L.R. FVG 14/2011
Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni montani.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge ridisegna l’assetto degli enti locali nelle aree montane del Friuli Venezia Giulia istituendo le Unioni montane, definendone ambiti territoriali, organi, funzioni, personale, finanza e successione alle Comunità montane, poi soppresse. Prevede una fase transitoria con amministratori temporanei, piani di subentro e termini di 24 mesi per il completamento del trasferimento di funzioni e personale.
Razionalizzazione dell’ordinamento locale montano e istituzione delle Unioni montane in Friuli Venezia Giulia
Razionalizzazione dell’ordinamento locale montano e istituzione delle Unioni montane
La legge disciplina il riordino dell’ordinamento locale nelle aree montane del Friuli Venezia Giulia, introducendo le Unioni dei Comuni montani, denominate Unioni montane. Il provvedimento mira a semplificare l’assetto istituzionale, migliorare l’efficienza amministrativa e valorizzare lo sviluppo socio-economico dei territori montani.
Finalità e ambito territoriale
La disciplina si applica al territorio montano regionale, classificato ai sensi della normativa sui comprensori montani. Le Unioni montane sono istituite come enti locali territoriali per l’esercizio associato di funzioni comunali e per la valorizzazione delle zone montane. La legge costituisce anche attuazione di previsioni regionali precedenti in materia di commissariamento e riordino delle Comunità montane.
Articolazione territoriale delle Unioni montane
Sono individuate otto Unioni montane, ciascuna corrispondente a un ambito omogeneo per unità territoriale, economica e sociale: Carnia, Gemonese, Canal del Ferro e Valcanale, Valli delle Dolomiti Friulane, Val d’Arzino-Val Cosa, Livenza, Torre e Natisone. Per alcune aree restano attribuite alle Province di Gorizia e Trieste o alla Provincia di Gorizia, in conformità ai rispettivi ordinamenti, specifiche funzioni già previste dalla normativa sulle aree montane e sulle Comunità montane.
Possibili variazioni dell’assegnazione territoriale
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore, i Comuni con territorio adiacente ad altra Unione montana possono chiedere l’assegnazione all’Unione contermine. Possono inoltre chiedere l’esclusione dall’Unione di appartenenza i Comuni di maggiore dimensione demografica nell’ambito e quelli confinanti con Comuni non montani. Nei Comuni esclusi, le funzioni già conferite alle Comunità montane sono esercitate dalle Province competenti.
Benefici e incentivi per il territorio montano
Ai fini dell’erogazione di benefici e incentivi, il territorio montano è suddiviso in zone di svantaggio socio-economico secondo criteri legati ad altitudine, acclività e fragilità idrogeologica, condizioni demografiche, struttura produttiva, livelli occupazionali e livello dei servizi. La classificazione è definita dalla Giunta regionale e va rivista almeno ogni tre anni.
Natura, funzioni e ruolo delle Unioni montane
Le Unioni montane sono enti locali autonomi, dotati di autonomia statutaria. Esercitano in via esclusiva le funzioni già attribuite o delegate alle soppressate Comunità montane, oltre a funzioni proprie di valenza sovracomunale in materia di programmazione territoriale, politiche energetiche, turismo, cultura, valorizzazione dei beni culturali e opere pubbliche. Gestiscono inoltre in forma associata obbligatoria vari servizi pubblici locali dei Comuni aderenti, tra cui attività produttive, diritto allo studio, edilizia e servizi scolastici, servizi finanziari e tributari, personale, sistemi informativi ed espropri.
Subentro nelle funzioni e semplificazione istituzionale
Le funzioni esercitate dalle Unioni montane sono assegnate in esclusiva a tali enti. Entro 180 giorni la Giunta regionale deve verificare eventuali sovrapposizioni e approvare un progetto di semplificazione istituzionale. Le funzioni di natura sovracomunale indicate dalla legge sono esercitate secondo un cronoprogramma contenuto nel piano di subentro, organizzazione e gestione dei servizi, da attuarsi entro 24 mesi dall’entrata in vigore.
Statuto, organi e funzionamento
Lo statuto disciplina funzioni, organi, sede e norme fondamentali dell’ente. È approvato dall’Assemblea con maggioranza qualificata dell’80% dei voti, con almeno il 90% del voto dei Sindaci; se la maggioranza non si raggiunge, è prevista una nuova votazione entro 30 giorni. Lo statuto e le sue modifiche seguono la stessa procedura e acquistano efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione sul BUR.
