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Legge

L.R. Veneto 37/2014

Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario.

Normativa regionaleL.R. Veneto 37/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario come ente strumentale della Regione Veneto e sopprime Veneto Agricoltura, disciplinandone liquidazione, subentro nei rapporti, organi, funzioni, personale e finanziamento. Prevede anche abrogazioni della previgente disciplina e stanziamenti limitati agli esercizi 2015-2016 e alle operazioni di liquidazione.

Istituzione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario e liquidazione di Veneto Agricoltura

Istituzione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario

La legge istituisce l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario come ente strumentale della Regione del Veneto, con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale. Contestualmente dispone la soppressione e la messa in liquidazione dell’Azienda regionale Veneto Agricoltura, con subentro dell’Agenzia nei rapporti giuridici attivi e passivi nei limiti delle proprie funzioni.

Funzioni istituzionali

L’Agenzia supporta la Giunta regionale nelle politiche per agricoltura, agroalimentare, foreste e pesca. Svolge in particolare attività di ricerca applicata, sperimentazione, diffusione e trasferimento dell’innovazione, tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico, gestione del demanio forestale regionale secondo le linee di indirizzo della Giunta e raccordo tra ricerca e istituti agrari del territorio.

  • Può essere incaricata dalla Giunta di attuare progetti comunitari, statali, interregionali e regionali.
  • Può svolgere attività per enti pubblici o privati, previa autorizzazione della Giunta e sulla base di specifiche convenzioni.

Partecipazioni e attività esterne

L’Agenzia può partecipare, previa autorizzazione della Giunta regionale e sentita la commissione consiliare competente, ad associazioni temporanee di scopo, a consorzi senza fini di lucro e costituire o partecipare a società, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Poteri di indirizzo e governance regionale

La Giunta regionale esercita un forte potere di indirizzo e controllo sull’Agenzia. Definisce gli indirizzi e le direttive operative, gli indirizzi organizzativi e la dotazione organica, le direttive per il contenimento della spesa e gli indirizzi per la partecipazione ad altri enti o società. Le relative determinazioni sono adottate sentita la competente commissione consiliare.

Direttore dell’Agenzia

Il direttore è il rappresentante legale dell’Agenzia e ne guida l’attività gestionale. Approva i regolamenti interni, propone la dotazione organica, approva bilancio preventivo, rendiconto generale, programma triennale e piano annuale di attività, adotta i provvedimenti necessari e può sottoscrivere, con autorizzazione della Giunta, contratti rilevanti su beni immobili, mutui, leasing, ipoteche, donazioni e legati.

  • È nominato dalla Giunta regionale tra persone con comprovata esperienza e competenza in ruoli di responsabilità amministrativa, tecnica o gestionale.
  • Il rapporto è di diritto privato, fino a cinque anni.
  • L’incarico è incompatibile con cariche elettive e con altre attività di lavoro autonomo o subordinato; per i dipendenti pubblici comporta aspettativa senza assegni.
  • È prevista un’indennità annua lorda fissata dalla Giunta entro il limite del trattamento economico del direttore di area regionale.

Revisione contabile e controllo interno

La revisione dei conti è affidata a un revisore unico nominato dal Consiglio regionale tra i revisori legali iscritti nel relativo registro, per la durata della legislatura e con possibilità di una sola riconferma. Il revisore svolge controllo e vigilanza contabile, verifiche trimestrali di cassa e relazioni su bilancio e rendiconto. È previsto anche un revisore supplente. L’indennità è definita dalla Giunta entro il limite del 70% di quella dei revisori delle ULSS di massima dimensione.

Avvalimento tecnico-consultivo

Il comitato regionale per la concertazione in agricoltura svolge funzioni consultive per l’Agenzia sulle attività istituzionali ed esprime parere preventivo su programma triennale e piano annuale. È integrato da rappresentanti del settore pesca e forestale e, previa autorizzazione, da un docente universitario e da un rappresentante del CRA.

