Cassazione Civile, Sentenza n. 2232/2023 del 25/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello che, pur riconoscendo il pagamento del TFR dal Fondo di garanzia INPS, ha escluso la rivalutazione monetaria del credito e ha riconosciuto gli interessi solo dalla data del 121° giorno successivo alla domanda amministrativa. Esposito sostiene che, ai sensi dell'art. 2 co. 2 L. 297/82 e dell'art. 429 c.p.c., il Fondo deve corrispondere il TFR unitamente ai relativi accessori (rivalutazione e interessi) calcolati dalla cessazione del rapporto di lavoro (19/10/2001), richiedendo che rivalutazione e interessi siano computati anno per anno sulla somma rivalutata. Fa riferimento a precedenti di legittimità per sostenere che il quantum debba riflettere l'ammontare complessivo del credito di lavoro per garantire tutela effettiva al lavoratore.
La decisione
Il ricorso è rigettato. La Corte di cassazione conferma che l'obbligazione del Fondo nei confronti del lavoratore è di natura previdenziale e distinta dall'obbligazione retributiva del datore di lavoro; soggetta a prescrizione annuale e alle regole del credito previdenziale. Ne consegue che: 1) la rivalutazione monetaria non è dovuta sul TFR liquidato dal Fondo (richiamando art. 429 c.p.c. e art. 16, sesto comma, legge n. 412/1991); 2) gli interessi sono dovuti a partire dal 121° giorno dalla domanda amministrativa, termine entro il quale l'ente è tenuto a provvedere (art. 7 L. n. 533/1973); 3) solo se il lavoratore ha previamente e diligentemente agito contro il datore (es. insinuazione al passivo fallimentare o ottenuto titolo esecutivo e l'esecuzione è risultata infruttuosa) l'obbligazione del Fondo può identificarsi nel quantum del credito datoriale comprensivo dei relativi accessori. La sentenza impugnata è ritenuta conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione e il ricorso viene respinto.
Norme richiamate
art. 2, comma 2, legge n. 297/1982
«il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte..."
La Corte interpreta la norma nel senso che il Fondo è tenuto al pagamento del TFR e dei crediti accessori ma nell'ambito di un rapporto di natura previdenziale distinto da quello datoriale; ciò non comporta automaticamente la rivalutazione monetaria del credito quale prevista per i rapporti retributivi con il datore.
art. 429 cod. proc. civ.
Richiamato per affermare che il credito liquidato dal Fondo non è suscettibile di rivalutazione monetaria quando si procede contro l'ente previdenziale, nei limiti previsti dalla normativa specifica.
art. 16, sesto comma, legge n. 412/1991
Usato per confermare l'insuscettibilità di rivalutazione monetaria del credito erogato dal Fondo e per giustificare la mancata applicazione della rivalutazione sul TFR liquidato dall'INPS.
art. 7 L. n. 533/1973
Indica il termine entro il quale l'ente previdenziale deve provvedere alla domanda amministrativa; dalla violazione di tale termine decorrono gli interessi legali a partire dal 121° giorno.
Cass. Sez. Un. n. 14220/2002 (giurisprudenza)
Pronuncia richiamata come principio contrastante: sosteneva che il credito relativo al TFR non muta natura quando fatto valere contro il Fondo. La Corte segnala che tale orientamento è stato superato dalla successiva giurisprudenza di legittimità.
Giurisprudenza di Cassazione (es. nn. 16852/2020, 23533/2021, 27917/2005, 12971/2014, 20547/2015)
Citata quale corpo di precedenti che hanno consolidato il principio secondo cui il credito verso il Fondo è di natura previdenziale e autonomo rispetto al credito verso il datore; tali pronunce supportano la decisione di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il TFR erogato dal Fondo INPS è regolato da un rapporto di natura previdenziale distinto dall'obbligazione retributiva del datore: per questo non spetta la rivalutazione monetaria prevista per i crediti verso il datore.
- Gli interessi sul TFR corrisposto dal Fondo sono dovuti dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa (termine previsto per l'ente), non dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
- Per ottenere rivalutazione e interessi calcolati dalla cessazione del rapporto è necessario che il lavoratore abbia prima agito diligentemente contro il datore (insinuazione al passivo fallimentare o titolo esecutivo e tentativo di esecuzione infruttuoso); solo dopo tali esiti il Fondo può essere chiamato a corrispondere l'eventuale differenza comprensiva degli accessori.
- Il credito verso il Fondo è soggetto a prescrizione annuale e richiede la preventiva domanda amministrativa; la quantificazione degli accessori segue le regole del credito previdenziale, non di quello retributivo.
- La giurisprudenza della Cassazione ha consolidato il principio della distinzione tra obbligazione datoriale e obbligazione del Fondo; orientamenti contrari delle Sezioni Unite del passato sono stati superati.
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