Messaggio numero 1930 del 08-05-2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento illustra le modifiche alla procedura online di presentazione delle domande di invalidità civile per i cittadini non in età lavorativa, con particolare riferimento all'indennità di accompagnamento. Dal 9 maggio 2018, per le domande trasmesse dai Patronati, è possibile acquisire in anticipo alcune informazioni socio-economiche per accelerare la concessione del beneficio; la procedura verifica automaticamente il requisito anagrafico e prevede l'invio della domanda semplificata all'Istituto, con successiva integrazione solo per i casi di ricovero.
Semplificazione della procedura di domanda per l'indennità di accompagnamento per non lavorativi
Semplificazione della domanda per l'indennità di accompagnamento
Il documento descrive un intervento di reingegnerizzazione del procedimento di concessione dell'indennità di accompagnamento, previsto dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18 e dall'articolo 1, comma 3, della legge 21 novembre 1988, n. 508. L'obiettivo è semplificare gli adempimenti sanitari e amministrativi per i cittadini non in età lavorativa che presentano domanda di invalidità civile, riducendo i tempi di erogazione del beneficio attraverso l'anticipazione dell'invio di informazioni normalmente trasmesse solo al termine della fase sanitaria.
Ambito di applicazione
La semplificazione riguarda i soggetti non in età lavorativa che presentano domanda di invalidità civile e, in particolare, le domande di accertamento sanitario finalizzate all'indennità di accompagnamento. Il testo precisa che la misura si estende anche alle domande presentate da chi ha perfezionato il requisito anagrafico prima del 1° gennaio 2018 secondo i requisiti previgenti, come nel caso di soggetti che abbiano compiuto 65 anni e 7 mesi tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2017.
Requisito anagrafico e riferimenti normativi
Per l'accesso all'assegno sociale, il requisito anagrafico è indicato in 66 anni e 7 mesi dal 1° gennaio 2018, per effetto:
- dell'incremento di un anno rispetto ai 65 anni originariamente previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- di quanto disposto dall'articolo 24, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- dell'ulteriore adeguamento derivante dall'incremento della speranza di vita ai sensi dell'articolo 24, commi 12 e 13, del medesimo decreto-legge n. 201/2011.
La procedura semplificata è subordinata alla condizione che il requisito anagrafico sia già perfezionato alla data della domanda.
Modifiche alla procedura online
Per consentire l'invio anticipato delle informazioni, sono state apportate modifiche alla procedura di acquisizione online delle domande di invalidità civile. Le novità sono operative dal 9 maggio 2018 e, in una prima fase, riguardano soltanto le domande trasmesse dai Patronati.
La procedura, a disposizione dei Patronati, effettua una verifica automatica sui dati anagrafici disponibili negli archivi dell'Istituto per accertare il raggiungimento dell'età utile all'accesso all'assegno sociale. Ai fini di tale controllo, nel primo pannello della "Compilazione online delle domande" deve essere acquisito il solo codice fiscale del richiedente.
Struttura della domanda semplificata
Una volta verificato il requisito anagrafico, l'acquisizione della domanda procede in due sezioni.
Prima sezione: dati obbligatori
La prima sezione riguarda l'inserimento dei dati obbligatori e comprende:
- dati anagrafici;
- recapiti;
- eventuali dati del coniuge;
- dati del rappresentante legale, se presenti;
- sezione relativa all'accertamento richiesto.
Seconda sezione: dati socio-economici
La seconda sezione consente di acquisire:
- l'eventuale ricovero;
- l'eventuale delega alla riscossione a favore di un terzo;
- l'eventuale delega a favore delle associazioni;
- la modalità di pagamento, nei quadri F1 o F2.
In questa fase di avvio, tale seconda sezione è facoltativa; resta quindi ferma la possibilità per il richiedente di trasmettere il modello AP70 con le ordinarie modalità dopo il completamento della fase sanitaria.
Allegati e invio della domanda
È prevista una sezione "Allegati" per inserire dichiarazioni di responsabilità e altri documenti necessari in relazione alla tipologia di domanda.
Completata l'acquisizione dei dati, la domanda semplificata deve essere inviata all'Istituto tramite la funzione "Invio domanda". La sezione dedicata ai requisiti socio-economici non può essere trasmessa se non è compilata in tutti i suoi campi obbligatori.
Effetti della trasmissione e fase concessoria
I dati inseriti transitano automaticamente nella fase concessoria dopo la definizione del verbale sanitario che riconosce il diritto alla prestazione economica. Il documento chiarisce inoltre che, se nella domanda semplificata il soggetto ha dichiarato di essere ricoverato, in sede di lavorazione concessoria sarà necessario acquisire la data di dimissione per poter procedere alla liquidazione.
Diffusione del messaggio
Il testo si conclude con l'invito alle strutture destinatarie ad assicurare la più ampia diffusione del messaggio.
Testo integrale
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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