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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/679

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R0679

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento unifica nell’Unione la disciplina sulla protezione dei dati personali, rafforzando diritti degli interessati, obblighi di titolari e responsabili e poteri delle autorità di controllo. Introduce un sistema armonizzato basato su liceità, trasparenza, minimizzazione, accountability, sicurezza, data breach notification, valutazione d’impatto e cooperazione tra autorità nazionali. Regola inoltre i trasferimenti verso paesi terzi, i meccanismi di coerenza e il comitato europeo per la protezione dei dati. Prevede sanzioni amministrative pecuniarie molto elevate, fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato mondiale annuo, e si applica dal 25 maggio 2018.

Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR): disciplina il trattamento dei dati personali nell’Unione europea e la libera circolazione di tali dati.

Ambito di applicazione

Si applica ai trattamenti di dati personali interamente o parzialmente automatizzati e ai trattamenti non automatizzati contenuti in un archivio o destinati a figurarvi. Riguarda titolari e responsabili del trattamento stabiliti nell’Unione, anche se il trattamento avviene fuori dall’UE, nonché titolari o responsabili non stabiliti nell’Unione quando offrono beni o servizi a interessati che si trovano nell’Unione o monitorano il loro comportamento nell’Unione; si applica inoltre ai titolari non stabiliti nell’UE ma soggetti al diritto di uno Stato membro per effetto del diritto internazionale pubblico. Sono esclusi, tra gli altri, i trattamenti per attività fuori dall’ambito del diritto UE, quelli di politica estera e di sicurezza comune, i trattamenti effettuati da persone fisiche per attività esclusivamente personali o domestiche, e i trattamenti delle autorità competenti per finalità penali/sicurezza pubblica disciplinati dalla direttiva (UE) 2016/680. Per le istituzioni, organi, uffici e agenzie dell’Unione continua a valere il regolamento (CE) n. 45/2001, in attesa di adeguamento. Il regolamento si applica dal 25 maggio 2018 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

Il regolamento costituisce il quadro generale dell’Unione in materia di protezione dei dati personali, fondato sul diritto fondamentale alla protezione dei dati e sulla necessità di garantire la libera circolazione dei dati nel mercato interno. Il legislatore europeo mira a superare la frammentazione prodotta dalla direttiva 95/46/CE, introducendo regole uniformi, maggiori responsabilità per titolari e responsabili, e una cooperazione rafforzata tra autorità di controllo.

Finalità, struttura e principi di base

L’articolo 1 definisce l’oggetto del regolamento: protezione delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali e libera circolazione degli stessi nell’Unione. Il trattamento deve rispettare i principi dell’articolo 5: liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, oltre alla responsabilizzazione del titolare.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai trattamenti automatizzati e ai trattamenti manuali inseriti in archivi. Sono esclusi i trattamenti fuori dal diritto UE, quelli della PESC, i trattamenti personali/domestici e quelli delle autorità competenti per finalità penali e di sicurezza pubblica, coperti dalla direttiva (UE) 2016/680. Sul piano territoriale, il GDPR si applica anche a soggetti non stabiliti nell’Unione quando offrono beni o servizi a interessati nell’Unione o ne monitorano il comportamento, nonché ai titolari soggetti al diritto di uno Stato membro in virtù del diritto internazionale pubblico.

Definizioni rilevanti

L’articolo 4 contiene definizioni centrali per la pratica professionale: dato personale, trattamento, consenso, profilazione, pseudonimizzazione, violazione dei dati personali, dati genetici, biometrici e relativi alla salute, titolare, responsabile, contitolari, rappresentante, stabilimento principale, trattamento transfrontaliero e norme vincolanti d’impresa. Tali definizioni sono essenziali per qualificare correttamente ruoli e obblighi.

Liceità del trattamento e consenso

L’articolo 6 individua sei basi di liceità: consenso, contratto, obbligo legale, interessi vitali, compito di interesse pubblico/esercizio di pubblici poteri e legittimo interesse. Il consenso, disciplinato dagli articoli 7 e 8, deve essere libero, specifico, informato, inequivocabile, dimostrabile e revocabile in ogni momento; per i minori nei servizi della società dell’informazione, la soglia è 16 anni, con possibile abbassamento fino a 13 anni da parte degli Stati membri.

