Messaggio numero 2082 del 22-05-2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce i requisiti soggettivi e oggettivi per l’esonero contributivo delle aziende agricole colpite da calamità, le modalità di domanda, le verifiche istruttorie e i controlli, richiamando e aggiornando le circolari INPS n. 35/2006 e n. 99/2013.
Requisiti e procedure per l'esonero contributivo per calamità in agricoltura
Requisiti e procedure per la concessione degli esoneri contributivi per calamità in agricoltura
Il documento chiarisce l’ambito soggettivo e oggettivo dell’esonero contributivo previsto per le aziende agricole colpite da eventi calamitosi, oltre alle modalità di presentazione della domanda e alle attività istruttorie e di controllo. Il testo si innesta sul quadro normativo già richiamato nelle circolari INPS n. 35 del 6 marzo 2006 e n. 99 del 14 giugno 2013.
Quadro normativo di riferimento
Vengono richiamati:
- il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, quale base normativa per la concessione degli esoneri contributivi per calamità alle aziende agricole;
- il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, che ha introdotto novità in tema di requisiti soggettivi e oggettivi;
- l’articolo 2135 del codice civile, quale riferimento per la nozione di imprenditore agricolo;
- l’articolo 8 del D.lgs n. 102/2004, che disciplina la domanda di esonero;
- il Regolamento UE n. 702/2014, rilevante per i controlli in materia di aiuti di Stato, in vigore dal 1 luglio 2014 e sostitutivo del Regolamento CE n. 1857/2006.
Requisiti soggettivi
Per gli eventi calamitosi verificatisi a decorrere dal 20 maggio 2008, data di entrata in vigore del D.lgs n. 82/2008, possono accedere al beneficio:
- le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile;
- le cooperative che svolgono attività di produzione agricola;
- i soggetti iscritti nel registro delle imprese o nell’anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome.
Il documento precisa inoltre che hanno diritto all’esonero le cooperative che svolgono le attività di cui all’articolo 2135, comma 1, c.c., come riformulato dal D.lgs n. 228/2001, nonché le cooperative di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, come modificato dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
Sono quindi considerati imprenditori agricoli, nei limiti dell’articolo 2135 c.c.:
- le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi;
- i soggetti che svolgono coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali;
- i soggetti che svolgono manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall’allevamento;
- i soggetti che forniscono beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse aziendali normalmente impiegate nell’attività agricola;
- le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale;
- le attività di ricezione e ospitalità come definite dalla legge.
Requisiti oggettivi e misura dell’esonero
Per quanto riguarda il danno subito dalla produzione lorda vendibile, il documento precisa che, a decorrere dal 20 maggio 2008, non è più contemplata la minore percentuale di danno del 20% per le aziende situate in aree svantaggiate.
La misura dell’esonero è quindi stabilita come segue:
- 17% per le aziende che abbiano subito danni in misura superiore al 30% ed inferiore o pari al 70% della produzione lorda vendibile;
- 50% per le aziende che abbiano subito danni in misura superiore al 70% della produzione lorda vendibile.
Resta ferma l’ipotesi dell’ulteriore aumento del 10% dell’esonero, alle condizioni indicate al paragrafo 5 della circolare n. 35/2006.
Soggetti beneficiari dell’agevolazione previdenziale
Il beneficio può essere riconosciuto ai soggetti iscritti alla relativa gestione previdenziale:
- in forma singola: coltivatori diretti, coloni, mezzadri, IAP;
- in forma associata.
Per la contribuzione dovuta per i dipendenti, l’esonero è riconosciuto esclusivamente per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro che abbiano anch’essi la qualifica di coltivatore diretto, colono, mezzadro o IAP e risultino regolarmente iscritti alla relativa gestione previdenziale.
Possono inoltre beneficiarne i datori di lavoro che svolgono l’attività in forma associata, alle condizioni previste dal paragrafo 4 della circolare n. 35/2006, espressamente richiamato.
Domanda di esonero e modalità di presentazione
L’articolo 8 del D.lgs n. 102/2004 prevede che l’esonero parziale sia concesso su domanda e accordato dall’ente impositore previa presentazione di apposita istanza corredata da dichiarazione resa ai sensi della normativa vigente.