Gli organi obbligatori sono Assemblea, Presidente, Vicepresidente e Collegio dei revisori; lo statuto può prevedere anche un organo esecutivo collegiale composto da Sindaci.
Assemblea: composizione, voti e competenze
L’Assemblea è l’organo di indirizzo politico-amministrativo e comprende i Sindaci dei Comuni dell’Unione e i rappresentanti delle minoranze consiliari nella misura del 10% dei Comuni componenti. I componenti decadono con la cessazione della carica di origine; i Sindaci possono delegare di volta in volta un assessore o un consigliere.
Le deliberazioni avvengono con voto ponderato: 90% ai Sindaci e 10% ai rappresentanti delle minoranze. L’Assemblea approva atti fondamentali quali bilanci, regolamenti, piano esecutivo di gestione, nomine e revoche degli organi, rappresentanti presso enti, controlli interni, atti patrimoniali e operazioni finanziarie rilevanti. Per bilanci, nomine/revoche e designazioni è richiesta anche la maggioranza dei componenti dell’Assemblea.
Presidente, Vicepresidente e direzione
Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i Sindaci ed è il rappresentante legale dell’Unione. Dura in carica cinque anni, nomina il Direttore, sovrintende agli uffici e adotta gli atti non riservati ad altri organi. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento o cessazione anticipata; entrambi percepiscono un’indennità stabilita dalla Giunta regionale.
La gestione è affidata a un Direttore nominato dal Presidente con contratto di diritto privato a tempo determinato, pieno, rinnovabile e revocabile. L’incarico richiede requisiti professionali specifici, con priorità ai Segretari comunali e provinciali in servizio presso i Comuni dell’Unione. È previsto un obbligo di leale collaborazione con i Segretari dei Comuni e la priorità per le convenzioni di segreteria unica all’interno dell’Unione.
Personale e revisione contabile
Il personale dell’Unione è costituito dal personale delle Comunità montane e dei Comuni in relazione alle funzioni trasferite. Il personale delle Comunità montane è trasferito alla rispettiva Unione dalla data di costituzione; quello dei Comuni è trasferito progressivamente e comunque entro 24 mesi dall’entrata in vigore. I trasferimenti avvengono con conservazione del trattamento in godimento, salvo voci collegate a funzioni, posizione, responsabilità o incarichi.
Il Collegio dei revisori è composto da tre membri ed è nominato dall’Assemblea per tre anni, rinnovabile una sola volta. Per i Comuni montani costituiti in Unione, l’organo di revisione economico-finanziaria è invece composto da un solo revisore.
Controlli e disciplina finanziaria
Alle Unioni montane si applicano le norme regionali sul controllo degli organi dei Comuni. Sul piano contabile, un regolamento regionale deve definire modelli contabili e rendiconti delle Unioni e modelli semplificati per i Comuni montani facenti parte delle Unioni; fino alla sua adozione restano validi i modelli previsti per le unioni di comuni.
Finanziamento delle Unioni montane
La Regione assegna annualmente alle Unioni montane trasferimenti ordinari per funzioni proprie, funzioni comunali e sovracomunali e servizi obbligatori, oltre a trasferimenti per il comparto unico del pubblico impiego in relazione al personale trasferito e ad assegnazioni connesse a funzioni già attribuite alle soppresse Comunità montane. Spettano inoltre le assegnazioni regionali previste da altre leggi di settore, gli incentivi per funzioni delegate volontariamente dai Comuni, gli introiti di tasse, tariffe e contributi relativi a funzioni e servizi esercitati e una quota di entrate comunali per funzioni delegate e spese di funzionamento.
Le Unioni presentano direttamente le richieste di incentivi e finanziamenti previsti a favore dei Comuni nelle materie di loro competenza.
Conferma dei finanziamenti e rapporti con la programmazione montana
I finanziamenti e contributi concessi alle soppressate Comunità montane sono confermati in capo agli enti successori, con riferimento ai territori di competenza e ai rapporti giuridici trasferiti. La normativa sulla programmazione e sugli incentivi per le zone montane continua ad applicarsi secondo le leggi regionali richiamate.
Soppressione delle Comunità montane e successione
Le Comunità montane del Friuli Venezia Giulia sono soppresse dalla data di costituzione delle Unioni montane. Le Unioni e gli altri enti successori subentrano nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi delle Comunità soppresse. La disciplina regionale già riferita alle Comunità montane si intende applicabile agli enti successori, mentre per le funzioni attribuite alle Province si applica la disciplina provinciale.
