L.R. FVG 15/2011
Norme per la promozione del Friuli Venezia Giulia e lo sviluppo del turismo proveniente dalle altre regioni italiane e dall'estero.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina interventi della Regione Friuli Venezia Giulia per promuovere il territorio nelle altre regioni italiane e all’estero, sostenendo contributi a privati per campagne pubblicitarie, l’organizzazione di “Vetrine” informative e di supporto alle imprese, e relative spese iniziali per il solo anno 2011. Prevede limiti percentuali, massimali e regime de minimis.
Promozione del Friuli Venezia Giulia e sostegno al turismo e all’export
Promozione del Friuli Venezia Giulia e sostegno al turismo e all’export
La legge della Regione Friuli Venezia Giulia mira ad aumentare l’attrattività del territorio, rafforzandone la conoscenza nelle altre regioni italiane e nei mercati esteri. La disciplina prevede sia contributi a favore di soggetti privati sia la creazione e gestione di “Vetrine” promozionali e di supporto alle imprese regionali.
Finalità e impostazione degli interventi
La Regione persegue una strategia di promozione integrata del proprio territorio, realizzata in sinergia con soggetti privati che operino anche solo occasionalmente nei luoghi oggetto della promozione. È inoltre prevista la cooperazione con le organizzazioni di sostegno ai corregionali residenti all’estero. Le strutture realizzate possono essere utilizzate anche per fornire assistenza logistica ai soggetti economici regionali operanti nei territori interessati.
Contributi ai privati per la promozione del marchio e dei prodotti regionali
La Regione concede contributi fino al 30% della spesa sostenuta da soggetti privati per diffondere, fuori dal territorio regionale e con qualunque mezzo, il marchio e i prodotti di imprese con sedi operative in Friuli Venezia Giulia. L’agevolazione può riguardare, a titolo esemplificativo, stampa, radio-televisione, fiere, manifestazioni e Internet.
Il contributo è subordinato a precisi requisiti di comunicazione:
- deve comparire la dicitura “Friuli Venezia Giulia” abbinata al marchio o al prodotto promosso;
- tale dicitura deve avere evidenza complessiva non inferiore a quella del marchio o del prodotto;
- per la promozione all’estero, la denominazione della Regione deve essere associata alla dicitura “Italia”, anche se tradotta in altre lingue;
- se, per la promozione all’estero, è anche chiaramente evidenziata la collocazione geografica della Regione, la percentuale contributiva aumenta del 10%.
Se la spesa riguarda esclusivamente l’adeguamento di una pubblicità già esistente alle prescrizioni sulla dicitura, la percentuale base aumenta del 30%.
In caso di insufficienza delle risorse, l’accesso al beneficio segue l’ordine temporale di presentazione delle domande. Il contributo non può comunque superare 100.000 euro annui per singolo richiedente. L’agevolazione rientra nel regime “de minimis”.
Regole attuative per i contributi alle imprese
Con regolamento regionale, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, devono essere definiti criteri e modalità di concessione dei contributi previsti per la promozione privata. La legge rinvia quindi alla normativa attuativa per la disciplina operativa del beneficio.
Le “Vetrine” del Friuli Venezia Giulia: localizzazione e funzioni
La Regione organizza la propria presenza tramite “Vetrine” nelle principali città estere, con particolare attenzione alle aree in cui il turismo verso l’Italia è significativo. La presenza può essere realizzata anche in città italiane con popolazione non inferiore a 200.000 abitanti.
Nella scelta delle città è considerata preferenziale la presenza di una rappresentanza delle associazioni regionali dei residenti all’estero.
Le “Vetrine” sono concepite come spazi promozionali e di servizio, con funzioni anche di supporto alle imprese regionali e di diffusione dell’immagine della Regione.
Caratteristiche organizzative delle “Vetrine”
Le “Vetrine” possono assumere diverse configurazioni operative:
- locali autonomi di dimensioni limitate e in posizioni visibili nelle aree di maggiore passaggio;
- “corner” inseriti in locali di altri soggetti o in centri commerciali di particolare interesse, purché facilmente visibili e dotati di almeno una vetrina personalizzabile;
- “desk” collocati in modo continuativo in locali interni o contigui alle principali zone per affari finanziari, borsistici o commerciali.
Possono avvalersi di strumenti locali di radiotelediffusione per incrementare la conoscenza del servizio, rafforzarne le finalità e promuovere la denominazione e la localizzazione della Regione.
Nei locali delle “Vetrine” deve essere possibile:
- la vendita di prodotti di provenienza, design o caratterizzazione friulana;
- oppure la somministrazione di rinfreschi o ristorazione con prodotti del Friuli Venezia Giulia.
Devono inoltre essere presenti spazi di limitate dimensioni da adibire temporaneamente a rappresentanza su richiesta della Regione. In alternativa, per i “desk”, tali spazi possono funzionare come punti informativi a supporto delle aziende regionali nelle attività di export.
Affidamento della gestione e soggetti coinvolti
Le “Vetrine” sono acquisite da TurismoFVG, che le affida gratuitamente a soggetti privati impegnati:
- a svolgere almeno una delle attività di vendita/ristoro o di supporto export previste dalla legge;
- a garantire la presenza della dicitura “Friuli Venezia Giulia” secondo le modalità richieste per la promozione.
Le associazioni dei corregionali friulani all’estero possono proporre soluzioni per l’ubicazione delle “Vetrine”. Unioncamere Friuli Venezia Giulia e i soggetti gestori dei quartieri fieristici regionali possono a loro volta suggerire criteri per l’affidamento della gestione degli spazi.
Contributi per eventi e promozione radiotelevisiva delle “Vetrine”
Per rendere pienamente operative le “Vetrine”, la Regione può sostenere, su richiesta dei soggetti gestori, un evento per ogni anno e per ogni Vetrina, con un contributo massimo di 10.000 euro.
La Regione può inoltre sostenere, sempre su richiesta dei gestori, una emittente radiotelevisiva per ogni Vetrina, con un contributo massimo annuo di 10.000 euro. Anche per i contributi agli eventi, un regolamento regionale, da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, deve definire criteri e modalità di concessione.
Disposizioni finanziarie
Per l’anno 2011 sono autorizzate specifiche spese:
- 30.000 euro per i contributi ai privati per la promozione della Regione;
- 50.000 euro per il finanziamento a TurismoFVG per l’acquisizione delle Vetrine;
- 10.000 euro per i contributi per eventi di promozione delle Vetrine;
- 10.000 euro per i contributi per la promozione radiotelevisiva delle Vetrine.
La copertura complessiva è assicurata mediante prelievo di 100.000 euro dal capitolo e dall’unità di bilancio indicati dalla legge. Le previsioni finanziarie sono dunque riferite al solo esercizio 2011.
Decorrenza
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, quindi dal 17 novembre 2011.
Testo integrale
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