Regolamento (UE) 2024/230
Regolamento delegato (UE) 2024/230 della Commissione, del 25 ottobre 2023, che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/1342 della Commissione per quanto riguarda le informazioni che devono essere trasmesse dai paesi terzi e dalle autorità e organismi di controllo ai fini della supervisione del loro riconoscimento a norma dell’articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e alle misure da adottare nell’esercizio di tale supervisione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rafforza e dettaglia la supervisione della Commissione sui paesi terzi e sugli organismi/autorità di controllo riconosciuti per il biologico. Introduce obblighi informativi più stringenti, la possibilità di esami in loco basati sul rischio, nuove condizioni per la sospensione o revoca del riconoscimento e una disciplina dell’assistenza degli Stati membri nel riesame. Prevede inoltre termini precisi per le comunicazioni e per la certificazione di nuovi operatori o gruppi di operatori.
Modifica le regole di supervisione del riconoscimento di paesi terzi e di autorità/organismi di controllo nel settore biologico, con nuove informazioni da trasmettere, controlli in loco e criteri per sospensione o revoca del riconoscimento.
Ambito di applicazione
Si applica ai paesi terzi riconosciuti e alle autorità e agli organismi di controllo riconosciuti nell’ambito del sistema UE per le importazioni di prodotti biologici, con riferimento alla supervisione esercitata dalla Commissione ai fini del riconoscimento previsto dal regolamento (CE) n. 834/2007. Incide sui flussi informativi verso la Commissione, sulle verifiche periodiche e in loco, sulle condizioni per il mantenimento, la sospensione o la revoca dell’iscrizione negli elenchi UE. Alcune disposizioni si applicano fino al 31 dicembre 2026 o al 31 dicembre 2024, come previsto dall’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2021/1342 modificato.
Regolamento delegato (UE) 2024/230 – modifica della supervisione del riconoscimento nel biologico
Il regolamento interviene sul regolamento delegato (UE) 2021/1342 per rafforzare la vigilanza della Commissione sui paesi terzi e sulle autorità/organismi di controllo riconosciuti per le importazioni di prodotti biologici. La modifica si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2018/848 e richiama, per il sistema previgente e per i rinvii procedurali, anche il regolamento (CE) n. 834/2007 e il regolamento delegato (UE) 2021/1698.
Ambito e finalità della modifica
Le nuove regole riguardano la supervisione del riconoscimento ai fini dell’importazione di prodotti biologici nell’Unione. Il testo chiarisce le informazioni che devono essere trasmesse dai paesi terzi e dalle autorità/organismi di controllo, disciplina i controlli che la Commissione può svolgere, e precisa i presupposti per sospendere o revocare il riconoscimento quando emergano carenze sistemiche o mancata collaborazione.
Obblighi informativi e gestione dei sospetti di irregolarità
Quando la Commissione riceve una segnalazione di sospetti fondati di irregolarità o infrazione, deve informare il soggetto competente del paese terzo interessato. Quest’ultimo deve svolgere un’indagine sull’origine della presunta irregolarità e trasmettere entro 30 giorni di calendario i risultati e le misure adottate, utilizzando il modello previsto dall’allegato III del regolamento delegato (UE) 2021/1698. Il medesimo meccanismo viene esteso alle autorità e agli organismi di controllo del paese terzo. Inoltre, le autorità/organismi di controllo devono comunicare entro 30 giorni ogni modifica del fascicolo tecnico e fornire, su richiesta, ulteriori informazioni in formato elettronico.
Esami in loco e verifiche basate sul rischio
La Commissione può svolgere esami in loco basati sul rischio per valutare qualità ed efficacia dei controlli. Tali esami possono essere coordinati con l’organismo di accreditamento competente e possono prevedere il supporto di esperti indipendenti. Il regolamento elenca in modo dettagliato le attività possibili: visite ai locali, esame della governance e della gestione qualità, verifica dei fascicoli del personale, analisi dei fascicoli degli operatori, audit di controllo e audit in affiancamento. Per la preparazione degli esami, la Commissione può richiedere ulteriori informazioni con termine fissato di volta in volta.
Nuove condizioni per la certificazione di operatori e gruppi di operatori
Prima di certificare un nuovo operatore o gruppo di operatori, l’autorità o l’organismo di controllo deve verificare se negli ultimi due anni vi sia stata una sospensione o revoca da parte di un precedente organismo. In tal caso, la certificazione può essere rilasciata solo se le non conformità precedenti risultano risolte o in corso di risoluzione; in caso contrario, la certificazione è preclusa.
Sospensione e revoca del riconoscimento
Per i paesi terzi, la Commissione può revocare l’inclusione nell’elenco quando non venga accettato un esame in loco o quando l’esame abbia esito negativo per un malfunzionamento sistematico delle misure di controllo. È introdotta inoltre una clausola ampia che consente la revoca in ogni altra situazione in cui vi sia il rischio che il consumatore sia indotto in errore sulla vera natura dei prodotti certificati.