Fase transitoria: amministratori temporanei e piano di subentro
Entro 45 giorni dall’entrata in vigore sono nominati amministratori temporanei presso ciascuna Comunità montana, con decreto del Presidente della Regione previo assenso della Giunta. Essi sono scelti su terne proposte dalle Conferenze dei Sindaci e possono essere revocati per gravi inadempienze. I commissari straordinari cessano con la nomina degli amministratori temporanei, che restano in carica fino alla costituzione delle Unioni.
Entro 180 giorni dalla nomina, gli amministratori temporanei sottopongono all’approvazione dell’Assemblea il piano di subentro, organizzazione e gestione dei servizi. Il piano deve contenere assetto organizzativo iniziale, distribuzione degli uffici, proiezioni economico-finanziarie, ricognizione di beni e rapporti giuridici, cronoprogramma del subentro e, ove necessario, progetto di scissione.
Criteri di riparto di beni, debiti e rapporti giuridici
Nelle ipotesi di scissione di Comunità montane in più Unioni, il piano deve individuare i beni, crediti, debiti e rapporti da attribuire. I criteri principali prevedono l’assegnazione dei beni immobili al territorio su cui insistono, dei beni mobili all’ente che ne abbia l’uso prevalente, e la ripartizione di debiti, crediti e altri rapporti in proporzione alla popolazione montana, salvo che siano sorti nell’interesse esclusivo di un ambito territoriale specifico. Sono fatti salvi i vincoli di destinazione dei beni finanziati e i progetti con fondi comunitari.
Costituzione delle Unioni e rappresentanza delle minoranze
Le Unioni montane sono costituite dal giorno successivo alla pubblicazione dello statuto sul Bollettino Ufficiale della Regione; se più Unioni succedono a una Comunità montana, la costituzione decorre dalla pubblicazione dell’ultima. La rappresentanza delle minoranze consiliari è eletta da una Conferenza straordinaria di tutti i consiglieri di minoranza in carica, convocata entro 45 giorni dall’entrata in vigore e riunita nei 30 giorni successivi. In caso di mancata elezione, è prevista una nuova convocazione entro 15 giorni.
Prima convocazione dell’Assemblea
Entro 15 giorni dall’elezione dei rappresentanti di minoranza, il Sindaco del Comune più popoloso dell’ambito convoca e presiede la prima Assemblea, che fissa il calendario per l’elaborazione dello statuto. La stessa Assemblea approva lo statuto, il piano di subentro e nomina gli organi dell’Unione. In caso di inerzia, l’Assessore regionale competente assegna un termine e, se questo decorre inutilmente, provvede alla convocazione.
Forme collaborative preesistenti e revisione dei sistemi locali
Entro 24 mesi i Comuni montani partecipanti alle forme collaborative intercomunali preesistenti devono promuoverne revisione o scioglimento per evitare sovrapposizioni con le funzioni delle Unioni montane. La cessazione di tali forme non comporta automaticamente la restituzione di contributi o finanziamenti, salvo mancato rispetto di ulteriori condizioni di legge o del decreto di concessione.
Ulteriori strumenti di coordinamento e riordino
È istituita la Conferenza permanente per la montagna, composta da Presidente della Regione, Presidenti delle Province, Presidenti delle Unioni montane e Presidente della Delegazione regionale UNCEM, con funzioni di coordinamento delle politiche di sviluppo e possibile sede di accordi di programma. Entro 120 giorni la Giunta regionale approva anche il Piano dei Comuni di vallata, che individua possibili fusioni dei Comuni montani o parzialmente montani fino a 3.000 abitanti, con successiva iniziativa legislativa per la fusione.
Regime finale, abrogazioni e disposizioni di coordinamento
La legge abroga numerose disposizioni della normativa sulle Comunità montane e alcune previsioni della legge regionale sulle autonomie locali, ma le norme abrogate continuano ad applicarsi fino alla costituzione delle Unioni montane. Per quanto non previsto si rinvia alla normativa regionale sulle Comunità montane e sulle unioni di comuni, in quanto compatibile.
Disposizioni di chiusura e coordinate temporali
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Diverse previsioni hanno efficacia transitoria limitata: tra queste, la costituzione delle Unioni, il trasferimento del personale entro 24 mesi, la revisione delle forme collaborative preesistenti entro 24 mesi, il piano di subentro entro 180 giorni dalla nomina degli amministratori temporanei e la revisione almeno triennale della classificazione delle zone di svantaggio socio-economico.
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