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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2904

Regolamento delegato (UE) 2023/2904 della Commissione, del 25 ottobre 2023, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/1122 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell’Unione

Normativa europea32023R2904

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo puntuale la disciplina del registro dell’Unione per recepire le novità dell’EU ETS introdotte dalla direttiva 2003/87/CE. In particolare, disciplina i nuovi conti per operatori marittimi, soggetti regolamentati e soppressioni collegate a governi di paesi terzi o a esenzioni per tassa nazionale sul carbonio, rivede i termini di adempimento e adegua le regole su assegnazione, asta, restituzione, blocco e chiusura dei conti. Introduce inoltre una separazione più netta tra quote generiche, quote del trasporto aereo e quote dei nuovi ambiti, con misure di trasparenza e monitoraggio delle operazioni bilaterali.

Modifica il regolamento delegato (UE) 2019/1122 sul funzionamento del registro dell’Unione per adeguarlo all’estensione dell’EU ETS al trasporto marittimo e al nuovo sistema separato per i settori dell’edilizia, del trasporto stradale e altri settori dal 2027, oltre a introdurre nuove tipologie di conti, regole di adempimento e trasferimento delle quote.

Ambito di applicazione

Si applica al registro dell’Unione istituito nell’ambito della direttiva 2003/87/CE, con effetti sui conti e sulle operazioni relativi a impianti fissi, operatori aerei, società di navigazione, soggetti regolamentati del capo IV bis, Stati membri, governi di paesi terzi che abbiano concluso accordi non vincolanti con l’Unione e autorità competenti/amministratori nazionali e centrale del registro. Rileva in tutto il SEE ed è direttamente applicabile negli Stati membri; talune disposizioni si applicano dal 1o gennaio 2025 e dal 1o gennaio 2027. Restano esclusi, per specifiche regole di non fungibilità e separazione dei conti, i flussi di quote del capo IV bis rispetto alle quote dei capi II e III, e le quote del capo IV bis non possono essere detenute nei conti di impianto fisso, operatore aereo, operatore marittimo o nei conti delle soppressioni di governo di paese terzo.

Modifica del regolamento delegato (UE) 2019/1122 sul registro dell’Unione

Il regolamento interviene sul funzionamento del registro dell’Unione previsto dalla direttiva 2003/87/CE, adattandolo alle modifiche dell’EU ETS introdotte in particolare per il trasporto marittimo dal 2024 e per un sistema separato per combustibili nei settori dell’edilizia, del trasporto stradale e altri settori dal 2027. Il legislatore delegato mira anche a rafforzare la coerenza tecnica del registro, la trasparenza delle operazioni e la separazione tra le diverse categorie di quote.

Ambito e razionale della riforma

I considerando chiariscono che il regolamento delegato (UE) 2019/1122, già dedicato alla gestione del registro dell’Unione, deve essere aggiornato per riflettere:

  • l’ingresso del trasporto marittimo nell’EU ETS dal 2024;
  • l’introduzione di un sistema parallelo ma distinto per i soggetti regolamentati dal 2027;
  • i nuovi termini di adempimento per la restituzione delle quote;
  • esigenze di semplificazione e di miglioramento della qualità dei dati;
  • la necessità di una maggiore trasparenza delle operazioni bilaterali fuori borsa. È inoltre richiamata la consultazione del Garante europeo della protezione dei dati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725.

Nuove definizioni e distinzione tra tipologie di quote

L’articolo 3 viene modificato per introdurre definizioni essenziali ai fini operativi del registro:

  • il "verificatore" è distinto, a seconda del settore, tra quello del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 e quello del regolamento (UE) 2015/757;
  • le "quote del trasporto aereo" comprendono quelle create ai sensi degli articoli 3 quater e 3 quinquies della direttiva 2003/87/CE rilasciate prima del 1o gennaio 2025, nonché quelle derivanti da sistemi collegati all’EU ETS;
  • le "quote generiche" includono le quote del capo III e, dal 1o gennaio 2025, anche le quote del trasporto aereo rilasciate dopo tale data;
  • le "quote di soggetti regolamentati" sono quelle del capo IV bis;
  • sono definiti i "conti di gestori" e i "gestori". Queste definizioni sono la base per la separazione funzionale e contabile tra i diversi segmenti dell’EU ETS.

Conti di deposito: apertura, limiti e conti speciali

Il regolamento riscrive le regole per l’apertura dei conti di deposito e ne crea di nuovi.