Dati sensibili e dati penali

L’articolo 9 vieta, in linea generale, il trattamento di categorie particolari di dati personali, ammettendo però un elenco tassativo di eccezioni, tra cui consenso esplicito, esigenze lavoristiche e previdenziali, tutela di interessi vitali, attività di enti non profit, interessi pubblici rilevanti, sanità pubblica e ricerca/archiviazione/statistica. L’articolo 10 regola i dati relativi a condanne penali e reati, imponendo il controllo dell’autorità pubblica o una base normativa specifica con garanzie adeguate.

Trasparenza e diritti dell’interessato

Gli articoli 12-15 disciplinano l’informativa e il diritto di accesso. Il titolare deve comunicare in modo chiaro e comprensibile l’identità, le finalità, la base giuridica, i destinatari, i trasferimenti extra-UE e i diritti dell’interessato, rispettando termini precisi: in generale entro un mese, prorogabile di due mesi nei casi complessi. L’interessato ha diritto di ottenere copia dei dati e di conoscere la logica delle decisioni automatizzate quando rilevante.

Rettifica, cancellazione, limitazione e portabilità

Gli articoli 16-20 riconoscono il diritto di rettifica, il diritto alla cancellazione (‘diritto all’oblio’), la limitazione del trattamento e la portabilità dei dati. Il diritto all’oblio impone, nei casi previsti, anche di informare altri titolari che trattano dati pubblicati affinché cancellino link, copie o riproduzioni. La portabilità opera solo per trattamenti automatizzati fondati su consenso o contratto e consente, ove tecnicamente possibile, la trasmissione diretta tra titolari.

Opposizione e decisioni automatizzate

L’articolo 21 riconosce il diritto di opposizione ai trattamenti basati su interesse pubblico o legittimo interesse e, in modo rafforzato, al marketing diretto, compresa la profilazione collegata. L’articolo 22 vieta le decisioni esclusivamente automatizzate che producono effetti giuridici o analogamente significativi, salvo eccezioni limitate; in tali casi devono essere garantiti intervento umano, espressione di opinione e contestazione della decisione.

Responsabilità, sicurezza e data breach

Il GDPR impone accountability, privacy by design e by default, registri delle attività di trattamento e sicurezza adeguata al rischio. Gli articoli 33 e 34 disciplinano la gestione delle violazioni di dati personali: notifica all’autorità di controllo entro 72 ore, ove possibile, e comunicazione agli interessati quando la violazione presenti un rischio elevato. Il responsabile deve informare tempestivamente il titolare, e il titolare deve documentare ogni violazione.

DPIA e consultazione preventiva

Per trattamenti potenzialmente ad alto rischio l’articolo 35 richiede una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, con possibilità di valutazioni cumulative per trattamenti simili. L’articolo 36 prevede la consultazione preventiva dell’autorità di controllo se il rischio residuo resta elevato; i termini ordinari per il parere sono di 8 settimane, prorogabili di 6.

Ruolo del DPO

Gli articoli 37-39 disciplinano il responsabile della protezione dei dati, obbligatorio in particolare per autorità pubbliche, monitoraggio regolare e sistematico su larga scala e trattamenti su larga scala di dati sensibili o penali. Il DPO deve essere indipendente, adeguatamente supportato, pubblicamente contattabile e svolge compiti di consulenza, sorveglianza, cooperazione con l’autorità di controllo e supporto sulla DPIA.

Codici di condotta e certificazioni

Gli articoli 40-43 valorizzano strumenti di soft law e compliance: codici di condotta, organismi di monitoraggio, meccanismi di certificazione, sigilli e marchi di protezione dei dati. Tali strumenti possono essere approvati dalle autorità di controllo, dal comitato europeo per la protezione dei dati e, in certi casi, dalla Commissione con validità generale nell’Unione.

Trasferimenti extra-UE

Il capo V stabilisce che ogni trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali deve rispettare condizioni specifiche. La priorità è la decisione di adeguatezza della Commissione; in mancanza, servono garanzie adeguate, tra cui clausole tipo, BCR, codici di condotta o certificazioni con impegni vincolanti. In via residuale, l’articolo 49 consente deroghe per consenso esplicito, contratto, interessi pubblici, tutela di diritti, interessi vitali e registri pubblici. Le decisioni e le autorizzazioni pregresse restano valide fino a sostituzione o revoca.

Autorità di controllo e cooperazione

Il capo VI richiede autorità di controllo indipendenti, dotate di risorse adeguate, e competenti a livello nazionale. Il capo VII introduce il meccanismo dello sportello unico per i trattamenti transfrontalieri, l’assistenza reciproca, le operazioni congiunte e il meccanismo di coerenza, che assicura uniformità interpretativa e decisionale in tutta l’Unione. Il comitato europeo per la protezione dei dati, istituito dal capo VII, svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e composizione delle controversie.

