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Legge

L.R. Veneto 39/2014

Modifiche alla legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario" e successive modificazioni.

Normativa regionaleL.R. Veneto 39/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Veneto n. 39/2014 modifica la disciplina dell’Azienda per il diritto allo studio universitario: introduce un commissario straordinario se la nomina del Presidente non si conclude entro 45 giorni dalla scadenza, con durata massima di 120 giorni, e aggiorna la composizione del Consiglio di amministrazione. Prevede neutralità finanziaria e vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche al diritto allo studio universitario nel Veneto

Modifiche alla disciplina del diritto allo studio universitario nel Veneto

La legge regionale del Veneto n. 39 del 2014 interviene sulla legge regionale 7 aprile 1998, n. 8, che disciplina l’attuazione del diritto allo studio universitario nella Regione. Le modifiche riguardano soprattutto gli organi di vertice dell’Azienda regionale competente.

Commissario straordinario in caso di ritardo nella nomina del Presidente

Se il procedimento di nomina del Presidente dell’Azienda non si conclude entro 45 giorni dalla scadenza del precedente incarico, il Presidente della Giunta regionale deve nominare un Commissario straordinario per assicurare la funzionalità dell’Azienda.

Il Commissario:

  • esercita i soli poteri di ordinaria amministrazione;
  • può adottare anche atti indifferibili e urgenti;
  • resta in carica fino alla nomina del nuovo Presidente;
  • in ogni caso, non può restare in carica oltre 120 giorni dalla propria nomina.

La previsione opera come misura sostitutiva e temporanea, finalizzata a evitare vuoti di gestione.

Composizione del Consiglio di amministrazione

La legge sostituisce la disciplina sulla composizione del Consiglio di amministrazione dell’Azienda, che è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e risulta composto da:

  • il Presidente;
  • due rappresentanti della Regione designati dal Consiglio regionale, di cui uno espressione della minoranza;
  • due rappresentanti delle Università, di cui uno designato dalla componente studentesca.

La modifica definisce in modo puntuale la presenza delle diverse componenti istituzionali e universitarie all’interno dell’organo di amministrazione.

Aspetti finanziari

L’attuazione della legge deve avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. È espressamente esclusa la previsione di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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