Regolamento (UE) 2016/660
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/660 della Commissione, del 27 aprile 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione fissa, per una serie di ortofrutticoli, i valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata. Si tratta di un atto di applicazione della disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e delle norme di esecuzione del settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati. I valori sono riportati in allegato, differenziati per codice NC e per paese terzo di origine. Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi individuati per codice NC nell'allegato del regolamento, ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE del settore. I valori sono distinti per paese terzo di origine indicato con la nomenclatura dei paesi e territori; il codice "ZZ" indica "altre origini". Il regolamento ha efficacia immediata dalla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/660 della Commissione stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di alcuni prodotti ortofrutticoli. L'atto si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e dà attuazione alle regole di calcolo previste per il settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati.
Base normativa e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I considerando precisano che i valori forfettari all'importazione sono fissati in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round e che il calcolo avviene ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.
Ambito oggettivo
L'atto riguarda i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento (UE) n. 543/2011, limitatamente ai prodotti per i quali è previsto il meccanismo del prezzo di entrata. I valori sono espressi in EUR/100 kg e sono differenziati per codice NC e per paese terzo di origine.
Contenuto dell'allegato
L'allegato riporta i valori forfettari per diversi codici NC, tra cui:
- 0702 00 00
- 0707 00 05
- 0709 93 10
- 0805 10 20
- 0808 10 80
- 0808 30 90 Per ciascun codice sono indicati i paesi di origine applicabili e il relativo valore, con codice "ZZ" usato per indicare "altre origini" secondo la nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 richiamato in nota.
Decorrenza e efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia immediata per gli operatori interessati.
Disposizioni principali
Base giuridica e funzione dell'atto
L'atto è adottato dalla Commissione sulla base del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. La sua funzione è fissare i valori forfettari all'importazione per i prodotti e i periodi previsti dall'allegato XVI, parte A, del regolamento (UE) n. 543/2011.
Determinazione dei valori forfettari
I valori forfettari all'importazione sono calcolati ogni giorno feriale secondo i criteri dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 543/2011, sulla base di dati giornalieri variabili. L'allegato del regolamento riporta i valori applicabili, espressi in EUR/100 kg, per specifici codici NC e origini.
Prodotti interessati e valori in allegato
L'allegato contiene i valori forfettari per taluni ortofrutticoli identificati, tra gli altri, dai codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0808 10 80 e 0808 30 90, con valori distinti per le diverse origini indicate (ad esempio IL, MA, TR, AR, EG, BR, CL, CN, NZ, US, ZA e ZZ).
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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