Rimedi, responsabilità e sanzioni

Il capo VIII attribuisce agli interessati il diritto di reclamo, di ricorso giurisdizionale effettivo e di risarcimento del danno materiale e immateriale. Le sanzioni amministrative pecuniarie possono arrivare, per le violazioni più gravi, a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato mondiale annuo, con graduazione in base a natura, gravità, durata, dolo/colpa, cooperazione e misure correttive adottate. Gli Stati membri devono inoltre prevedere altre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Disposizioni nazionali e settoriali

Il capo IX consente agli Stati membri di introdurre norme specifiche in materie sensibili: libertà di espressione e informazione, accesso ai documenti ufficiali, uso del numero di identificazione nazionale, rapporti di lavoro, segreto professionale, attività di archiviazione, ricerca e statistica, e trattamento presso chiese e associazioni religiose. Il bilanciamento tra GDPR e normative nazionali è quindi espressamente rimesso, in parte, alla legislazione degli Stati membri.

Entrata in vigore e abrogazione della direttiva 95/46/CE

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 25 maggio 2018. Da tale data è abrogata la direttiva 95/46/CE, mentre restano temporaneamente efficaci le decisioni di adeguatezza e alcune autorizzazioni pregresse fino a modifica o revoca. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Oggetto, finalità e principi generali

L’articolo 1 afferma che il regolamento stabilisce regole sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e sulla libera circolazione di tali dati, tutelando diritti e libertà fondamentali. La libera circolazione dei dati personali nell’Unione non può essere limitata per motivi connessi alla protezione dei dati. Il testo è costruito attorno ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, con responsabilizzazione del titolare.

Ambito materiale e territoriale

L’articolo 2 delimita l’applicazione ai trattamenti automatizzati e ai trattamenti manuali inseriti in archivi; esclude attività fuori dal diritto UE, politica estera e di sicurezza comune, attività personali/domestiche e trattamenti penali/sicurezza pubblica. L’articolo 3 estende l’applicazione a stabilimenti nell’Unione, a soggetti extra-UE che offrono beni o servizi o monitorano il comportamento di interessati nell’Unione, e ai titolari situati in luoghi soggetti al diritto di uno Stato membro per diritto internazionale pubblico.

Definizioni chiave

L’articolo 4 definisce, tra gli altri, dato personale, trattamento, limitazione del trattamento, profilazione, pseudonimizzazione, archivio, titolare, responsabile, destinatario, terzo, consenso, violazione dei dati personali, dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla salute, stabilimento principale, rappresentante, impresa, gruppo imprenditoriale, norme vincolanti d’impresa, autorità di controllo, autorità di controllo interessata, trattamento transfrontaliero, obiezione pertinente e motivata, servizio della società dell’informazione e organizzazione internazionale.

Liceità del trattamento e consenso

L’articolo 6 individua le basi di liceità: consenso, contratto, obbligo legale, interessi vitali, compito di interesse pubblico/pubblici poteri e legittimo interesse, salvo per autorità pubbliche nell’esercizio dei loro compiti. Gli articoli 7 e 8 disciplinano il consenso, che deve essere dimostrabile, specifico, informato, inequivocabile e revocabile con la stessa facilità con cui è prestato; per i minori, nei servizi della società dell’informazione, l’età minima è 16 anni, con facoltà degli Stati membri di abbassarla fino a 13 anni.

Categorie particolari di dati e dati relativi a condanne penali

L’articolo 9 vieta il trattamento di dati sensibili salvo eccezioni tassative, tra cui consenso esplicito, obblighi in materia di lavoro e sicurezza sociale, tutela di interessi vitali, attività di enti senza scopo di lucro, dati resi manifestamente pubblici, tutela giudiziaria, rilevante interesse pubblico, sanità, sanità pubblica e ricerca/archiviazione/statistica. L’articolo 10 prevede che i dati relativi a condanne penali e reati siano trattati solo sotto controllo dell’autorità pubblica o se autorizzati da diritto UE/nazionale con garanzie appropriate.

Informativa, accesso e trasparenza

Gli articoli 12, 13, 14 e 15 impongono informative concise, trasparenti e comprensibili, da fornire al momento della raccolta o entro termini stabiliti, distinguendo tra dati raccolti presso l’interessato e da altre fonti. L’interessato ha diritto di accesso ai propri dati, di conoscere finalità, categorie, destinatari, conservazione, origine dei dati, trasferimenti extra-UE e logica di eventuali trattamenti automatizzati; il titolare deve fornire una copia dei dati, con possibili limiti solo in presenza di diritti e libertà altrui.

