Cassazione Civile, Sentenza n. 13027/2022 del 26/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento dell'equo indennizzo ai sensi della legge n. 89/2001 (cd. legge Pinto) per la presunta violazione del termine di ragionevole durata del processo relativo ad un procedimento civile iniziato nel 1976 e conclusosi con ordinanza di rigetto del ricorso per cassazione depositata il 7.4.2014. Hanno impugnato la decisione della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato inammissibili le loro domande perché depositate il 20.11.2015, oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 4 della legge 89/2001, sostenendo che tale termine doveva decorrere non dalla data della pronuncia della Corte di cassazione ma dallo spirare del termine per proporre revocazione avverso la sentenza di cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui, ai fini dell'art. 4 legge n. 89/2001, il termine semestrale per proporre domanda di equa riparazione decorre dalla data in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva, identificata, nel caso di decisione di cassazione che rigetta o dichiara inammissibile il ricorso, con la data di deposito/pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione. Ha ritenuto che la pendenza del termine per la revocazione non impedisca il passaggio in giudicato della sentenza della Cassazione e quindi non sospenda il decorso del termine per la domanda Pinto. Ha respinto il richiamo alla diversa disciplina e finalità dell'art. 4 della legge n. 117/1988 e delle Sezioni unite (sent. n. 26672/2020) ritenendole non estendibili alla materia dell'equa riparazione per durata non ragionevole del processo. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese processuali (euro 1.000,00 oltre spese prenotate a debito).
Norme richiamate
La domanda di riconoscimento di un indennizzo nel caso di violazione del termine di ragionevole durata del processo deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva
Il termine semestrale di decadenza decorre dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento diventa definitiva; in caso di giudizio definito in Cassazione tale momento coincide con il deposito/publicazione della sentenza di Cassazione che rigetta o dichiara inammissibile il ricorso.
La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto
La disposizione stabilisce che la mera pendenza del termine per la revocazione non sospende il passaggio in giudicato; pertanto il decorso del termine per la domanda Pinto non viene interrotto dalla possibilità di proporre revocazione.
Si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 395
Il richiamo alla definizione di passaggio in giudicato non implica che la possibilità di revocazione osti al passaggio in giudicato della sentenza di cassazione che ha rigettato il ricorso; la Corte interpreta il passaggio in giudicato della sentenza di cassazione come momento da cui decorre il termine Pinto.
L'azione di risarcimento dei danni contro lo Stato può essere esercitata quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione ... La domanda deve essere proposta, a pena di decadenza, entro tre anni dal momento in cui l'azione è esperibile
Richiamata in confronto: tale disciplina mira a garantire l'esperibilità dei rimedi interni (compresa la revocazione) prima di iniziare il termine di decadenza; la Corte ha ritenuto che la finalità pubblicistica di tale norma è diversa rispetto alla legge Pinto e non può essere automaticamente estesa alla materia dell'equo indennizzo per la durata del processo.
art. 6 CEDU
Riferito dai ricorrenti in termini di tutela del diritto ad un processo equo e ragionevole; la Corte non ha ritenuto che l'invocazione dell'art. 6 CEDU modifichi il principio procedurale nazionale relativo al dies a quo del termine Pinto quando la decisione conclusiva è una pronuncia di Cassazione.
Massime di principio
- Il termine di sei mesi previsto dall'art. 4 legge n. 89/2001 per proporre la domanda Pinto decorre dalla data in cui la decisione che conclude il procedimento diventa definitiva: nel caso di decisione della Corte di cassazione che rigetta o dichiara inammissibile il ricorso, il dies a quo è la data di deposito/pubblicazione di quella sentenza.
- La proposizione (o la mera possibilità) di un ricorso per revocazione avverso la sentenza di cassazione non sospende né impedisce il passaggio in giudicato della sentenza di cassazione e quindi non interrompe il decorso del termine semestrale per la domanda Pinto.
- Non possono essere automaticamente estesi ai procedimenti di equa riparazione i criteri adottati per altre azioni (es. legge n. 117/1988 sulla responsabilità civile dei magistrati), perché le finalità normative sono diverse: la legge Pinto tutela la durata del processo piuttosto che il rimedio contro l'errore giudiziario.
- In situazioni analoghe il ricorrente deve calcolare il termine Pinto sulla base della data di deposito/pubblicazione della sentenza che ha deciso definitivamente la controversia e proporre l'istanza entro sei mesi da quella data; la mera presenza di un termine per la revocazione non prolunga il termine Pinto.
- Se la sentenza di cassazione venisse successivamente annullata o modificata in sede di revocazione, ciò potrebbe avere effetti pratici sul diritto rieditato della parte ma non riapre automaticamente il termine Pinto decorso e scaduto; pertanto, per evitare il rischio di decadenza, è prudente proporre l'istanza Pinto tempestivamente dopo il deposito della sentenza di cassazione.
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