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Messaggio

Messaggio numero 1974 del 11-05-2018

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento fornisce indicazioni operative per la compilazione della denuncia ListaPosPA in sei fattispecie particolari: emolumenti erogati in periodi di servizio non utile, tredicesima con passaggio da TFS a TFR, cessazione dopo sospensione senza rientro, maternità obbligatoria oltre il rapporto di lavoro, indennità sostitutiva del preavviso con e senza utilità contributiva.

Chiarimenti sulla compilazione della denuncia mensile ListaPosPA in casi particolari

Chiarimenti sulla compilazione della denuncia mensile ListaPosPA in casi particolari

Il documento chiarisce come compilare la denuncia mensile ListaPosPA in alcune casistiche ricorrenti segnalate dalle Strutture dell’Istituto e dalle Amministrazioni/Enti/Aziende con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica. Le indicazioni riguardano soprattutto l’uso degli elementi E0 e V1 e la corretta attribuzione di emolumenti, periodi contributivi e codici di cessazione.

1. Emolumenti fissi e continuativi in periodi di servizio non utile ai fini previdenziali

A decorrere da ottobre 2012 le retribuzioni devono essere denunciate nel mese di effettiva corresponsione, anche se riferite a periodi precedenti, salvo eccezioni specifiche già previste dalla disciplina della ListaPosPA.

Il documento considera il caso in cui, nel mese di erogazione di emolumenti soggetti anche a contribuzione previdenziale, il dipendente si trovi in una situazione di servizio non utile ai fini previdenziali, come avviene per esempio quando vengono corrisposti ratei di tredicesima durante un periodo di congedo straordinario per assistenza a soggetti con handicap grave ex articolo 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001, come sostituito dall’articolo 4, comma 1, lettera b), del d.lgs. 18 luglio 2011, n. 119.

In tali casi:

  • gli emolumenti devono comunque essere denunciati nell’elemento E0 del mese di corresponsione;
  • deve essere valorizzata anche la gestione previdenziale di iscrizione del dipendente, cioè ex INADEL oppure ex ENPAS, e il relativo regime TFS o TFR;
  • il periodo così dichiarato, identificato tramite il codice tipo servizio, non sarà considerato utile ai fini dell’erogazione del trattamento di fine servizio (TFS).

2. Tredicesima mensilità con passaggio da TFS a TFR nel corso dell’anno

Quando, nel corso dell’anno, il lavoratore passa dal regime di fine servizio TFS al regime TFR, i ratei di tredicesima maturati nel periodo in cui era in TFS devono essere attribuiti a tale regime.

Per la quota di tredicesima da imputare al TFS occorre compilare:

  • l’elemento V1, Causale 7, CMU 5;
  • con “DataAtto” pari alla data del presente messaggio;
  • con “IdentAtto” uguale a 2;
  • con “GiornoInizio” e “GiornoFine” riferiti all’ultimo periodo di servizio precedente il passaggio al TFR.

Nello stesso elemento devono essere valorizzati, nella Gestione Previdenziale:

  • “CodGestione”;
  • “ImponibileTFS”;
  • “ContributoTFS”.

Non devono invece essere valorizzati gli elementi relativi alla Gestione Credito, perché “Imponibile” e “Contributo” di tale gestione vanno comunque esposti nell’E0 del mese di erogazione della tredicesima, in quanto commisurati alla retribuzione utile ai fini pensionistici.

3. Cessazione dell’attività lavorativa dopo un periodo di sospensione senza rientro in servizio

La casistica riguarda i lavoratori che cessano dal servizio dopo un periodo di sospensione dell’attività lavorativa, sia nei casi di sospensione di periodo lavorativo utile, sia nei casi di aspettativa non retribuita per mandato politico-elettivo o per motivi sindacali.

Per comunicare il solo giorno e motivo di cessazione si deve compilare l’elemento V1, Causale 7, CMU 5 con:

  • “DataAtto” pari alla data del presente messaggio;
  • “IdentAtto” pari a 3;
  • “GiornoInizio” con la data di cessazione;
  • “GiornoFine” con la stessa data di “GiornoInizio”;
  • “CodiceCessazione” con il valore previsto dalla tabella dell’Appendice B dell’Allegato Tecnico.

