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Sentenza

Sentenza n. 394/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento della Deliberazione del Direttore Generale ASREM n. 1395 del 07-10-2024 avente ad oggetto “approvazione graduatoria concorso pubblico per titoli ed esami (n. 26 posti elevati a n. 28) profilo di collaboratore amministrativo professionale – area dei professionisti della salute e dei funzionari ( ddg n. 325 del 06/ 03/2023 e ddg n. 1027 del 06/12/2023)” e della relativa graduatoria approvata (allegato 1 alla delibera) nella parte in cui la ricorrente è stata collocata nella posizione n. 124 anziché in quella effettivamente spettante ovvero la n. 65; - della nota prot. 114402 del 24.10.2024 con cui l’ASREM negava l’accoglimento dell’istanza di riesame promossa dalla ricorrente con le note del 1.10.2024 e 14.10.2024; - dei verbali della commissione valutatrice limitatamente alle parti lesive della posizione dell’odierna ricorrente e, precisamente, relativamente al non corretto calcolo delle esperienze lavorative maturate dalla ricorrente presso l’ASREM di cui alla scheda di valutazione; - nella misura in cui dovesse ritenersi lesivo, del bando di cui alla Deliberazione del Direttore Generale del 6.3.2023 avente ad oggetto “concorso pubblico per titoli ed esami (n. 26 posti elevati a n. 28) profilo di collaboratore amministrativo professionale – area dei professionisti della salute e dei funzionari” e del relativo avviso; - di ogni altro ed ulteriore atto/provvedimento, anche dagli estremi sconosciuti, che dovesse ritenersi lesivo della posizione dell’odierna ricorrente; nonché per la corretta collocazione della ricorrente nel posto ad ella effettivamente spettante.

Giustizia amministrativa202400377

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva di un concorso pubblico, nella parte relativa al punteggio e alla posizione della ricorrente, nonché il diniego di riesame e gli atti della commissione valutatrice

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria del concorso per 28 posti di collaboratore amministrativo professionale, contestando il mancato riconoscimento, tra i titoli di carriera, dell’esperienza lavorativa svolta presso la sede dell’ASREM nell’ambito di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato con AON s.p.a. Ha dedotto la violazione dell’art. 97 Cost., degli artt. 2, 3, 6 e 18 l. n. 241/1990, dell’art. 43 d.P.R. n. 445/2000, nonché dell’art. 10 del bando, il difetto di motivazione e di istruttoria, l’omessa attivazione del soccorso istruttorio e l’eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà e difetto dei presupposti. Secondo la ricorrente, l’esperienza avrebbe dovuto essere valutata come servizio prestato presso una pubblica amministrazione, con attribuzione di 3,45 punti complessivi e conseguente collocazione al 65° posto anziché al 124°. L’ASREM ha eccepito il difetto di interesse, perché anche la collocazione al 65° posto non avrebbe consentito l’ammissione tra i 28 vincitori, e ha contestato la tardività e genericità dell’impugnazione del bando, nonché l’infondatezza nel merito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse ad agire e, comunque, lo ha respinto nel merito. Quanto all’interesse, ha rilevato che la stessa ricorrente, anche ottenendo il punteggio richiesto, si sarebbe collocata al 65° posto, quindi in una posizione non utile rispetto ai 28 posti messi a concorso. La mera eventualità di uno scorrimento della graduatoria non dimostra il sicuro conseguimento dell’utilità perseguita né una concreta possibilità di assunzione e non supera la prova di resistenza. Nel merito, il Collegio ha interpretato l’art. 10 del bando nel senso che erano valutabili come titoli di carriera i servizi prestati alle dipendenze di ASL, aziende ospedaliere o altre pubbliche amministrazioni, mentre l’esperienza dichiarata dalla ricorrente era riconducibile a un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con AON s.p.a., soggetto privato. La stessa candidata aveva indicato nella domanda l’attività tra le esperienze lavorative presso privati e non tra i servizi presso pubbliche amministrazioni. La sede materiale dell’attività presso l’ASREM è stata ritenuta irrilevante rispetto all’identità del datore di lavoro contraente. È stata esclusa anche l’applicabilità del soccorso istruttorio, perché non si trattava della regolarizzazione di un errore materiale o di un’omissione documentale, ma della richiesta postuma di qualificare diversamente un’esperienza già dichiarata come attività presso privati; una diversa soluzione avrebbe violato il principio di autoresponsabilità e la par condicio dei candidati. Il TAR ha inoltre rilevato la tardiva e generica impugnazione del bando e la difformità tra la richiesta formulata in sede procedimentale e le censure proposte in giudizio. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 97 Cost.

