Messaggio numero 1886 del 04-05-2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa comunicazione dà attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 11/2018, chiarendo che il servizio svolto dai dipendenti degli enti locali come vice pretore reggente per almeno sei mesi è riscattabile ai fini pensionistici presso la CPDEL. Indica inoltre la procedura telematica per presentare la domanda, la documentazione da allegare, il riesame delle pratiche pendenti o respinte e richiama la disciplina specifica per gli iscritti alla CTPS.
Riscatto oneroso del servizio svolto come vice pretore reggente ai fini pensionistici
Riscatto del servizio come vice pretore reggente ai fini pensionistici
Il documento informa sull’effetto della sentenza della Corte Costituzionale 30 gennaio 2018, n. 11, pubblicata in G.U. n. 6 del 7 febbraio 2018. La pronuncia ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 67 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, nella parte in cui non prevedeva la possibilità di riscattare il servizio prestato in qualità di vice pretore reggente per un periodo non inferiore a sei mesi.
Ambito di applicazione
La facoltà riconosciuta riguarda i dipendenti degli enti locali che abbiano svolto servizio come vice pretore reggente per periodi non inferiori a sei mesi. Tale servizio è valorizzabile ai fini pensionistici mediante riscatto oneroso, da chiedere secondo le norme e le modalità previste dall’ordinamento vigente presso la CPDEL.
Presentazione della domanda
La domanda di riscatto deve essere presentata all’Istituto esclusivamente in via telematica, seguendo le modalità già previste per la generalità delle domande di riscatto di periodi o servizi, come richiamato dalla circolare n. 12 del 25 gennaio 2013.
Nella compilazione della domanda il richiedente deve:
- indicare nella sezione “Tipologia” la voce “altro”;
- inserire nell’apposito campo editabile la dicitura “Riscatto servizio prestato come vice pretore reggente”;
- allegare un’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante:
- il periodo di servizio reso;
- l’Ufficio presso cui è stata svolta l’attività di vice pretore reggente.
Domande già presentate o respinte
Le domande di riscatto già presentate e non ancora definite devono essere esaminate alla luce dei criteri indicati nel documento.
Le domande già respinte possono essere riesaminate su istanza di parte solo se i relativi provvedimenti non siano divenuti definitivi, cioè:
- non vi sia stata acquiescenza dell’interessato;
- non si sia formato il giudicato su eventuali pronunce giurisdizionali negative.
Disciplina per gli iscritti alla CTPS
Per gli iscritti alla Cassa dei trattamenti pensionistici dello Stato (CTPS), la facoltà di riscatto del servizio prestato come vice pretore reggente per un tempo non inferiore a sei mesi è disciplinata dall’articolo 14, lettera b), del D.P.R. n. 1092/1973.
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