Per gli impianti fissi, l’autorità competente o l’impianto comunica all’amministratore nazionale, entro 20 giorni lavorativi dall’entrata in vigore dell’autorizzazione a emettere gas a effetto serra, i dati dell’allegato VI e chiede l’apertura del conto; l’amministratore nazionale decide entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento di informazioni complete. Un nuovo conto può essere aperto solo se non esiste già un conto omologo basato sulla stessa autorizzazione.

Per gli operatori aerei, ogni operatore può avere un solo conto di deposito.

Per le società di navigazione, il nuovo articolo 15 bis prevede che la richiesta di apertura del conto avvenga entro 40 giorni lavorativi dalla pubblicazione dell’elenco di cui all’articolo 3 octies septies, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2003/87/CE, oppure, per chi non figura in tale elenco, entro 65 giorni lavorativi dal primo viaggio rientrante nell’ambito di applicazione. L’amministratore nazionale apre il conto entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione di informazioni complete; per le richieste presentate nel 2024, il termine è di 40 giorni lavorativi. Anche qui vale il limite di un solo conto per società di navigazione.

Per i soggetti regolamentati, il nuovo articolo 15 ter stabilisce che la richiesta deve essere presentata entro 20 giorni lavorativi dall’entrata in vigore dell’autorizzazione; l’amministratore nazionale apre il conto entro 20 giorni lavorativi dalla documentazione completa, con termine di 40 giorni lavorativi per le richieste presentate nel 2025. È inoltre previsto che informazioni già acquisite per misure nazionali possano essere riutilizzate se conformi ai requisiti del regolamento.

Sono infine disciplinati due nuovi conti pubblici speciali:

  • il conto delle soppressioni di governo di paese terzo, per governi di paesi terzi o entità sub-federali/regionali che abbiano concluso un accordo non vincolante con l’Unione;
  • il conto delle soppressioni per deroga per tassa nazionale, destinato agli Stati membri che applicano l’esenzione dall’obbligo di restituzione per i soggetti regolamentati soggetti a tassa nazionale sul carbonio. Per quest’ultimo conto valgono limiti quantitativi: possono esservi trasferite solo quote di soggetti regolamentati e il quantitativo annuale non può superare la differenza tra le quote ancora da mettere all’asta e quelle da cancellare ai sensi dell’articolo 30 sexies, paragrafo 3, della direttiva.

Chiusura dei conti e cancellazione delle quote

Le nuove regole di chiusura riguardano i conti di deposito di impianto fisso, operatore marittimo e soggetto regolamentato.

Per gli impianti fissi, il conto può essere chiuso se l’ultima emissione è registrata e le emissioni verificate risultano contabilizzate per tutti gli anni di partecipazione all’EU ETS, con restituzione di un numero di quote almeno pari alle emissioni verificate.

Per gli operatori marittimi, la chiusura richiede che l’autorità competente comunichi entro 10 giorni lavorativi la fusione con altra società di navigazione o la cessazione di tutte le attività pertinenti; devono inoltre risultare registrati l’ultimo anno di emissione, tutte le emissioni verificate soggette a obbligo di restituzione e una restituzione almeno pari alle emissioni verificate. Una disciplina analoga vale per i soggetti regolamentati, a seguito del ritiro dell’autorizzazione, di una fusione o della cessazione delle attività del capo IV bis.

Per i conti delle soppressioni di governo di paese terzo, l’amministratore centrale chiude il conto entro 10 giorni lavorativi dalla fine del periodo stabilito nell’accordo non vincolante con il paese terzo. L’articolo 59 bis chiarisce inoltre che le quote detenute in tali conti sono soppresse, non trasferibili e non utilizzabili per altre operazioni.

Adempimento, blocco dei conti e calcolo dello stato di conformità

Il regolamento aggiorna il sistema di controllo dell’adempimento.

L’articolo 31 disciplina la verifica e l’approvazione dei dati annui sulle emissioni. Per impianti fissi, operatori aerei e soggetti regolamentati, le emissioni approvate sono contrassegnate come verificate; per le società di navigazione la verifica avviene sui dati aggregati a livello di società. L’autorità competente può ordinare correzioni delle emissioni annuali verificate per garantire la conformità alle disposizioni della direttiva 2003/87/CE.

L’articolo 32 prevede il blocco del conto di gestore se, al 1o aprile, non risultano registrate e contrassegnate come verificate le emissioni dell’anno precedente di impianti fissi, operatori aerei o società di navigazione; per i soggetti regolamentati il termine è il 1o maggio. Il conto torna "aperto" quando tutte le emissioni verificate mancanti sono registrate.

