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Legge

L.R. Veneto 38/2014

Disposizioni per la gestione complessiva del litorale veneto, delle foci e delle cave marine.

Normativa regionaleL.R. Veneto 38/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge attribuisce alla Regione Veneto la gestione complessiva del litorale veneto, delle foci e delle cave marine al largo, da svolgere direttamente secondo il d.lgs. n. 163/2006 o tramite la Sezione del Bacino Idrografico del litorale Veneto. Entro termini definiti la Giunta deve ricognire gli affidamenti esistenti e revocare o annullare quelli in contrasto. Nessun nuovo onere finanziario.

Gestione del litorale veneto, delle foci e delle cave marine

Gestione complessiva del litorale veneto, delle foci e delle cave marine

La legge disciplina, per la Regione del Veneto, l’esercizio diretto della gestione complessiva del litorale veneto, delle foci e delle cave marine al largo. Il provvedimento mira anche a ricondurre a coerenza gli affidamenti amministrativi già adottati in materia, eliminando quelli non conformi alla nuova impostazione normativa.

Ambito di applicazione e modalità di gestione

La Regione provvede direttamente alla gestione complessiva delle aree indicate, con due modalità alternative:

  • tramite le procedure previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti pubblici;
  • oppure tramite la Sezione del Bacino Idrografico del litorale Veneto.

La disciplina opera esclusivamente nel territorio regionale veneto e riguarda il litorale, le foci e le cave marine al largo richiamate dalla legge.

Coordinamento con gli atti amministrativi regionali

La legge dispone l’abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili con la nuova regola di gestione diretta regionale. Inoltre, la Giunta regionale è tenuta a svolgere una ricognizione degli atti e dei provvedimenti amministrativi regionali che prevedano, anche indirettamente, affidamenti per la realizzazione delle opere rientranti nell’ambito della legge.

Termini e adempimenti della Giunta regionale

Sono previsti termini stringenti per l’azione amministrativa regionale:

  • entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta deve effettuare la ricognizione degli atti e provvedimenti rilevanti;
  • nei successivi 30 giorni deve comunicare l’esito della ricognizione alla competente commissione consiliare;
  • sulla base di tale ricognizione, nei successivi 60 giorni la Giunta deve disporre la revoca o l’annullamento d’ufficio degli affidamenti in contrasto con le norme imperative applicabili.

La revoca o l’annullamento devono essere adottati ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990, con particolare riferimento alla non conformità rispetto all’art. 6-bis della legge n. 206/1995 richiamata dal testo.

Profilo finanziario

L’attuazione della legge è dichiarata finanziariamente neutra. Le attività previste devono essere svolte nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della Regione.

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