffa in concorso. Le doglianze principali erano: (1) carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della Corte d'Appello, travisamento della prova e omessa valutazione di elementi decisivi (in particolare l'effettivo ruolo gestionale e l'interesse economico del De Luca, le conversazioni Whatsapp e la consegna dell'assegno inesigibile come artificio fraudolento); (2) erronea applicazione dell'art. 640 c.p., sostenendo che la condotta fosse truffa contrattuale e non mero inadempimento, perché gli imputati avrebbero consegnato deliberatamente un assegno inesigibile e prospettato mendaci interventi di finanziamento.
La decisione
la Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte in cui chiedeva una rivalutazione del merito, richiamando il principio per cui il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice del merito nella valutazione delle prove e che molte doglianze erano, in realtà, censure di merito vietate dall'art. 606 c.p.p. Quanto al merito, la Corte ha giudicato infondato il motivo che prospettava l'esistenza della truffa: la Corte d'Appello aveva motivatamente ritenuto che la vicenda fosse riconducibile a un rapporto contrattuale continuativo e a inadempimenti del gestore (Secondulfo) piuttosto che a un progetto fraudolento preordinato, considerando la situazione debitoria complessiva e le modalità dell'operazione. La Cassazione ha inoltre precisato che, nel caso di riforma in senso assolutorio, il giudice d'appello non è obbligato a una 'motivazione rafforzata' ma deve fornire motivazione adeguata e puntuale. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
la Corte ha ritenuto che non fossero emersi elementi per dimostrare la preordinazione dell'attività fraudolenta richiesta per integrare la truffa: la semplice consegna di un assegno insoluto non prova di per sé il dolo specifico quando il contesto processuale evidenzia un rapporto contrattuale continuativo e inadempimenti
art. 606 cod. proc. pen.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
la Suprema Corte ha applicato il principio per cui sono inammissibili le censure che consistano in una nuova valutazione del merito o nell'attacco alla persuasività delle valutazioni probatorie del giudice di merito; nel giudizio di legittimità sono consentite solo le doglianze previste tassativamente dall'art. 606
art. 616 cod. proc. pen.
sull'esito negativo del ricorso la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi di questa norma
Massime di principio
- La Cassazione non sostituisce il proprio convincimento a quello del giudice di merito: le critiche che puntano a una diversa valutazione delle prove sono, di regola, inammissibili in Cassazione (art. 606 c.p.p.).
- Per configurare la truffa contrattuale (art. 640 c.p.) occorre dimostrare il proposito fraudolento preordinato: la consegna di un titolo insoluto può essere elemento rilevante, ma va valutata nel contesto generale (rapporto contrattuale, precedenti forniture, debiti esistenti) e non è automaticamente prova di dolo.
- Quando la Corte d'appello riforma in senso assolutorio una condanna, il suo onere motivazionale non è quello di un 'nuovo' dibattimento, ma consiste nel fornire una motivazione adeguata e razionale che giustifichi la diversa conclusione rispetto al primo grado; l'assenza di una tale adeguata motivazione può essere censurata, ma non si pretende sempre una motivazione 'rafforzata'.
- Nelle controversie penali con profili tecnico-probatori complessi è essenziale raccogliere e documentare elementi diretti del dolo (prove di consapevolezza dell'inesigibilità, piani o comunicazioni che mostrino la volontà di ingannare) perché l'accertamento di un mero inadempimento escluderà la sussistenza della truffa.
- Chi propone ricorso per cassazione deve mirare a vizi di diritto formali o a vizi di motivazione esplicitamente contemplati dalla legge: le doglianze puramente fattuali o sulla valutazione della credibilità sono destinate al fallimento in sede di legittimità.
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