Rettifica, cancellazione, limitazione e portabilità

L’articolo 16 riconosce il diritto alla rettifica dei dati inesatti e all’integrazione dei dati incompleti. L’articolo 17 disciplina il diritto alla cancellazione (‘oblio’), compresa la rimozione di link/copie/reproduzioni se i dati sono stati resi pubblici, salvo eccezioni per libertà di espressione, obblighi legali, interesse pubblico, sanità pubblica, archiviazione, ricerca e difesa in giudizio. L’articolo 18 prevede la limitazione del trattamento in casi di contestazione dell’esattezza, illiceità con opposizione alla cancellazione, necessità ai fini giudiziari e opposizione in attesa di verifica. L’articolo 20 introduce la portabilità dei dati, applicabile ai trattamenti automatizzati basati su consenso o contratto, con diritto alla trasmissione diretta se tecnicamente fattibile.

Opposizione e decisioni automatizzate

L’articolo 21 riconosce il diritto di opposizione, in particolare per trattamenti basati su interesse pubblico o legittimo interesse, nonché per marketing diretto, anche con profilazione connessa a tale marketing. L’articolo 22 vieta le decisioni basate unicamente su trattamenti automatizzati, compresa la profilazione, che producano effetti giuridici o analogamente significativi, salvo contratto, autorizzazione normativa o consenso esplicito; in tali casi sono richieste garanzie come intervento umano, possibilità di esprimere osservazioni e di contestare la decisione.

Limitazioni legislative dei diritti

L’articolo 23 consente limitazioni mediante misure legislative agli obblighi e diritti di cui agli articoli 12-22 e 34 e, in parte, all’articolo 5, per salvaguardare sicurezza nazionale, difesa, ordine pubblico, reati, altri importanti obiettivi di interesse pubblico, indipendenza della magistratura, deontologia professionale, controllo/regolazione, tutela dell’interessato e azioni civili. Le limitazioni devono rispettare l’essenza dei diritti e contenere specifiche garanzie su finalità, categorie di dati, portata, conservazione, rischi e informazione.

Responsabilità del titolare, privacy by design e by default

Gli articoli 24 e 25 impongono al titolare misure tecniche e organizzative adeguate e documentabili, aggiornate nel tempo, nonché l’attuazione di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, con minimizzazione e pseudonimizzazione ove appropriato. I meccanismi di certificazione possono fungere da prova di conformità.

Contitolarità, rappresentante e responsabile del trattamento

L’articolo 26 richiede un accordo trasparente tra contitolari sulle rispettive responsabilità e sulla gestione delle informative. L’articolo 27 impone, per i trattamenti extra-UE rientranti nell’articolo 3, paragrafo 2, la designazione di un rappresentante nell’Unione, salvo eccezioni per trattamenti occasionali a basso rischio e per autorità pubbliche. L’articolo 28 disciplina il responsabile del trattamento, imponendo contratto o altro atto giuridico scritto con istruzioni documentate, obblighi di riservatezza, sicurezza, sub-responsabili, assistenza al titolare, restituzione/cancellazione dei dati e dimostrazione della conformità; l’articolo 29 vieta trattamenti non istruiti dal titolare.

Registri, cooperazione e sicurezza

L’articolo 30 impone registri delle attività di trattamento ai titolari e ai responsabili, con esenzione per imprese/organizzazioni con meno di 250 dipendenti salvo casi di rischio, non occasionalità o categorie particolari di dati/condanne. L’articolo 31 prevede la cooperazione con l’autorità di controllo. L’articolo 32 richiede misure di sicurezza adeguate al rischio, tra cui pseudonimizzazione, cifratura, resilienza dei sistemi, ripristino e test periodici.

Violazioni dei dati personali

Gli articoli 33 e 34 disciplinano la notifica delle data breach: al titolare all’autorità di controllo senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dalla conoscenza, salvo improbabile rischio; al responsabile al titolare senza ingiustificato ritardo; all’interessato senza indebito ritardo quando la violazione presenta un rischio elevato, salvo misure tecniche idonee, misure successive che eliminano il rischio o sforzo sproporzionato. Le notifiche devono descrivere natura, conseguenze, contatti e misure adottate.

