Regolamento (UE) 2016/667
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/667 della Commissione, del 27 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2016/667 aggiorna l’allegato III del regolamento (CE) n. 2368/2002, che disciplina l’attuazione nell’Unione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per i diamanti grezzi. L’intervento ha natura essenzialmente organizzativa e amministrativa: modifica l’elenco delle autorità competenti degli Stati membri e i rispettivi recapiti, per assicurare l’operatività dei controlli e delle comunicazioni istituzionali. Le modifiche riguardano in particolare Belgio, Germania e Regno Unito, con conferma delle competenze nazionali per i controlli doganali e, per la Germania, per il rilascio dei certificati UE e per specifici obblighi di informazione verso la Commissione.
Aggiornamento dell’allegato III del regolamento (CE) n. 2368/2002 per adeguare l’elenco e i recapiti delle autorità competenti degli Stati membri nel sistema di certificazione del processo di Kimberley per i diamanti grezzi.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e alle autorità nazionali competenti incaricate dell’attuazione del regolamento (CE) n. 2368/2002 sul commercio internazionale di diamanti grezzi. Incide in particolare sull’elenco delle autorità competenti e sui relativi recapiti contenuti nell’allegato III del regolamento di base, con effetti operativi per i controlli import/export, il rilascio dei certificati UE e gli obblighi di informazione verso la Commissione. Le modifiche riguardano specificamente l’aggiornamento dei recapiti delle autorità responsabili in Belgio, Germania e Regno Unito; l’allegato riporta anche le competenze per altri Stati membri già presenti nell’elenco.
Aggiornamento dell’allegato III del regolamento (CE) n. 2368/2002 sul sistema Kimberley per i diamanti grezzi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/667 della Commissione interviene sul quadro applicativo del regolamento (CE) n. 2368/2002, che attua nell’Unione il sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi. La finalità è limitata ma essenziale: aggiornare l’elenco delle autorità competenti degli Stati membri contenuto nell’allegato III, in modo da garantire la corretta gestione amministrativa e doganale del sistema.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama l’articolo 19 del regolamento (CE) n. 2368/2002, che le attribuisce il compito di stabilire nell’allegato III l’elenco delle autorità competenti degli Stati membri. Nei considerando si evidenzia che occorre aggiornare i recapiti delle autorità responsabili del processo di Kimberley in Belgio, Germania e Regno Unito, e che, conseguentemente, l’allegato III deve essere modificato.
Ambito applicativo
L’atto si applica a tutti gli Stati membri, ma produce effetti operativi soprattutto per le autorità nazionali coinvolte nei controlli sulle importazioni e sulle esportazioni di diamanti grezzi, nel trattamento doganale e, per la Germania, nel rilascio dei certificati UE. Il regolamento non introduce nuove regole sostanziali sul commercio dei diamanti, ma aggiorna le informazioni istituzionali necessarie per l’esecuzione del regime Kimberley nell’Unione.
Modifica dell’allegato III
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato III del regolamento (CE) n. 2368/2002 con quello allegato al regolamento di esecuzione. L’allegato riporta l’elenco delle autorità competenti e delle loro funzioni ai sensi degli articoli 2 e 19 del regolamento di base.
Autorità competenti indicate nell’allegato
Per il Belgio è indicata la Federale Overheidsdienst Economie / Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, Direction générale des Analyses économiques et de l’Economie internationale, Service Licence, con i relativi recapiti ad Anversa. È inoltre precisato che, in Belgio, i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi e il trattamento doganale sono di esclusiva competenza del The Diamond Office, Hovenierstraat 22, BE-2018 Antwerpen.
Per la Repubblica ceca, i controlli e il trattamento doganale competono alla Generální ředitelství cel, con servizio permanente presso il designated custom office di Praha Ruzyně.
Per la Germania, l’allegato distingue due livelli:
- il Hauptzollamt Koblenz, Zollamt Idar-Oberstein, Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten è competente in via esclusiva per i controlli di importazione ed esportazione dei diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002, incluso il rilascio dei certificati UE;
- la Generalzolldirektion, Direktion VI - Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs/Besonderes Zollrecht è l’autorità competente, ai fini dell’articolo 5, paragrafo 3, degli articoli 6, 9 e 10, dell’articolo 14, paragrafo 3, e degli articoli 15 e 17, soprattutto per gli obblighi di informazione nei confronti della Commissione.
Per il Portogallo è indicata la Autoridade Tributária e Aduaneira, Direção de Serviços de Regulação Aduaneira, mentre i controlli e il trattamento doganale sui diamanti grezzi sono di competenza esclusiva dell’Alfândega do Aeroporto de Lisboa.
Per la Romania è riportata la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.
Per il Regno Unito è indicato il Government Diamond Office, Conflict Department, Foreign and Commonwealth Office, quale autorità di riferimento per il sistema Kimberley.
Entrata in vigore e natura dell’atto
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, avvenuta il 29 aprile 2016. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi, senza necessità di recepimento nazionale.
Implicazioni pratiche per gli operatori
Per avvocati e commercialisti che assistono operatori del settore, l’intervento ha rilievo soprattutto operativo: occorre fare riferimento ai recapiti aggiornati delle autorità competenti per le pratiche connesse all’import-export di diamanti grezzi e alle verifiche doganali. La modifica non incide sulla struttura sostanziale del sistema di certificazione Kimberley, ma assicura l’allineamento dell’apparato amministrativo e delle comunicazioni istituzionali con le autorità nazionali effettivamente responsabili.
Disposizioni principali
Sostituzione dell’allegato III del regolamento (CE) n. 2368/2002
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato III del regolamento (CE) n. 2368/2002 con l’allegato del regolamento di esecuzione. L’effetto è l’aggiornamento ufficiale dell’elenco delle autorità competenti degli Stati membri e delle relative funzioni ai sensi degli articoli 2 e 19 del regolamento di base.
Aggiornamento dei recapiti e delle autorità competenti nazionali
L’allegato aggiorna i contatti delle autorità responsabili del processo di Kimberley in Belgio, Germania e Regno Unito. Per il Belgio è indicata la Federale Overheidsdienst Economie / Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, Direction générale des Analyses économiques et de l’Economie internationale, Service Licence; per la Germania sono distinte l’autorità competente per i controlli e il rilascio dei certificati UE (Hauptzollamt Koblenz, Zollamt Idar-Oberstein, Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten) e l’autorità competente per gli obblighi di informazione verso la Commissione (Generalzolldirektion, Direktion VI); per il Regno Unito è indicato il Government Diamond Office del Foreign and Commonwealth Office.
Conferma delle competenze esclusive per controlli doganali e certificazione
Nell’allegato sono ribadite le autorità in via esclusiva competenti per i controlli sulle importazioni e sulle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002 e per il trattamento doganale, nonché, per la Germania, per il rilascio dei certificati UE. Sono inoltre riportate, per alcuni Stati membri, le funzioni e i riferimenti operativi utili all’applicazione del sistema Kimberley.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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