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Legge

L.R. FVG 12/2011

Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.

Normativa regionaleL.R. FVG 12/2011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Friuli Venezia Giulia le attività funerarie, cimiteriali e di polizia mortuaria: funzioni di Regione, Comuni e Aziende sanitarie, requisiti di case funerarie, sale del commiato, crematori, trasporti, sepolture, cremazione e destinazione delle ceneri. Prevede sanzioni, norme transitorie e l’adeguamento dei regolamenti comunali entro due anni dalla pubblicazione.

Norme regionali su servizi funerari e polizia mortuaria

Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria

La legge disciplina, per il territorio del Friuli Venezia Giulia, gli aspetti di tutela della salute pubblica connessi ai servizi necroscopici, funebri, cimiteriali e di polizia mortuaria. Riconosce la libertà di scelta della forma di sepoltura, della cremazione e della destinazione delle ceneri, nel rispetto della dignità del defunto e dei familiari.

Ambito di applicazione e definizioni

Il provvedimento definisce i principali concetti rilevanti per la materia, tra cui cadavere, salma, resti mortali, cremazione, ceneri, feretro, urna cineraria, loculi, camere mortuarie, ossario comune e cinerario comune. Sono inoltre qualificati i ruoli del medico curante e del medico necroscopo, nonché i trattamenti di tanatocosmesi, tanatoprassi e trattamento conservativo.

Competenze della Regione, dei Comuni e delle Aziende sanitarie

La Regione svolge funzioni di pianificazione, programmazione, indirizzo, coordinamento e vigilanza, anche mediante direttive a Comuni e Aziende sanitarie. Entro 12 mesi dall’entrata in vigore dovevano essere definiti con regolamento regionale i requisiti strutturali e gestionali di cimiteri, crematori, obitori, case funerarie, sale del commiato, mezzi di trasporto funebre, casse, attività funebri, cappelle private, tumulazioni privilegiate ed elenco delle malattie infettive rilevanti.

I Comuni assicurano almeno sepoltura o cremazione dei residenti e dei deceduti nel territorio comunale, rilasciano autorizzazioni, adottano il regolamento di polizia mortuaria, predispongono spazi per riti funebri e garantiscono il trasporto funebre in caso di indigenza o abbandono familiare. Le Aziende per i servizi sanitari assicurano la medicina necroscopica, impartiscono prescrizioni sanitarie, vigilano sugli aspetti igienico-sanitari e rilasciano pareri, certificazioni e nulla osta.

Attività funebre e trasporto

L’attività funebre comprende disbrigo pratiche, vendita di articoli funebri, preparazione del cadavere, trasporto, tanatocosmesi e recupero di cadaveri o resti mortali su disposizione dell’autorità giudiziaria. È soggetta ad autorizzazione comunale ed è vietata l’intermediazione. Il conferimento dell’incarico deve avvenire nella sede autorizzata, salvo richiesta degli interessati fuori da strutture sanitarie, obitoriali e cimiteri.

Il trasporto a pagamento non connesso all’attività funebre è ammesso solo per feretri chiusi ed è escluso durante il periodo di osservazione. Il trasporto funebre è autorizzato dal Comune; l’autorizzazione alla sepoltura o cremazione vale anche come autorizzazione al trasporto. Sono disciplinati anche il trasporto di ossa e ceneri, i trasporti tra Stati aderenti all’Accordo di Berlino del 1937 e quelli da/per Stati non aderenti.

Adempimenti successivi al decesso

Il medico necroscopo accerta la morte e redige il certificato necroscopico, con visita entro 30 ore e non prima di 15 ore dalla constatazione del decesso. La denuncia della causa di morte va presentata dal medico curante entro 24 ore dall’accertamento del decesso; in mancanza provvede chi ne assume le funzioni, mentre nei casi senza assistenza medica provvede il medico necroscopo.

Il periodo di osservazione dura 24 ore dal decesso, salvo casi di decapitazione, maciullamento o putrefazione, e può svolgersi al domicilio, in obitorio o in casa funeraria. Durante tale periodo sono vietati trattamenti conservativi, conservazione in cella frigorifera, autopsia e chiusura in cassa. Il cadavere può essere trasferito, su richiesta, in altra sede di osservazione anche in Comune diverso.

Strutture obitoriali, casa funeraria e sala del commiato

Le strutture obitoriali comprendono i locali interni a strutture sanitarie o socio-assistenziali e i depositi di osservazione o obitori comunali. Vi si svolgono osservazione del cadavere, riscontro diagnostico, autopsie giudiziarie, deposito temporaneo, trattamenti conservativi, tanatoprassi, tanatocosmesi e custodia.

La casa funeraria è una struttura gestita da soggetti autorizzati all’attività funebre, destinata su richiesta a osservazione, trattamento conservativo, tanatoprassi, custodia, esposizione del cadavere e funzioni proprie della sala del commiato. Deve distare almeno 50 metri da strutture sanitarie, cimiteri e crematori e non può essere convenzionata con Comuni o strutture sanitarie per il servizio obitoriale.

La sala del commiato è destinata a ricevere, custodire brevemente ed esporre il feretro per riti di commemorazione; la gestione è soggetta a comunicazione al Comune.

