Cassazione Civile, Sentenza n. 01749/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia nata da avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2010 con cui l'Agenzia disconosceva l'utilizzabilità ai fini IRES delle perdite pregresse (ante 2007) di SEGI, ritenendo l'acquisto del 100% delle quote da parte di DB Costruzioni Immobiliari S.r.l. operazione finalizzata ad ottenere un vantaggio fiscale (compensazione delle perdite). In primo grado la CTP aveva annullato solo la sanzione; la CTR ha confermato integralmente l'accertamento e le sanzioni ritenendo elusiva l'operazione. SEGI ha impugnato in cassazione sette motivi: tra gli altri ha censurato la violazione dell'art.12 comma 5 legge n.212/2000 (durata permanenza verificatori), la mancata osservanza delle garanzie procedimentali ex art.37-bis DPR 600/1973 e art.10 legge 212/2000, il decorso del termine decadenziale ex art.43 DPR 600/1973, e la non corretta applicazione dell'art.37-bis come fondamento per negare la deducibilità delle perdite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi e dichiarato assorbiti gli altri subordinarî, accogliendo il quarto motivo relativo alla errata applicazione dell'art.37-bis DPR 600/1973. In particolare la Corte ha ritenuto che la CTR abbia fatto riferimento improprio all'art.37-bis invece di valutare la specifica disposizione antielusiva dell'art.84 TUIR (d.P.R. 917/1986), e abbia omesso di verificare la sussistenza della seconda condizione prevista dall'art.84, comma 3 (la modifica dell'attività principale nei periodi in cui le perdite sono state realizzate). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per decidere anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973
«inopponibilità all'Amministrazione finanziaria degli atti, dei fatti e dei negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti»
La Corte rileva che l'art.37-bis aveva applicazione limitata ai casi tassativamente indicati dal comma 3; non è norma di portata generale e non può sostituirsi alla disciplina speciale (art.84 TUIR) quando quest'ultima è specificamente richiamata dalla fattispecie.
art. 84 d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
«esclude la deducibilità dall'imponibile delle perdite registrate nei periodi d'imposta antecedenti nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga modificata l'attività principale in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate»
La norma impone due condizioni cumulative (trasferimento della maggioranza delle partecipazioni con diritto di voto e modifica dell'attività principale) per negare la deducibilità delle perdite pregresse; la CTR non ha verificato adeguatamente la seconda condizione, pertanto l'applicazione della norma antielusiva non può ritenersi automatica.
art. 12, comma 5, legge n. 212/2000 (codice del processo tributario)
Il termine di permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente si computa sui giorni di effettiva attività lavorativa; tuttavia la sua violazione non comporta, di per sé, l'invalidità dell'avviso di accertamento né l'inutilizzabilità delle prove raccolte.
art. 43 d.P.R. n. 600/1973
Il termine decadenziale per l'esercizio del potere di accertamento si riferisce al periodo d'imposta in cui è sorto l'obbligo fiscale (qui: l'anno di utilizzo in compensazione, 2010), non all'anno in cui le perdite si sono originate.
art. 10 legge 27 luglio 2000 n.212 e artt. 24 e 97 Cost.
Richieste invocate in tema di garanzie procedimentali e principi costituzionali; la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e in parte inammissibili, oltre a rilevare che, relativamente alla richiesta di chiarimenti ex art.37-bis c.4 DPR 600/73, la società aveva comunque fornito risposta.
Massime di principio
- Quando si contesta la negazione della deducibilità di perdite pregresse dopo un acquisto di partecipazioni, va applicata prioritariamente la norma speciale (art.84 TUIR): è necessario verificare entrambe le condizioni previste (trasferimento della maggioranza con diritto di voto e modifica dell'attività principale) prima di dichiarare la perdita di deducibilità.
- L'art.37-bis DPR 600/1973 ha ambito applicativo tassativo e non può essere utilizzato come regola antielusiva generale quando esiste una disciplina speciale (principio di specialità).
- La violazione del termine di permanenza degli ispettori ex art.12 comma 5 legge n.212/2000 non determina automaticamente l'invalidità dell'accertamento o l'inutilizzabilità delle prove: il computo considera i giorni di effettiva attività.
- Il termine di decadenza per l'esercizio dell'accertamento ai fini del controllo della compensazione di perdite si calcola rispetto all'anno in cui è sorto il fatto imponibile (anno di utilizzo/compensazione), non all'anno in cui le perdite si sono originate.
- Le doglianze procedurali e di violazione di garanzie devono essere specifiche e dimostrate con elementi chiari; censure generiche rischiano di essere dichiarate inammissibili.
- In contenziosi simili è fondamentale produrre e far accertare elementi concreti che dimostrino sia l'assenza di modifica dell'attività principale sia le valide ragioni economiche dell'operazione acquisitiva, per contrastare la presunzione di elusione fiscale.
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