Ordinanza n. 321/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della determinazione dirigenziale del 13 febbraio 2026, n. 133 notificato al ricorrente in data 16/02/2026, avente ad oggetto “Istanza autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche o assimilabili fuori dalla pubblica fognatura l.r 20/2006 e dpgr 46/r/2008 - prot. 43351 del 30/10/2025 provvedimento di diniego” con cui, tra l’altro, si procede a “rigettare, per le motivazioni espresse in narrativa che costituiscono parte integrante del presente atto, l’istanza di Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche fuori dalla pubblica fognatura; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche fuori dalla pubblica fognatura
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale dell'autorizzazione allo scarico fuori dalla pubblica fognatura, chiedendone in via cautelare la sospensione. Il Comune ha fondato il provvedimento sull'esistenza di una rete fognaria pubblica nelle immediate vicinanze dell'immobile, da cui deriverebbe l'obbligo di allaccio, e sull'insussistenza dei presupposti per concedere una deroga. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente riportati i singoli motivi di ricorso; emerge tuttavia che il ricorrente ha contestato la legittimità del diniego, prospettando censure non ritenute idonee a superare, in sede cautelare, la valutazione tecnica e istruttoria dell'Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo insussistente il fumus boni iuris. A un esame sommario, il diniego risulta fondato su un'istruttoria basata su elementi tecnici coerenti, desunti dalle risultanze del gestore del servizio idrico e recepiti dal Comune. Non sono emersi profili evidenti di illogicità, travisamento dei fatti o difetto di motivazione. Il giudice ha inoltre ritenuto non dimostrato il periculum in mora e ha accordato prevalenza all'interesse pubblico alla tutela della salubrità collettiva, perseguito mediante l'obbligo di allaccio alla rete fognaria pubblica. Ogni ulteriore valutazione sul merito è rimasta impregiudicata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
impregiudicata ogni ulteriore valutazione nel merito della controversia
La tutela cautelare richiede la sussistenza dei relativi presupposti, valutati mediante un esame sommario del fumus boni iuris e del periculum in mora; in loro assenza, l'istanza di sospensione deve essere respinta.
l.r. Toscana 20/2006
La disciplina regionale è richiamata quale quadro normativo di riferimento per l'autorizzazione agli scarichi di acque reflue domestiche o assimilabili fuori dalla pubblica fognatura.
d.p.g.r. Toscana 46/R/2008
Il regolamento regionale è richiamato quale disciplina di settore relativa agli scarichi di acque reflue domestiche o assimilabili fuori dalla pubblica fognatura.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni iuris può essere negato quando il provvedimento impugnato risulti fondato su un'istruttoria tecnica coerente, basata anche sulle risultanze del gestore del servizio pubblico e recepita dall'amministrazione, in assenza di evidenti illogicità, travisamenti dei fatti o carenze motivazionali.
- In presenza di una rete fognaria pubblica esistente nelle immediate vicinanze dell'immobile, l'obbligo di allaccio può giustificare il diniego dell'autorizzazione allo scarico fuori fognatura, ove non risultino sussistenti i presupposti per una deroga.
- La tutela cautelare non può essere concessa in assenza di un concreto periculum in mora; inoltre, nel bilanciamento degli interessi, può prevalere l'interesse pubblico alla tutela della salubrità collettiva perseguito dall'obbligo di allaccio alla pubblica fognatura.
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