L’articolo 33 stabilisce che, al 1o ottobre, il registro indichi il valore relativo allo stato di adempimento di impianti fissi, operatori aerei e operatori marittimi; il calcolo tiene conto delle quote restituite, delle emissioni verificate e di un fattore di correzione. Per le società di navigazione, dal 2024 al 2030 si considerano anche le deroghe dell’articolo 12, paragrafi da 3-sexies a 3-ter, e per gli anni 2024 e 2025 si applicano le regole dell’articolo 3 octies ter. Dal 2026 le emissioni verificate delle società di navigazione comprendono anche metano e protossido di azoto.

Il nuovo articolo 33 bis introduce un meccanismo analogo per i soggetti regolamentati: dal 2028, al 1o giugno, il registro deve indicare il valore relativo allo stato di adempimento per l’anno precedente, calcolato come differenza tra quote restituite ed emissioni verificate corrispondenti al combustibile immesso in consumo. Il valore va calcolato anche prima della chiusura del conto e iscritto annualmente per ciascun soggetto regolamentato.

Quota, fungibilità e separazione tra segmenti dell’EU ETS

L’articolo 36, paragrafo 5, sancisce espressamente che le quote del capo IV bis non sono fungibili con quelle dei capi II e III. Inoltre, tali quote non possono essere detenute nei conti di deposito di impianto fisso, operatore aereo, operatore marittimo o nei conti delle soppressioni di governo di paese terzo.

L’articolo 37 consente all’amministratore centrale di creare i conti totali unionali e i conti d’asta separati per trasporto aereo e soggetti regolamentati, nonché i corrispondenti conti di assegnazione. È inoltre stabilito che le quote dei soggetti regolamentati sono sempre distinguibili dalle quote generiche.

Assegnazione, asta e trasferimenti di quote

La disciplina dei flussi di quote è ampiamente rivista.

Per le aste, gli articoli 38, 40, 42 bis e 54 disciplinano il trasferimento dal conto totale unionale ai conti d’asta, distinguendo tra:

  • quote generiche per impianti fissi e operatori marittimi;
  • quote generiche per il trasporto aereo dal 1o gennaio 2025;
  • quote di soggetti regolamentati dal 1o gennaio 2027. Sono inoltre menzionati i flussi connessi al Fondo per l’innovazione, al Fondo per la modernizzazione, al dispositivo per la ripresa e la resilienza e al Fondo sociale per il clima.

Per l’assegnazione gratuita, l’articolo 39 disciplina il trasferimento delle quote generiche per gli impianti fissi al conto unionale di assegnazione, mentre l’articolo 41 fa lo stesso per il trasporto aereo. L’articolo 48 conferma il trasferimento automatico delle quote generiche ai conti di deposito aperti e in stato di adempimento A, o ai conti bloccati secondo la tabella nazionale di assegnazione. È anche regolata la restituzione delle quote in eccesso, che può essere ordinata dall’autorità competente, anche nel caso di impianti o operatori aerei passati successivamente allo stato "escluso".

Per il trasporto aereo, l’articolo 50 prevede che dal 1o gennaio 2025 le quote generiche siano trasferite automaticamente insieme alle quote del trasporto aereo ai conti di deposito degli operatori aerei. L’articolo 51 riguarda la resa delle quote degli operatori aerei. L’articolo 49 attribuisce alla Commissione il potere di ordinare le modifiche alle tabelle nazionali di assegnazione per il trasporto aereo o di respingerle motivatamente.

Il nuovo articolo 42 bis disciplina le quote di soggetti regolamentati destinate alla messa all’asta, con possibilità di rettifica dei volumi annuali secondo il regolamento (UE) n. 1031/2010.

Trasferimenti, operazioni bilaterali e controlli di mercato

L’articolo 55 limita i trasferimenti dei conti di gestori ai conti dell’elenco dei conti di fiducia, salvo diversa decisione del titolare comunicata all’amministratore nazionale. Il registro deve inoltre indicare se un trasferimento è un’operazione bilaterale; tale qualificazione si presume salvo esecuzione tramite sede di mercato o compensazione tramite controparte centrale.

L’articolo 80, paragrafo 4 bis, rafforza l’accesso ai dati del registro per le autorità competenti di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) n. 596/2014, se la richiesta è motivata e necessaria ai fini del monitoraggio di cui al paragrafo 4.

Allegati, trasparenza e dati pubblici

Gli allegati sono profondamente aggiornati per riflettere la nuova architettura del registro.