Non deve essere compilato alcun altro elemento.

In sede di acquisizione di tale V1 verranno effettuati controlli sulla corretta compilazione, in particolare:

  • sulla presenza, nell’ultimo periodo di servizio denunciato, di uno dei codici di sospensione che identificano le casistiche indicate;
  • sull’assenza di periodi comunicati nei mesi intercorrenti tra la data di sospensione del periodo lavorativo utile e la data di cessazione.

Il documento precisa inoltre che eventuali emolumenti arretrati erogati durante il periodo di sospensione precedente la cessazione, oppure successivamente alla cessazione, devono essere comunicati con l’elemento V1, Causale 1, indicando in “GiornoInizio” e “GiornoFine” l’ultimo periodo che precede la sospensione e non quello valorizzato nel V1, Causale 7, CMU 5 utilizzato solo per acquisire la data di cessazione.

Lo stesso criterio vale per il recupero della retribuzione al dipendente cessato, da comunicare dopo la cessazione con V1, Causale 7, Codice Motivo Utilizzo 7: anche in questo caso il periodo da valorizzare è quello antecedente la sospensione. Per questa sola fattispecie è consentito valorizzare nel V1, Causale 7, CMU 7 il Codice Cessazione 32.

4. Congedo obbligatorio di maternità entro 60 giorni dalla fine del rapporto di lavoro

L’articolo 24, comma 2, del d.lgs. n. 151/2001 prevede che le lavoratrici gestanti sospese, assenti senza retribuzione o disoccupate all’inizio del congedo di maternità possano godere dell’indennità giornaliera di maternità se tra l’inizio della sospensione/assenza/disoccupazione e l’inizio del periodo non sono trascorsi più di 60 giorni.

Per le lavoratrici di Amministrazioni pubbliche, l’indennità obbligatoria di maternità è posta a carico dell’ultimo datore di lavoro. Pertanto:

  • l’Amministrazione, in quanto ultimo datore di lavoro, deve compilare la ListaPosPA per tutto il periodo di congedo;
  • deve essere valorizzato il Tipo Servizio 86 – Congedo Obbligatorio Maternità oltre il rapporto di lavoro, ai sensi dell’articolo 24, comma 2, del d.lgs. n. 151/2001;
  • la data di inizio della prima denuncia con tale Tipo Servizio deve coincidere con il giorno immediatamente successivo alla fine del rapporto di lavoro, anche se la comunicazione dell’evento avviene successivamente nel rispetto del termine dei 60 giorni.

Il periodo è utile ai fini pensionistici con versamento della contribuzione dovuta per il Fondo credito e, ove prevista, per ENPDEP, ma non è utile ai fini previdenziali. Se durante il congedo obbligatorio vengono erogati emolumenti fissi riferiti al precedente rapporto di lavoro e soggetti anche a tale gestione, si applicano le regole indicate al punto 1.

5. Indennità sostitutiva del mancato preavviso utile ai fini dell’anzianità contributiva

Quando il licenziamento è intimato senza rispettare il preavviso previsto da contratti collettivi, accordi integrativi o legge, l’Amministrazione datrice di lavoro deve corrispondere l’indennità sostitutiva del mancato preavviso.

Il documento distingue tra:

  • preavviso lavorato, nel quale il rapporto prosegue regolarmente e la denuncia segue le ordinarie modalità del rapporto di lavoro;
  • preavviso non lavorato, nel quale, ai sensi dell’articolo 2118, comma 2, c.c., il recedente deve corrispondere un’indennità equivalente alla retribuzione del periodo di preavviso.

Per il preavviso non lavorato l’indennità è imponibile ai fini contributivi in base all’articolo 12, comma 4, lettera b), della legge 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito dall’articolo 6, comma 1, del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314. Essa è soggetta a contribuzione ai fini pensionistici, credito e, se dovuta, ENPDEP.

