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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13174/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Diffamazione per un breve articolo non firmato pubblicato sul Corriere della Sera del 10 maggio 2013 che riportava, fra l'altro, le dichiarazioni telefoniche dell'avv. Gentiloni Silveri relative al ritardo (circa 17 anni) nell'esecuzione dell'ordine di carcerazione a carico del gen. Gianadelio Maletti, insinuando che l'esecuzione fosse avvenuta per ragioni di equilibrio di potere e in coincidenza con la scomparsa di Giulio Andreotti. Il PM Maiorano, che aveva emesso l'ordine, ritenne diffamatorie tali affermazioni e citò in giudizio sia la RCS sia l'avv. Silveri. In primo grado il Tribunale di Perugia accolse la domanda contro entrambi; la Corte d'appello di Perugia riformò parzialmente la sentenza escludendo la responsabilità del giornale ma ritenendo diffamatoria la condotta dell'intervistato. L'avv. Silveri impugnò in Cassazione sostenendo prevalenza del diritto di cronaca/critica e lamentando contraddittorietà e errata qualificazione giuridica dei fatti da parte della Corte d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'avv. Gentiloni Silveri, ha cassato la sentenza della Corte d'appello e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda attorea proposta da Nicola Maiorano. La Corte ha ritenuto che le affermazioni dell'intervistato costituiscano esercizio del diritto di critica (giudizio soggettivo fondato su fatti accertati o putativamente veri) e pertanto siano scriminate; ha inoltre compensato integralmente fra le parti le spese del giudizio di legittimità e dei precedenti gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 21

    Il diritto di manifestare il pensiero (libertà di stampa e di informazione) è invocato come fondamento delle scriminanti del diritto di cronaca e del diritto di critica: espressioni di giudizio basate su fatti veri o putativamente veri rientrano nella tutela costituzionale.

  • Codice civile, art. 2043

    Fondamento della responsabilità civile per fatto illecito (diffamazione) cui si è riferita l'azione risarcitoria; la Corte ha valutato però l'operatività dell'esimente del diritto di critica/cronaca rispetto alla dedotta illiceità.

  • Codice civile, art. 2059

    Norma richiamata in relazione ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale e alla responsabilità civile; la Corte, decidendo nel merito, ha comunque rigettato la domanda danni in virtù dell'esimente.

  • Codice penale, art. 51

    Articolo richiamato nella qualifica della scriminante generale (esimente) con funzione analogica: l'esercizio del diritto di critica/cronaca può integrare cause di giustificazione o scriminanti rispetto all'asserita offensività delle dichiarazioni.

  • Codice penale, art. 595

    Norma sulla diffamazione: riferimento al tipo penale che informa anche le valutazioni civili sulla lesività della condotta; la pronuncia distingue il giudizio critico tutelato dall'eventuale attribuzione di fatti concreti illeciti.

Massime di principio

  • Distinguere sempre fra fatti (asserzioni di realtà) e giudizi/opinioni: i fatti devono essere veri o putativamente veri per essere scriminati, mentre i giudizi soggettivi (critiche) sono protetti se poggiano su fatti veri o putativamente veri e non ledono l'integrità morale con affermazioni di fatto non fondate.
  • La pubblicazione fedele di un'intervista può escludere la responsabilità del giornale se l'intervista è riportata in modo imparziale, con continenza e nell'ambito del diritto di cronaca; tuttavia il singolo intervistato può essere chiamato a rispondere delle proprie dichiarazioni, salvo che queste rientrino nel diritto di critica basato su fatti veri.
  • Il diritto di critica non richiede che l'opinione espressa sia oggettivamente vera o condivisibile: è protetto se nasce da presupposti fattuali veri o putativamente veri; l'eventuale infondatezza della valutazione non la rende automaticamente illecita.
  • Nella valutazione della diffamazione vanno considerate le finalità (informativa vs. offensiva), la forma (continenza, virgolettato, commenti del giornale) e il contesto (interesse pubblico): manipolazioni, aggiunte o commenti capziosi possono travolgere la scriminante.
  • In sede di legittimità è possibile riesaminare la qualificazione giuridica dei fatti (sussunzione) anche se i fatti di fatto accertati non sono rimessi in discussione; ciò può portare a riconsiderare l'applicabilità di scriminanti come il diritto di critica.

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