L’allegato III aggiorna i dati identificativi del titolare del conto, introducendo l’identificativo della persona giuridica secondo ISO 17442, i dati dell’impresa madre e figlia, il nome della società di navigazione registrato in THETIS MRV e lo status di sede di negoziazione o controparte centrale.

L’allegato VI ridefinisce le informazioni necessarie per aprire un conto di deposito di impianto fisso, con dati sull’autorizzazione, sull’impianto e sui recapiti.

Il nuovo allegato VII bis specifica i dati necessari per i conti di deposito di operatore marittimo, includendo anche la documentazione sulla responsabilità dell’armatore o di soggetti terzi incaricati degli obblighi ETS e consentendo l’uso di strumenti digitali per acquisire informazioni.

Il nuovo allegato VII ter disciplina i dati per i conti di deposito di soggetto regolamentato, compresi gli elementi relativi all’autorizzazione, all’identità del titolare e ai recapiti.

L’allegato IX viene aggiornato per i dati sulle emissioni degli impianti fissi, introducendo una specifica tabella per le emissioni delle società di navigazione e una per i soggetti regolamentati.

L’allegato XIII aggiorna le informazioni pubbliche del registro e le dichiarazioni di adempimento. In particolare:

  • le informazioni visibili pubblicamente includono ora anche quelle degli allegati VII bis e VII ter;
  • il simbolo e la dichiarazione di adempimento per impianti, operatori aerei e operatori marittimi si aggiornano il 1o ottobre;
  • per i soggetti regolamentati l’aggiornamento avviene il 1o giugno;
  • sono previste dichiarazioni distinte a seconda che le emissioni siano state o meno registrate e verificate, e un simbolo speciale in caso di stime o correzioni da parte dell’autorità competente.

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, alcune disposizioni essenziali per l’accorpamento delle quote e per il nuovo segmento dei soggetti regolamentati si applicano solo dal 1o gennaio 2025 o dal 1o gennaio 2027, al fine di consentire l’adattamento operativo del mercato e del registro.

Disposizioni principali

Definizioni e categorie di quote e conti

L’articolo 3 viene aggiornato per definire il verificatore, le quote del trasporto aereo, le quote generiche, le quote dei soggetti regolamentati, nonché i "conti di gestori" e i "gestori". Le nuove definizioni distinguono espressamente le quote create per il capo IV bis della direttiva 2003/87/CE dalle quote generiche e da quelle del trasporto aereo.

Conti soggetti a esclusione o esenzione

All’articolo 9 si prevede che, se un impianto è escluso dall’EU ETS ex articoli 27 o 27 bis della direttiva 2003/87/CE, il relativo conto di deposito riceva lo stato "escluso" per tutta la durata dell’esclusione. Una regola analoga vale per i soggetti regolamentati esentati dall’obbligo di restituzione ai sensi dell’articolo 30 sexies, paragrafo 3.

Apertura dei nuovi conti di deposito

Sono riscritti gli articoli 14 e 15 e sono introdotti gli articoli 15 bis, 15 ter, 15 quater e 15 quinquies. Sono disciplinate le modalità e i termini per l’apertura dei conti di deposito di impianto fisso, operatore aereo, operatore marittimo, soggetto regolamentato, conto delle soppressioni per governi di paesi terzi e conto delle soppressioni per deroga per tassa nazionale. In particolare: per gli operatori marittimi la richiesta va presentata entro 40 giorni lavorativi dalla pubblicazione dell’elenco di cui all’articolo 3 octies septies, paragrafo 2, lettera a), o entro 65 giorni lavorativi dal primo viaggio rientrante nell’ambito di applicazione; per i soggetti regolamentati entro 20 giorni lavorativi dall’entrata in vigore dell’autorizzazione a emettere gas a effetto serra; per alcune richieste del 2024 e 2025 il termine di apertura è di 40 giorni lavorativi. Ogni soggetto può avere al massimo un conto del tipo corrispondente, salvo i casi di conti di mercato o conti pubblici previsti.

Chiusura dei conti

Sono introdotti gli articoli 24 bis, 26 bis e 26 ter e modificato l’articolo 25. Sono indicate le condizioni per la chiusura dei conti di deposito di impianto fisso, operatore marittimo e soggetto regolamentato: comunicazione dell’evento rilevante, iscrizione dell’anno dell’ultima emissione, registrazione delle emissioni verificate per tutti gli anni di partecipazione e restituzione di un numero di quote almeno pari alle emissioni verificate. Il conto delle soppressioni di governo di paese terzo si chiude entro dieci giorni lavorativi dalla fine del periodo previsto nell’accordo non vincolante con il paese terzo.