Organizzazione, personale e rapporti di lavoro

L’Agenzia è articolata in strutture organizzative equiparate alle sezioni previste dall’ordinamento regionale. Il direttore definisce numero, articolazione e compiti delle sezioni con apposito regolamento, in coerenza con gli indirizzi della Giunta. Gli incarichi di dirigente di sezione sono conferiti dal direttore secondo la normativa regionale sui dirigenti e con rapporto esclusivo. Il personale è disciplinato dai contratti collettivi del comparto regioni-autonomie locali; per gli operai delle aziende o gestioni agricole e forestali valgono i rispettivi CCNL di settore.

Regime transitorio sul personale e liquidazione di Veneto Agricoltura

Il personale della soppressa Veneto Agricoltura in possesso dei requisiti richiesti viene inquadrato nella qualifica corrispondente del CCNL regioni-autonomie locali. Il restante personale mantiene il contratto in essere fino alla cessazione, con riferimento economico al medesimo CCNL. Per la liquidazione, la Giunta regionale nomina entro 30 giorni dall’entrata in vigore un commissario liquidatore, definendo criteri, modalità, eventuale conferimento di rami d’azienda e termine massimo di 180 giorni per concludere le operazioni.

  • Gli organi dell’ente soppresso restano in carica per l’ordinaria amministrazione fino all’insediamento del commissario.
  • Il commissario ricognisce attività, rapporti attivi e passivi e redige inventario di beni mobili, immobili, partecipazioni e strutture aziendali.
  • La Giunta approva liquidazione e inventario, assegna all’Agenzia i beni necessari e cura la dismissione delle partecipazioni non funzionali.
  • Con l’approvazione della liquidazione la Giunta nomina anche il direttore dell’Agenzia.
  • Dalla nomina del direttore l’Agenzia subentra nei rapporti attivi e passivi nei limiti delle sue funzioni; le funzioni residue non attribuite né dismesse restano alle strutture regionali competenti con le relative risorse.

Programmazione dell’attività

L’attività dell’Agenzia si fonda su un programma triennale e su un piano annuale, che individuano attività, iniziative progettuali, previsioni di spesa, mezzi di attuazione e strumenti di verifica dei risultati. Entrambi gli atti sono predisposti entro il 30 settembre dell’anno precedente e approvati dalla Giunta regionale, sentita la commissione competente.

Gestione finanziaria e risorse

La gestione finanziaria e di bilancio segue la normativa contabile regionale. Le risorse dell’Agenzia comprendono contributo annuale regionale, contributi comunitari/statali/regionali, proventi da attività e servizi e rendite patrimoniali, donazioni e legati. Previa autorizzazione della Giunta, l’Agenzia può ricorrere a mutui e leasing per spese di investimento, entro il limite del 10% delle entrate correnti derivanti dal contributo regionale. Si applicano anche le norme regionali sul contenimento della spesa pubblica degli organismi ed enti dipendenti della Regione Veneto.

Controlli regionali

L’Agenzia è assoggettata ai controlli previsti dalla legge regionale sui controlli degli enti amministrativi regionali, con inserimento espresso dell’Agenzia tra gli enti sottoposti a vigilanza.

Disposizioni finanziarie

La legge quantifica e copre gli oneri del contributo annuale all’Agenzia per il 2015 e 2016, delle operazioni di liquidazione e del personale derivante dalla soppressione di Veneto Agricoltura. Le risorse provenienti dalla liquidazione sono destinate a interventi strutturali a favore dell’agricoltura. La Giunta è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio necessarie a recepire i risparmi di spesa prodotti dalla riforma.

Abrogazioni e coordinamento normativo

Sono abrogate o comunque cessano di avere efficacia le disposizioni della legge istitutiva di Veneto Agricoltura e delle sue successive modifiche elencate dalla legge. I riferimenti contenuti in leggi o regolamenti regionali agli enti agricoli e forestali soppressi si intendono riferiti all’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario.

Decorrenza

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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