Valutazione d’impatto e consultazione preventiva

L’articolo 35 richiede una valutazione d’impatto per trattamenti che possano presentare rischi elevati, specialmente con nuove tecnologie, profilazione, sorveglianza su larga scala, dati sensibili o condanne penali; l’autorità di controllo pubblica elenchi dei trattamenti soggetti o esenti. L’articolo 36 prevede consultazione preventiva dell’autorità di controllo quando la DPIA indichi un rischio elevato non mitigabile, con termine ordinario di 8 settimane prorogabile di 6.

Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Gli articoli 37-39 impongono la designazione del DPO in casi di trattamento da parte di autorità/enti pubblici, monitoraggio regolare e sistematico su larga scala o trattamento su larga scala di dati sensibili o relativi a condanne. Il DPO deve essere coinvolto tempestivamente, operare in autonomia, ricevere risorse adeguate e svolgere compiti di informazione, sorveglianza, consulenza sulla DPIA, cooperazione con l’autorità e punto di contatto.

Codici di condotta e certificazione

Gli articoli 40-43 promuovono codici di condotta settoriali, anche con validità generale decisa dalla Commissione, e meccanismi di certificazione, sigilli e marchi di protezione dei dati. Sono previsti organismi di monitoraggio e certificazione accreditati, con criteri approvati dalle autorità di controllo o dal comitato europeo per la protezione dei dati, e durata massima della certificazione di tre anni.

Trasferimenti verso paesi terzi e organizzazioni internazionali

Gli articoli 44-49 stabiliscono che ogni trasferimento extra-UE è lecito solo se rispettate le condizioni del capo V. In presenza di decisione di adeguatezza della Commissione (art. 45) il trasferimento è libero; in mancanza, sono richieste garanzie adeguate (art. 46), tra cui clausole tipo, norme vincolanti d’impresa, codici di condotta o meccanismi di certificazione con impegni vincolanti. L’articolo 47 disciplina in dettaglio le BCR. L’articolo 48 limita il riconoscimento di sentenze/decisioni di paesi terzi in assenza di accordi internazionali. L’articolo 49 prevede deroghe per consenso esplicito, contratto, interesse pubblico, difesa di diritti, interessi vitali e registri pubblici, oltre alla deroga residuale per trasferimenti occasionali, limitati e fondati su interessi legittimi cogenti.

Autorità di controllo, cooperazione e meccanismo di coerenza

Gli articoli 51-59 disciplinano l’indipendenza, le risorse, la nomina e i compiti delle autorità di controllo nazionali, che devono essere indipendenti, adeguatamente dotate e competenti nel proprio territorio. Gli articoli 60-67 regolano il meccanismo dello sportello unico per i trattamenti transfrontalieri, l’assistenza reciproca, le operazioni congiunte, il meccanismo di coerenza e la procedura d’urgenza. Il comitato europeo per la protezione dei dati, istituito dagli articoli 68-76, ha personalità giuridica, opera in indipendenza e adotta pareri e decisioni vincolanti in casi specifici di conflitto tra autorità.

Rimedi, responsabilità e sanzioni

Gli articoli 77-82 riconoscono il reclamo all’autorità di controllo, il ricorso giurisdizionale effettivo contro le autorità di controllo e contro titolari/responsabili, la rappresentanza degli interessati da parte di organismi senza scopo di lucro e il diritto al risarcimento dei danni materiali e immateriali. L’articolo 83 prevede sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10 milioni di euro o al 2% del fatturato mondiale annuo per talune violazioni, e fino a 20 milioni di euro o al 4% per violazioni più gravi, con criteri di graduazione dettagliati; l’articolo 84 lascia agli Stati membri la disciplina di altre sanzioni, purché effettive, proporzionate e dissuasive.

Disposizioni nazionali specifiche e settoriali

Il capo IX consente agli Stati membri di introdurre regole di bilanciamento per libertà di espressione e informazione, accesso pubblico ai documenti, numeri di identificazione nazionale, rapporti di lavoro, ricerca/archiviazione/statistica, segretezza professionale e norme speciali per chiese e associazioni religiose. Sono previste deroghe/condizioni particolari per l’uso a fini giornalistici, accademici, artistici o letterari e per trattamenti nel contesto lavorativo.

Atti delegati, esecuzione, abrogazione e applicazione

Il capo X attribuisce alla Commissione poteri delegati e di esecuzione per specifiche materie, mentre il capo XI abroga la direttiva 95/46/CE dal 25 maggio 2018. Il regolamento si applica dal 25 maggio 2018, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e prevede riesami periodici da parte della Commissione, compreso il riesame di altri atti UE in materia di protezione dei dati.

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