Cimiteri, piano cimiteriale e servizi cimiteriali

Ogni Comune deve realizzare almeno un cimitero, anche in associazione con altri Comuni. La pianificazione deve avvenire tramite un piano cimiteriale che consideri il fabbisogno di sepolture per almeno 20 anni. Costruzione, ampliamento e ristrutturazione richiedono il parere dell’Azienda sanitaria.

I cimiteri devono garantire il servizio di custodia e conservare la documentazione relativa alle sepolture. È prevista un’area di rispetto definita tenendo conto di parcheggi, servizi, ampliamenti e impianti tecnologici. Ogni cimitero deve disporre almeno di campo di inumazione, campo di inumazione speciale, ossario comune e cinerario comune; almeno un cimitero comunale deve avere una camera mortuaria.

Inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni

La inumazione ordinaria dura 10 anni; i campi di inumazione speciale servono a completare la mineralizzazione e possono avere rotazione abbreviata a 5 anni. La tumulazione in loculo stagno richiede almeno 20 anni, mentre quella in loculo areato almeno 10 anni.

Le esumazioni ordinarie avvengono dopo 10 anni, in qualsiasi periodo dell’anno, senza presenza di operatori sanitari; quelle straordinarie richiedono autorizzazione comunale e, se necessario, sentito il servizio sanitario. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza della concessione; anche quelle straordinarie sono soggette ad autorizzazione comunale.

Le ossa e i resti mortali sono destinati all’ossario comune, salvo richiesta dei familiari o collocazione in altra sepoltura. Il Comune può disporne la cremazione; in assenza di soggetti legittimati, la cremazione può avvenire dopo 30 giorni dalla pubblicazione di un avviso all’albo pretorio. Sono disciplinate anche la conservazione delle urne affidate e le conseguenze di rinuncia, disaccordo o decesso dell’affidatario.

Cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri

L’autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall’ufficiale di stato civile del Comune di decesso, sulla base della volontà del defunto o, in mancanza, dei familiari, con certificato necroscopico; per i resti mortali non è necessaria tale certificazione. La legge disciplina le modalità di manifestazione della volontà, anche tramite associazioni riconosciute, e impone ai Comuni un registro delle volontà espresse.

L’affidamento delle ceneri è autorizzato dal Comune; la dispersione è autorizzata dal soggetto competente previsto dalla normativa statale. Sono previsti obblighi di comunicazione ai Comuni interessati e regole per la consegna dell’urna, la sua custodia, il trasferimento e l’eventuale revoca o rinuncia.

La dispersione è consentita in aree apposite dei cimiteri, in natura o in aree private con consenso del proprietario; è vietata nei centri abitati. In natura deve avvenire a distanza di almeno 200 metri da insediamenti abitativi; in mare e acque simili, nei tratti liberi da natanti e manufatti e comunque ad almeno 200 metri da stabilimenti balneari. Se non viene indicato il luogo di dispersione, dopo 90 giorni dalla cremazione le ceneri sono disperse nel cinerario comune.

Crematori e pianificazione regionale

I crematori devono essere realizzati nell’area cimiteriale e possono essere gestiti dai Comuni, anche in forma associata, direttamente o tramite affidamento a terzi secondo la disciplina dei servizi pubblici locali. Le emissioni sono sottoposte al controllo della Provincia con il supporto di ARPA.

La Regione deve adottare entro un anno un piano regionale di coordinamento per la realizzazione dei crematori, tenendo conto di popolazione, mortalità e dati sulla scelta crematoria, con previsione di almeno un impianto per territorio provinciale.

Disposizioni finali, controlli e sanzioni

In caso di grave rischio per la salute pubblica, il Sindaco può imporre restrizioni fino al divieto di svolgere onoranze funebri, su proposta dell’Azienda sanitaria. La Regione promuove informazione sulle pratiche funerarie, con attenzione a cremazione, affidamento, dispersione e forme di sepoltura a minore impatto ambientale.

Sono previste sanzioni amministrative per diverse violazioni: da 3.000 a 5.000 euro per talune infrazioni sull’attività funebre, sull’osservazione del cadavere e sulla casa funeraria; da 1.000 a 2.000 euro per i trattamenti di tanatoprassi non consentiti; da 2.000 a 5.000 euro per carenze strutturali e violazioni nel trasporto; da 1.000 a 3.000 euro per casse, dispersione e affidamento ceneri; da 5.000 a 9.000 euro per provvigioni o vantaggi indebiti. In caso di recidiva può essere sospesa l’autorizzazione e, nei casi gravi, revocata. Le sanzioni sono irrogate dai Comuni, che ne incamerano i proventi.

Disposizioni transitorie e abrogazioni

È abrogata la legge regionale Friuli Venezia Giulia 13 ottobre 2008, n. 11 sulla destinazione delle ceneri da cremazione. Fino all’adozione delle disposizioni regionali previste, continua ad applicarsi la normativa vigente al momento dell’entrata in vigore della legge per le materie interessate.

I crematori già realizzati fuori dal cimitero possono restare in attività se il Comune dichiara l’area come area cimiteriale. Le imprese funebri devono adeguarsi ai requisiti regionali entro i termini stabiliti dalle disposizioni attuative, mentre i Comuni dovevano adeguare i propri regolamenti entro due anni dalla pubblicazione della legge.

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