Ai fini dell’anzianità contributiva, nel caso di preavviso non lavorato la cessazione dal servizio coincide con la scadenza del periodo di preavviso, sia quando il datore recede prima della scadenza del rapporto, sia quando il lavoratore licenziato aveva presentato dimissioni rispettando il preavviso.

Modalità di denuncia quando l’indennità è corrisposta all’atto del licenziamento

Se l’indennità viene pagata in un’unica soluzione al momento del licenziamento:

  • tutta l’indennità deve essere denunciata nell’elemento E0 dell’ultimo mese di servizio, insieme agli emolumenti del periodo lavorato;
  • deve essere indicato il Codice Cessazione 51 – Risoluzione immediata di rapporto di lavoro per recesso da parte del datore.

Contestualmente, per ciascun mese o frazione di mese compreso tra la data di licenziamento e la scadenza del preavviso, deve essere compilato l’elemento V1, Causale 7, CMU 11 – Assenza Retribuita, indicando il Tipo Servizio 87 – Mancato Preavviso.

In tale elemento devono essere valorizzati imponibili e contributi delle gestioni interessate, ripartiti per l’arco temporale cui il V1 si riferisce. I dati del V1, Causale 7, CMU 11 non alimentano l’ECA, perché già compresi nell’E0 dell’ultimo mese di servizio.

Sull’ultimo periodo per il quale è compilato il V1, Causale 7, CMU 11 deve essere valorizzato il Codice Cessazione 18 – Fine Incarico.

Modalità di denuncia quando l’indennità è corrisposta dopo il licenziamento

Se l’indennità viene erogata successivamente al licenziamento, in unica soluzione o mensilmente:

  • nel mese di erogazione deve essere compilato l’elemento V1, Causale 1, sull’ultimo periodo di servizio lavorato prima del licenziamento;
  • deve essere valorizzato anche il Codice Cessazione 51 – Risoluzione immediata di rapporto di lavoro per recesso da parte del datore.

Deve inoltre essere compilato l’elemento V1, Causale 7, CMU 11 – Assenza Retribuita, con Tipo Servizio 87 – Mancato Preavviso, per ciascun mese o frazione di mese tra licenziamento e scadenza del preavviso. Anche in questo caso gli imponibili e contributi vanno ripartiti per il relativo arco temporale e i dati non alimentano l’ECA, perché già compresi nell’E0 dell’ultimo mese di servizio lavorato prima del licenziamento.

Anche in questo scenario, sull’ultimo periodo del V1, Causale 7, CMU 11 deve essere indicato il Codice Cessazione 18 – Fine Incarico.

6. Indennità sostitutiva del mancato preavviso non utile ai fini dell’anzianità contributiva

In altri casi, come recesso consensuale, inabilità assoluta, superamento del periodo di comporto o decesso del lavoratore, la cessazione ai fini del trattamento di quiescenza coincide con l’interruzione del rapporto di lavoro, senza prosecuzione oltre la cessazione.

In tali ipotesi l’inclusione dell’indennità sostitutiva del preavviso nell’imponibile previdenziale non determina incremento dell’anzianità contributiva, ma soltanto rilevanza ai fini della determinazione della quota di pensione di cui all’articolo 1, comma 12, lettera b), della legge n. 335 dell’8 agosto 1995.

Modalità di denuncia

Quando il periodo di preavviso non è utile a incrementare l’anzianità contributiva:

  • l’indennità è comunque assoggettata a contributi;
  • deve essere attribuita all’ultimo periodo contributivo del rapporto di lavoro;
  • se erogata nello stesso mese dell’ultimo periodo di servizio, va compresa nell’imponibile dell’elemento E0 relativo a tale periodo;
  • se erogata successivamente alla cessazione, va indicata nell’elemento V1, Causale 1, riferito a quel periodo.

In questo modo l’indennità incrementa la retribuzione contributiva e risulta utile ai fini del calcolo della quota B di pensione.

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