L.R. FVG 16/2011
Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Friuli Venezia Giulia 30 novembre 2011, n. 16 modifica varie norme su famiglia, edilizia residenziale pubblica, sostegni economici e diritto allo studio, introducendo requisiti di residenza di 24 mesi nel territorio regionale e, per alcune misure, anche di 5 anni in Italia. Sono previste estensioni a specifiche categorie di stranieri e una disciplina transitoria per rimborsi ai Comuni.
Modifiche ai requisiti di accesso a prestazioni sociali, famiglia, casa e diritto allo studio nella Regione Friuli Venezia Giulia
Modifiche ai requisiti di accesso a prestazioni sociali, casa e diritto allo studio
La legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 16 del 2011 interviene su più settori del welfare regionale, soprattutto per ridefinire i requisiti di accesso ai benefici legati a famiglia, natalità, edilizia residenziale pubblica e diritto allo studio. Il filo conduttore è la richiesta di un radicamento territoriale minimo nel Friuli Venezia Giulia, con alcune aperture a categorie di stranieri individuate dalla normativa statale ed europea.
Finalità generali e criterio di residenza
Il provvedimento dichiara di voler dare attuazione all’articolo 31 della Costituzione e di bilanciare i principi comunitari con l’esigenza di mantenere il radicamento sul territorio dei destinatari degli interventi. In via generale, le provvidenze e prestazioni regionali sono subordinate alla residenza nel territorio regionale dei destinatari.
Interventi economici comunali in materia sociale
Per gli interventi economici finanziati dai Comuni con specifiche assegnazioni regionali, è previsto un limite di durata massima di sei mesi, prorogabile una sola volta fino a dodici mesi complessivi. I benefici sono riservati a soggetti residenti da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale e appartenenti a queste categorie:
- cittadini italiani;
- cittadini dell’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari;
- titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria.
Sostegni alla famiglia e alla genitorialità
La Regione sostiene la natalità mediante assegni una tantum per nascite e adozioni, erogati dai Comuni. I benefici familiari e di genitorialità disciplinati dalla normativa regionale sono riconosciuti ai nuclei in cui almeno uno dei genitori risieda da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale e appartenga alle stesse categorie ammesse per i cittadini italiani, UE, soggiornanti di lungo periodo, rifugiati e beneficiari di protezione sussidiaria. È inoltre soppresso un previgente requisito di residenza in Italia di otto anni, con uno in regione, per l’accesso a uno specifico assegno legato alla genitorialità.
Edilizia residenziale pubblica e sostegno all’abitazione
Per gli interventi di edilizia convenzionata, agevolata e di sostegno alle locazioni, la legge richiede la residenza da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale, limitando l’accesso a cittadini italiani, cittadini UE regolarmente soggiornanti e loro familiari, e titolari di permesso di soggiorno UE per lungo periodo. Per l’assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata vale il medesimo requisito di residenza regionale di 24 mesi e la medesima platea soggettiva.
Diritto allo studio
Per gli interventi regionali in materia di diritto allo studio, è eliminato il precedente requisito di residenza o attività lavorativa di almeno cinque anni nel territorio nazionale con uno in regione. In sua sostituzione, possono accedere agli interventi gli alunni il cui nucleo familiare abbia almeno un genitore residente da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale e appartenente alle categorie ammesse dalla legge: italiani, cittadini UE, lungo soggiornanti, rifugiati e protetti sussidiari.
Estensione agli stranieri di lungo periodo ai sensi del testo unico immigrazione
Le modifiche sono estese anche ai soggetti di cui all’articolo 41 del d.lgs. 286/1998, cioè agli stranieri che, oltre a risiedere nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi, risultino residenti in Italia da non meno di cinque anni. L’estensione è riferita agli interventi disciplinati dalle norme regionali modificate dalla legge.
Regime transitorio e rimborsi agli enti
I Comuni e gli altri enti pubblici che, prima dell’entrata in vigore della legge, abbiano accolto domande di benefici relativi alle norme modificate in materia di famiglia e genitorialità, disapplicando i requisiti di anzianità di residenza, possono chiedere il rimborso alla Direzione centrale competente per l’importo dei benefici erogati. La Regione può rimborsare le risorse necessarie, previa deliberazione della Giunta, a valere sugli stanziamenti dell’esercizio in corso o di quello successivo.
Abrogazioni e coordinamento normativo
La legge abroga alcune disposizioni precedenti regionali in materia di accesso ai servizi sociali e al sostegno alla residenza, al fine di coordinare il nuovo assetto dei requisiti. È inoltre disposta l’abrogazione, con effetto retroattivo dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11/2011, di una disposizione in materia di personale.
Aspetti finanziari e decorrenza
Gli oneri derivanti dalle nuove discipline sono imputati ai capitoli e alle unità di bilancio indicati dalla legge per il bilancio 2011-2013 e per l’esercizio 2011. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, quindi dal 8 dicembre 2011.
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