Sentenza n. 276/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento di reiezione del 15/07/2022, reso dall’INPS Direzione Provinciale di Chieti, notificato via PEC in data 17/07/2022, avente ad oggetto- “Istanza di accesso all’assegno di integrazione salariale ex art. 29 del D.lgs. 148/2015 e smi. Provvedimento di reiezione FIS1214564-2022/2022”; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di carattere interno ed a contenuto generale, relativo all’impugnato provvedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’INPS all’istanza di accesso all’assegno di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale per il periodo 1-31 maggio 2022
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa richiedente FIS)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il diniego dell’INPS relativo alla domanda presentata il 29 giugno 2022 per ottenere l’assegno di integrazione salariale ex art. 29 del d.lgs. 148/2015 per 363 dipendenti della sede di Chieti, in relazione alla riduzione dell’attività causata dalla mancanza di ordini, commesse e lavoro. La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, l’erroneità della qualificazione della domanda come tardiva: secondo la società, la fattispecie rientrava nell’ipotesi degli eventi oggettivamente non evitabili, per i quali l’art. 15, comma 2, del d.lgs. 148/2015 consente la presentazione della domanda entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento. Ha inoltre dedotto la contraddittorietà e la disparità di trattamento rispetto all’accoglimento di un’analoga domanda relativa alla sede di Ancona, nonché l’esistenza di un errore scusabile in ordine alla tempestività della domanda. La società ha ricondotto la riduzione del fatturato alla persistente incidenza economica e organizzativa della pandemia da Covid-19, tra cui le limitazioni di accesso alle strutture pubbliche e private e il ricorso allo smart working.
La decisione
Il TAR ha respinto la richiesta dell’INPS di riunire il giudizio con altri due ricorsi, poiché questi ultimi si trovavano in diverse fasi processuali e non avevano ancora un’udienza pubblica fissata. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha ricostruito la disciplina del Fondo di integrazione salariale e ha ritenuto applicabile, per quanto compatibile, la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie, compreso l’art. 15, comma 2, del d.lgs. 148/2015. Sebbene al 1° maggio 2022 il periodo pandemico fosse formalmente concluso, la domanda si collocava immediatamente dopo gli anni dell’emergenza sanitaria e la ripresa delle attività rivolte al pubblico, incluso il settore della distribuzione automatica, continuava a risentire degli effetti della pandemia, delle limitazioni alla presenza fisica e dello smart working. La riduzione degli ordini, delle commesse e degli introiti è stata quindi qualificata come conseguenza di un evento straordinario e oggettivamente inevitabile, non imputabile all’impresa o ai lavoratori. Poiché l’evento si era verificato nel maggio 2022 e la domanda era stata presentata il 29 giugno 2022, essa risultava tempestiva, essendo stata presentata entro la fine del mese successivo. Il diniego dell’INPS è stato annullato. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 26 d.lgs. 148/2015
Il Fondo di integrazione salariale è istituito "per i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I" del decreto, "con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni di cui al predetto Titolo".
La norma istituisce il Fondo di integrazione salariale per assicurare tutela ai lavoratori dei settori non rientranti nel Titolo I in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla disciplina delle integrazioni salariali.
art. 30, comma 1, d.lgs. 148/2015
La prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari all’integrazione salariale; all’assegno di integrazione salariale si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.
La disciplina delle integrazioni salariali ordinarie si applica, per quanto compatibile, anche all’assegno di integrazione salariale del FIS.
art. 11 d.lgs. 148/2015
a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; b) situazioni temporanee di mercato.
Tra le cause che consentono l’accesso ai trattamenti rientrano le situazioni aziendali temporanee determinate da eventi non imputabili all’impresa o ai dipendenti e le situazioni temporanee di mercato.
art. 15, comma 1, d.lgs. 148/2015
L’impresa presenta in via telematica all'INPS domanda di concessione nella quale devono essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste.
La domanda di concessione deve indicare la causa e la durata presumibile della sospensione o riduzione, i lavoratori interessati e le ore richieste.
art. 15, comma 2, d.lgs. 148/2015
La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.
Per le domande relative a eventi oggettivamente non evitabili, il termine non è quello ordinario di quindici giorni, ma quello della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.
art. 15, comma 3, d.lgs. 148/2015
Qualora la domanda venga presentata dopo il termine indicato nel comma 2, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.
La norma disciplina le conseguenze della presentazione oltre il termine previsto dal comma 2, limitando la decorrenza del trattamento.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Ai fini dell’accesso all’assegno di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale, la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie si applica per quanto compatibile, compresa la disciplina dei termini di presentazione della domanda prevista dall’art. 15 del d.lgs. 148/2015.
- La riduzione temporanea dell’attività e del fatturato derivante dagli effetti economici e organizzativi ancora persistenti della pandemia da Covid-19 può essere qualificata come conseguenza di un evento straordinario e oggettivamente inevitabile, anche dopo la cessazione formale del periodo emergenziale, quando la domanda sia riferita a un periodo immediatamente successivo e siano documentati effetti non imputabili all’impresa o ai lavoratori.
- Per le domande di integrazione salariale riconducibili a eventi oggettivamente non evitabili, il termine di presentazione è quello della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento; una domanda presentata entro tale termine non può essere considerata tardiva in applicazione del termine ordinario di quindici giorni.
- La valutazione della tempestività della domanda di integrazione salariale deve essere compiuta considerando la natura concreta dell’evento causale e la sua non imputabilità all’impresa o ai lavoratori, non soltanto la cessazione formale della normativa emergenziale.
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