Per le autorità e gli organismi di controllo, la Commissione può sospendere l’iscrizione se le informazioni richieste non vengono fornite entro il termine stabilito, comunque non inferiore a 30 giorni, oppure se non viene accettato un esame in loco. La sospensione o revoca può essere disposta anche in caso di mancata disponibilità o comunicazione delle informazioni sul fascicolo tecnico, sul sistema di controllo o sulle indagini relative a una non conformità, nonché se l’esame in loco richiesto non viene accettato, se non sono trasmesse le informazioni richieste o se l’esame dà esito negativo per un malfunzionamento sistematico.
Assistenza degli Stati membri
Il regolamento valorizza il ruolo degli Stati membri nel riesame del riconoscimento. Su richiesta della Commissione, due Stati membri fungono da correlatori per l’esame della relazione annuale e delle altre informazioni ricevute, nonché per la valutazione delle prestazioni operative dei paesi terzi e delle autorità/organismi di controllo. Le richieste di assistenza possono essere ripartite in proporzione al numero di voti detenuti da ciascuno Stato membro nel comitato per la produzione biologica.
Durata e applicazione
Alcune disposizioni hanno durata limitata: l’articolo 1, paragrafo 3, e l’articolo 4 bis, paragrafo 1, si applicano fino al 31 dicembre 2026; l’articolo 2, l’articolo 4 e l’articolo 4 bis, paragrafo 2, si applicano fino al 31 dicembre 2024. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Comunicazione e istruttoria dei sospetti di irregolarità sui prodotti biologici importati
Se la Commissione riceve da uno Stato membro una segnalazione di sospetti fondati di irregolarità o infrazione, ne informa l’autorità competente del paese terzo o, nel caso delle autorità/organismi di controllo, l’autorità o l’organismo del paese terzo interessato. L’interessato deve indagare sull’origine della presunta irregolarità e comunicare entro 30 giorni di calendario i risultati e le azioni intraprese, compresi eventuali esami in loco degli operatori, usando il modello dell’allegato III del regolamento delegato (UE) 2021/1698.
Aggiornamento del fascicolo tecnico e richieste informative
Le autorità di controllo e gli organismi di controllo devono comunicare alla Commissione, in tempo utile e comunque entro 30 giorni di calendario, ogni modifica del contenuto del proprio fascicolo tecnico. La Commissione può chiedere in qualsiasi momento ulteriori informazioni, anche sulla relazione annuale, che devono essere trasmesse in formato elettronico.
Esami in loco basati sul rischio
La Commissione può organizzare esami in loco basati sul rischio per valutare qualità ed efficacia dei controlli svolti dalle autorità e dagli organismi di controllo. Gli esami possono essere coordinati con l’organismo di accreditamento competente e la Commissione può farsi accompagnare da esperti indipendenti o richiedere relazioni ad hoc di tali esperti. Il regolamento elenca le possibili attività: visite a uffici e locali, esame della struttura e gestione qualità, verifica dei fascicoli del personale, controllo dei fascicoli degli operatori e audit di controllo o in affiancamento.
Controlli preliminari per la certificazione di nuovi operatori o gruppi di operatori
Prima di certificare un nuovo operatore o gruppo di operatori, l’autorità o l’organismo di controllo deve verificare che, se vi è stata sospensione o revoca nei due anni precedenti da parte di un altro organismo, le non conformità risultino risolte o in corso di risoluzione. In mancanza di tale verifica, la certificazione non può essere rilasciata.
Revoca del riconoscimento dei paesi terzi
La Commissione può revocare l’inclusione di un paese terzo nell’elenco, tra l’altro, se il paese terzo non accetta un esame in loco richiesto o se l’esame ha esito negativo a causa di un malfunzionamento sistematico delle misure di controllo. È aggiunta anche una clausola generale per ogni altra situazione in cui vi sia il rischio che il consumatore sia indotto in errore sulla vera natura dei prodotti certificati.
Sospensione e revoca dell’iscrizione delle autorità e degli organismi di controllo
La Commissione può sospendere l’iscrizione se le informazioni richieste non sono fornite entro il termine stabilito, comunque non inferiore a 30 giorni in funzione della gravità del problema, o se non viene accettato un esame in loco. La sospensione o revoca può essere disposta anche se non sono disponibili o non sono comunicate informazioni sul fascicolo tecnico, sul sistema di controllo o sulle indagini relative a una non conformità, oppure se l’esame in loco richiesto non viene accettato, se le informazioni richieste non vengono trasmesse ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, o se un esame in loco dà esito negativo per un malfunzionamento sistematico delle misure di controllo.
Assistenza degli Stati membri nel riesame del riconoscimento
Per il riesame del riconoscimento dei paesi terzi e delle autorità/organismi di controllo, la Commissione può farsi assistere da due Stati membri che fungono da correlatori per l’esame della relazione annuale e di ogni altra informazione ricevuta, nonché per la valutazione delle prestazioni operative. Le richieste di assistenza possono essere ripartite tra gli Stati membri in proporzione al numero di voti detenuti nel comitato per la produzione biologica.
Applicazione temporale delle disposizioni modificate
L’articolo 1, paragrafo 3, e l’articolo 4 bis, paragrafo 1, si applicano fino al 31 dicembre 2026. L’articolo 2, l’articolo 4 e l’articolo 4 bis, paragrafo 2, si applicano fino al 31 dicembre 2024.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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