Regolamento (UE) 2023/2437
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2437 della Commissione, del 25 ottobre 2023, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna, con effetto urgente, gli elenchi UE delle zone da cui è autorizzato l’ingresso di specifiche partite avicole e di selvaggina da penna, alla luce di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada e negli Stati Uniti e del miglioramento della situazione epidemiologica in alcune zone del Regno Unito. Le modifiche riguardano gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e riflettono sia nuove sospensioni sia la revoca di restrizioni per determinate aree britanniche. Il provvedimento si fonda sulla normativa UE in materia di sanità animale e mira a proteggere lo status sanitario dell’Unione e a prevenire perturbazioni degli scambi.
Modifica gli elenchi di zone autorizzate per l’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna, aggiornando le restrizioni per Canada, Regno Unito e Stati Uniti in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità.
Ambito di applicazione
Si applica all’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da paesi terzi, territori o loro zone elencati negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Incide in particolare sulle zone del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti interessate da focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità e sulle relative sospensioni o riaperture. È un regolamento di esecuzione direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Modifica degli elenchi UE per l’ingresso di prodotti avicoli da Canada, Regno Unito e Stati Uniti
Il regolamento interviene sul sistema UE di autorizzazione all’ingresso di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna, aggiornando gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. La finalità è adeguare rapidamente le misure di importazione all’evoluzione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in taluni territori terzi, salvaguardando la sanità animale dell’Unione e, al contempo, riducendo impatti ingiustificati sugli scambi quando la situazione epidemiologica lo consente.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento si inserisce nel sistema delineato dal regolamento (UE) 2016/429, che subordina l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale alla provenienza da paesi terzi, territori, zone o compartimenti inclusi negli elenchi di cui all’articolo 230, paragrafo 1. In attuazione di tale quadro, il regolamento delegato (UE) 2020/692 fissa le prescrizioni sanitarie per le partite in ingresso, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi dei territori autorizzati. Gli allegati V e XIV di quest’ultimo sono specificamente dedicati, rispettivamente, al pollame/materiale germinale di pollame/carni fresche di pollame/selvaggina da penna.
Motivazioni del provvedimento
La Commissione richiama la notifica di nuovi focolai di HPAI in Canada, negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Per Canada e Stati Uniti, le autorità veterinarie hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km e applicato una politica di abbattimento totale; per il Regno Unito, sono state comunicate ulteriori informazioni epidemiologiche e il completamento di pulizia e disinfezione dopo l’abbattimento. La Commissione ha ritenuto opportuno sospendere o ripristinare l’autorizzazione all’ingresso in funzione delle garanzie offerte dalle autorità dei paesi interessati e della necessità di evitare perturbazioni gravi degli scambi con il Regno Unito.
Modifiche all’allegato V: ingressi di pollame, materiale germinale e carni fresche
Nell’allegato V, parte 1, sezione B, vengono aggiunte nuove zone per il Canada e gli Stati Uniti e sostituite alcune righe per il Regno Unito.
- Per il Canada, dopo la zona CA-2.191 sono inserite le zone CA-2.192, CA-2.193 e CA-2.194.
- Per il Regno Unito, le righe da GB-2.311 a GB-2.316 sono sostituite e la riga GB-2.318 è aggiornata.
- Per gli Stati Uniti, dopo US-2.459 sono aggiunte le zone US-2.460 fino a US-2.468.
Nella parte 2 dello stesso allegato sono riportate le descrizioni territoriali delle nuove zone, con indicazione di province/stati, coordinate geografiche e comuni o contee interessati. Le aree canadesi riguardano Saskatchewan e Alberta; quelle statunitensi toccano South Dakota, Utah, Montana e Minnesota.
Modifiche all’allegato XIV: ulteriori categorie di prodotti avicoli
L’allegato XIV, parte 1, sezione B, è modificato in parallelo per le categorie di prodotti ivi disciplinate. Le nuove zone canadesi CA-2.192, CA-2.193 e CA-2.194 sono aggiunte con indicazione delle categorie POU, RAT, N, P1 e GBM, mentre per il Regno Unito vengono sostituite le righe relative alle zone GB-2.311 a GB-2.316 e GB-2.318. Anche per gli Stati Uniti vengono inserite le zone US-2.460 fino a US-2.468, con effetti analoghi sulle categorie di prodotti contemplate dall’allegato.
Effetti pratici per gli operatori
Dal punto di vista operativo, il regolamento comporta:
- la sospensione dell’ingresso nell’Unione per le partite provenienti dalle nuove zone canadesi e statunitensi colpite da HPAI;
- l’aggiornamento delle condizioni di importazione per le zone del Regno Unito oggetto di revisione, con ripristino dell’ammissibilità per le aree per le quali la Commissione ritiene cessata la minaccia sanitaria;
- la necessità per operatori, importatori e intermediari di verificare puntualmente la corrispondenza della zona di origine con gli elenchi aggiornati prima della spedizione e dello sdoganamento.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione sottolinea inoltre l’urgenza delle misure, considerata la situazione epidemiologica in Canada e negli Stati Uniti e l’esigenza di evitare gravi perturbazioni degli scambi con il Regno Unito.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli elenchi di paesi/zone autorizzati
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, secondo quanto dettagliato nell’allegato al regolamento. Le modifiche incidono sugli elenchi delle zone autorizzate per l’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Nuove restrizioni per Canada e Stati Uniti
A seguito di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, vengono aggiunte nuove zone soggette a restrizioni per il Canada (CA-2.192, CA-2.193, CA-2.194) e per gli Stati Uniti (US-2.460 fino a US-2.468) negli allegati V e XIV. Le zone sono descritte con riferimento a province/stati, coordinate geografiche e aree di protezione/sorveglianza, con conseguente sospensione dell’ingresso nell’Unione dei prodotti avicoli interessati da tali aree.
Aggiornamento delle restrizioni nel Regno Unito
Le voci relative al Regno Unito sono aggiornate per le zone GB-2.311 a GB-2.316 e GB-2.318, con sostituzione delle righe corrispondenti negli allegati V e XIV. Il regolamento riflette la valutazione positiva della Commissione sulla situazione epidemiologica in alcune aree del Regno Unito e la conseguente riautorizzazione dell’ingresso nell’Unione di prodotti a base di pollame provenienti da tali zone.
Contesto sanitario e motivazione
Nei considerando si richiama che Canada, Regno Unito e Stati Uniti hanno notificato focolai di HPAI e adottato misure quali zone restrittive di almeno 10 km e abbattimento totale. La Commissione, valutate le informazioni epidemiologiche, ha ritenuto necessario sospendere o revocare le sospensioni in funzione della situazione sanitaria per proteggere la sanità animale dell’Unione.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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