Blocco dei conti, sospensioni e rese

L’articolo 28 e l’articolo 30 sono adeguati per i conti di gestori. L’autorità competente o l’autorità di contrasto può ordinare il blocco dei conti con accesso sospeso; il conto può essere chiuso quando non vi sia prospettiva ragionevole di ulteriori restituzioni o rese di quote in eccesso. Se il titolare è impossibilitato a restituire le quote nei dieci giorni lavorativi precedenti la scadenza, l’amministratore nazionale effettua la restituzione su richiesta del titolare.

Dati sulle emissioni e termini di verifica

L’articolo 31 è riformulato per disciplinare i dati annuali sulle emissioni dei gestori, incluse le società di navigazione e i soggetti regolamentati, e per prevedere la validazione da parte del verificatore o dell’autorità competente. L’articolo 32 stabilisce il blocco del conto se al 1o aprile non sono state registrate e contrassegnate come verificate le emissioni annue di impianti fissi, operatori aerei o società di navigazione, oppure se al 1o maggio non lo sono le emissioni del soggetto regolamentato; il conto torna "aperto" quando i dati mancanti sono inseriti. L’articolo 33 e il nuovo articolo 33 bis fissano il calcolo del valore relativo allo stato di adempimento, rispettivamente dal 1o ottobre per impianti/trasporto aereo/marittimo e dal 1o giugno dal 2028 per i soggetti regolamentati.

Non fungibilità e separazione delle quote

L’articolo 36, paragrafo 5, dispone che le quote del capo IV bis non sono fungibili con quelle dei capi II e III e non possono essere detenute nei conti di deposito di impianto fisso, operatore aereo, operatore marittimo o nei conti delle soppressioni di governo di paese terzo. Anche l’articolo 37 rafforza la distinzione tra conti e quote generiche e quote dei soggetti regolamentati.

Trasferimenti per asta e assegnazione gratuita

Gli articoli 38, 39, 40, 41, 42 bis, 48, 49, 50, 52 e 54 ridefiniscono i flussi di quote tra conti unionali, conti d’asta e conti di assegnazione. Si prevedono specifiche distinzioni tra quote generiche, quote del trasporto aereo e quote dei soggetti regolamentati, con effetti dal 1o gennaio 2025 per l’accorpamento delle quote generiche e del trasporto aereo e dal 1o gennaio 2027 per le quote dei soggetti regolamentati. Le quote del capo IV bis sono trattate separatamente e, per l’asta, il sistema di compensazione o di regolamento deve presentare un’unica tabella d’asta annuale dedicata.

Operazioni bilaterali e accesso ai dati da parte delle autorità di mercato

L’articolo 55 introduce l’obbligo di eseguire i trasferimenti dei conti di gestori esclusivamente verso conti presenti nell’elenco dei conti di fiducia, salvo scelta diversa del titolare. Inoltre, il regolamento impone di indicare nel registro se un trasferimento costituisce un’operazione bilaterale, salvo che sia eseguito tramite una sede di mercato o compensato da una controparte centrale. L’articolo 80, paragrafo 4 bis, consente alle autorità competenti di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) n. 596/2014 di ottenere dati del registro a intervalli regolari, se la richiesta è motivata e necessaria.

Aggiornamento degli allegati e dati pubblici

Sono sostituiti o modificati gli allegati I, III, VI, IX e XIII e sono inseriti i nuovi allegati VII bis e VII ter. Vengono aggiornate le informazioni richieste per l’apertura dei conti di operatore marittimo e di soggetto regolamentato, incluse informazioni societarie, dati di contatto, struttura del gruppo, eventuale documentazione dell’armatore o del titolare del conto e possibilità di utilizzo di strumenti digitali. L’allegato XIII aggiorna anche le dichiarazioni di adempimento pubbliche e le date di riferimento (30 settembre/1o ottobre per impianti, operatori aerei e marittimi; 31 maggio/1o giugno per i soggetti regolamentati).

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GUUE. Tuttavia, l’applicazione di alcune disposizioni è differita: i punti 21), 22) e 25) e il punto 28), lettera c), dell’articolo 1 si applicano dal 1o gennaio 2025; il punto 30), lettera b), si applica dal 1o gennaio 2027.

Come è indicizzato

Materieambientecommercio delle quote di emissionetrasportiregolazione dei mercatiprotezione dei dati

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