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Sentenza

Sentenza del 08/04/2016 n. 6869 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, sostenendo la violazione dell'art. 384 c.p.c. Il giudice del rinvio aveva dichiarato illegittimo l'avviso di accertamento ILOR 1989 per carenza di motivazione, ritenendo non sufficientemente individuati gli esercizi commerciali utilizzati per determinare le medie di ricarico. Secondo l'Agenzia, però, il giudice di rinvio si era discostato dal principio di diritto già stabilito dalla precedente sentenza della Cassazione, che imponeva di valutare concretamente gli elementi indicati dall'Ufficio, tra cui il mancato riscontro della contribuente ai questionari e alle richieste di documentazione, nonché il rilevante divario tra la percentuale di ricarico dichiarata e quella media del settore.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la Commissione Tributaria Regionale non si fosse attenuta al principio vincolante enunciato nella precedente sentenza rescindente e avesse deciso sulla base di una questione, l'illegittimità della motivazione dell'avviso, ormai preclusa. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, anche per la liquidazione delle spese. Non è stata quindi definita definitivamente la fondatezza dell'accertamento, che dovrà essere nuovamente valutata nel merito.

Norme richiamate

  • Art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione.

    Il giudice del rinvio è vincolato ai principi e alle indicazioni contenuti nella sentenza di cassazione e non può riesaminare questioni ormai precluse né decidere la causa in contrasto con quanto stabilito dalla Corte.

  • Art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600 del 1973

    Consente l'accertamento induttivo quando le irregolarità o le inattendibilità della contabilità, valutate insieme ad altri elementi presuntivi, rendono plausibile l'esistenza di ricavi non dichiarati.

  • Art. 32, comma 1, n. 4), D.P.R. n. 600 del 1973

    Il mancato riscontro del contribuente ai questionari e alle richieste dell'Amministrazione finanziaria può costituire un elemento significativo nella valutazione dell'attendibilità della contabilità e della legittimità dell'accertamento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, il giudice deve attenersi rigorosamente al principio di diritto e alle direttive probatorie stabilite dalla Cassazione; non può riproporre questioni già superate o precluse.
  • La differenza tra la percentuale di ricarico del contribuente e quella media del settore, considerata isolatamente, non basta normalmente a fondare un accertamento induttivo.
  • La divergenza delle percentuali di ricarico può però assumere valore presuntivo grave se accompagnata da ulteriori elementi, come il mancato riscontro a questionari, l'omessa esibizione di documenti e un significativo scostamento rispetto al settore.
  • In sede di rinvio occorre valutare concretamente la qualità, specificità e documentazione dei dati relativi alle aziende comparabili e verificare se siano idonei a sostenere il maggior reddito accertato.
  • La cassazione con rinvio non equivale necessariamente alla vittoria definitiva della parte ricorrente sul merito: comporta la riapertura della valutazione davanti al giudice indicato dalla Corte.

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