    Il gravame è stato affidato ad un unico ed articolato motivo di ricorso, così rubricato: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DEGLI ARTT. 2, 3 E SEGG. L. 241/1990 DIFETTO MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 6 E 18 DELLA L.241/90 – ILLEGITTIMA MANCATA APPLICAZIONE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 43 DEL D.P.R. 445/2000. ECCESSO DI POTERE IRRAGIONEVOLEZZA PER ARBITRARIETÀ MANIFESTA ED DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DIRITTO;

    La norma è invocata dalla ricorrente a sostegno delle censure di illegittimità della valutazione concorsuale, ma la sentenza non la applica autonomamente come parametro decisivo.

  • art. 10 del bando di concorso

    Il medesimo art. 10 della lex specialis - evocato dalla medesima ricorrente - indica inoltre, nel novero dei “titoli di carriera” in grado di determinare l’attribuzione di un punteggio di “MAX 15 punti” i servizi prestati alle dipendenze di ASL o Aziende Ospedaliere ed enti di cui all’art. 21, comma 1 e 22 presso altre PP.AA, ossia presso altre PP.AA nel profilo professionale a concorso superiore o nel corrispondente profilo della categoria inferiore.

    La clausola limita la valutazione dei titoli di carriera ai servizi prestati alle dipendenze degli enti pubblici e nei profili indicati dal bando; non comprende l’attività svolta per un datore di lavoro privato, anche se materialmente espletata presso una ASL.

  • art. 6 l. 241/1990

    Il soccorso istruttorio non è attivabile allorché il privato abbia commesso un evidente errore nella compilazione della domanda di partecipazione: ciò in ragione del più generale principio di autoresponsabilità che, soprattutto nei concorsi di massa, assume un significato ancor più importante in quanto occorre assicurare la par condicio, nonché la massima accelerazione possibile nelle procedure, così che ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione e che possano incidere sulla posizione di altri candidati.

    Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per consentire, dopo la scadenza del termine, l’introduzione o la diversa qualificazione di un titolo non correttamente dichiarato, quando ciò attribuirebbe al candidato un vantaggio e inciderebbe sulla par condicio.

  • art. 18 l. 241/1990

    L’interessata ha infine lamentato la violazione dell’art. 18 l. n. 241/1990, evidenziando che la documentazione recante la dimostrazione della sua pregressa esperienza lavorativa presso l’Asrem era nella disponibilità di quest’ultima, sicché l’Amministrazione, alla luce della disposizione sopra citata “ben avrebbe potuto ricavare le informazioni utili all’istruttoria dalla documentazione in suo possesso”.

    La norma è invocata per sostenere l’acquisizione d’ufficio di documentazione già disponibile presso l’amministrazione, ma il TAR esclude comunque che tale meccanismo possa trasformare un’esperienza dichiarata come privata in un titolo di carriera pubblico non correttamente indicato nella domanda.

  • art. 43 d.P.R. 445/2000

    VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 43 DEL D.P.R. 445/2000.

    La disposizione è richiamata tra i motivi di ricorso, senza che la sentenza ne sviluppi una specifica interpretazione autonoma.

Massime di principio

  • L’interesse a impugnare una graduatoria concorsuale richiede il superamento della prova di resistenza: il candidato deve dimostrare che, in caso di accoglimento, conseguirebbe con certezza o con concreta possibilità l’utilità perseguita, come l’assunzione o una posizione effettivamente utile. La mera possibilità di uno scorrimento futuro non è sufficiente.
  • Quando il bando riserva la valutazione dei titoli di carriera ai servizi prestati alle dipendenze di determinate pubbliche amministrazioni, non è valutabile come servizio pubblico l’attività svolta nell’ambito di un contratto stipulato con un soggetto privato, anche se l’attività è stata materialmente espletata presso la sede o nell’interesse di una pubblica amministrazione.
  • Il soccorso istruttorio non può consentire al candidato di modificare o riqualificare, dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, un’esperienza lavorativa dichiarata come privata per farla riconoscere come titolo di carriera pubblico. Tale limite discende dal principio di autoresponsabilità e dalla necessità di salvaguardare la par condicio tra i concorrenti.
  • L’acquisizione d’ufficio di documenti o informazioni già in possesso dell’amministrazione non esonera il candidato dall’onere di indicare correttamente nella domanda il titolo che intende far valutare e non consente di introdurre ex post un titolo diverso da quello dichiarato.
  • La sede materiale di svolgimento dell’attività lavorativa non è decisiva per la qualificazione del servizio ai fini concorsuali quando il bando collega il punteggio al rapporto alle dipendenze dell’ente: rileva il soggetto con cui è stato stipulato il contratto, salvo diversa previsione della lex specialis.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblicaOnere della prova e principio dispositivo

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