Il documento specifica che la domanda deve essere presentata all’Istituto:
- esclusivamente in via telematica;
- tramite il sito istituzionale www.inps.it;
- accedendo ai “Servizi on-line” > “Domanda esonero calamità naturali”;
- compilando l’apposito modello predisposto.
La norma non prevede un termine di scadenza per la presentazione della domanda. Tuttavia, per esigenze di tariffazione, contabilizzazione e rendicontazione, l’istanza deve essere presentata entro l’ultimo giorno del dodicesimo mese successivo all’evento calamitoso, a condizione che sia stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto autorizzativo del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.
Viene inoltre precisato che le aziende possono avvalersi del solo intervento compensativo dell’esonero e non delle altre provvidenze per le quali l’articolo 5 della norma prevede termini di presentazione alle Autorità regionali.
Istruttoria, controlli e verifiche territoriali
In assenza di una procedura specifica di verifica dei requisiti, le Direzioni regionali e le Direzioni di coordinamento metropolitano devono concordare con le competenti Autorità regionali modalità e tempi per i riscontri, ad esempio sulla valutazione dei danni, ai fini della convalida o revoca del beneficio.
Il documento afferma che l’esonero può spettare anche quando la domanda sia presentata solo all’Istituto ai sensi dell’articolo 8 del D.lgs n. 102/2004. In tali casi, per verificare i requisiti, occorre:
- acquisire copia delle delibere regionali da cui risultino il territorio danneggiato, le colture interessate e le relative percentuali di danno;
- richiedere alle aziende, tramite comunicazione bidirezionale, documentazione utile come fatture, fotogrammi, bilanci o altri elementi idonei a dimostrare la percentuale di danno alla produzione lorda vendibile.
Nelle more della conclusione di specifici accordi con le Regioni, le Strutture territoriali devono procedere a una prima istruttoria sulla base dei dati dichiarati dagli interessati.
Le verifiche richieste sono le seguenti:
- completezza della domanda, con indicazione dell’ubicazione dei fondi, delle colture danneggiate, della percentuale di danno e degli altri dati richiesti;
- per il richiedente persona fisica, titolarità di nucleo coltivatore diretto, colono/mezzadro o IAP e regolare iscrizione alla gestione previdenziale;
- per il richiedente persona giuridica, rispetto delle condizioni previste dal paragrafo 4 della circolare n. 35/2006;
- svolgimento dell’attività di datore di lavoro sugli stessi fondi e/o sulle stesse risorse per cui il soggetto è iscritto alla propria gestione previdenziale;
- corrispondenza tra i fondi e le colture dichiarate come danneggiate e quelli indicati nei modelli di iscrizione e/o variazione, come CD1 per autonomi e Denuncia aziendale per i datori di lavoro;
- effettiva iscrizione nel registro delle imprese o nell’anagrafe delle imprese agricole delle Province autonome;
- effettivo svolgimento di attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 c.c., senza eccederne i limiti;
- esclusione delle attività di raccolta di prodotti ortofrutticoli, considerate non agricole ai sensi dell’articolo 6, lettera d), della legge 31 marzo 1979, n. 92.
Se, a seguito degli accertamenti concordati con le Autorità regionali e/o di controlli ispettivi, emergesse la mancanza dei requisiti, dovranno essere effettuati i recuperi contributivi con applicazione delle relative sanzioni.
Esito dell’istruttoria
Il mancato accoglimento della domanda già in fase istruttoria deve essere formalmente notificato al richiedente con un provvedimento motivato di reiezione.
Controlli sugli aiuti di Stato
Per i controlli relativi agli aiuti di Stato, il documento richiama il Regolamento UE n. 702/2014, entrato in vigore il 1 luglio 2014, che ha abrogato il Regolamento CE n. 1857/2006 e dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE.
Richiamo finale alle precedenti circolari
Per quanto non espressamente modificato o chiarito dal documento, restano confermate le disposizioni già illustrate nelle circolari INPS n. 35/2006 e n. 99/2013.
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