Prescrizioni del Garante n. 336 del 04/06/2025
Provvedimento del 4 giugno 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha esaminato il reclamo di un interessato che chiedeva la deindicizzazione di un URL di un articolo del quotidiano online Domani su un’inchiesta relativa alla dismissione di immobili di enti previdenziali. Ha ritenuto infondata la richiesta di deindicizzazione, valorizzando l’attualità della notizia, il suo interesse pubblico e il ruolo apicale ricoperto dall’interessato nell’ente coinvolto. Tuttavia ha accertato la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 12, parr. 2, 3 e 4, GDPR per il mancato riscontro, nei termini, all’istanza preventiva dell’interessato, disponendo nei confronti della società un ammonimento.
Editoriale Domani S.p.A.: deindicizzazione di un articolo giornalistico e mancato riscontro all’istanza dell’interessato
Editoriale Domani S.p.A. - deindicizzazione di un articolo giornalistico e mancato riscontro all’istanza dell’interessato
Il provvedimento riguarda il reclamo proposto da un interessato nei confronti di Editoriale Domani S.p.A. per ottenere la deindicizzazione di un URL collegato a un articolo del quotidiano online "Domani". Il procedimento trae origine sia dalla richiesta di tutela del diritto all’oblio sia dal mancato riscontro, da parte della società, all’istanza preventiva rivolta dall’interessato prima del ricorso al Garante.
Fatti e posizione delle parti
L’articolo contestato, pubblicato nel febbraio 2023, riferiva di un’inchiesta giornalistica sulla dismissione a basso prezzo di immobili di lusso da parte di enti previdenziali, con acquisti da parte di politici, sindacalisti e dirigenti. Il reclamante sosteneva di non essere una persona politicamente esposta, di non avere subito conseguenze giudiziarie o amministrative dalla vicenda, di aver già chiesto inutilmente la deindicizzazione alla società il 10, 14 e 18 novembre 2024 e di vedere leso il proprio diritto all’oblio.
Editoriale Domani S.p.A. ha replicato che la notizia era di pubblico interesse, vera e corretta, riferita a circostanze riscontrabili pubblicamente e riguardante una vicenda ancora ampiamente seguita dai media. La società ha sottolineato che l’interessato ricopriva una carica dirigenziale in un ente di rilevanza pubblica sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro, che l’articolo dava adeguato spazio alla replica e che non vi era alcuna responsabilità penale o amministrativa prospettata nei confronti del reclamante. Ha inoltre sostenuto che l’istanza preventiva sarebbe stata manifestamente infondata ed eccessiva e che il ricorso al Garante era stato proposto senza attendere il termine di legge.
Valutazione sulla richiesta di deindicizzazione
Il Garante ha esaminato il contenuto dell’articolo e ha ritenuto che la notizia conservasse un interesse pubblico attuale. In particolare, ha valorizzato:
- il carattere giornalisticamente rilevante dell’inchiesta sulle dismissioni di immobili di lusso;
- il fatto che l’articolo riguardasse l’acquisto da parte del reclamante di un attico già appartenente al patrimonio dell’ente;
- la circostanza che il reclamante fosse titolare di una carica apicale in un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza e assistenza;
- l’attualità della vicenda, poiché l’acquisto dell’immobile risaliva alla metà del 2022 e l’articolo era del 2023;
- la persistenza di circostanze concrete relative all’interessato, segnatamente la carica svolta e la proprietà dell’immobile.
Sulla base di tali elementi, il Garante ha dichiarato infondato il reclamo limitatamente alla domanda di deindicizzazione dell’URL, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), GDPR.
Mancato riscontro all’istanza dell’interessato e violazione accertata
Diverso è stato l’esito sulla gestione della richiesta preventiva dell’interessato. L’Autorità ha ricordato che l’art. 12, parr. 2, 3 e 4, GDPR impone al titolare di agevolare l’esercizio dei diritti e di fornire riscontro senza ingiustificato ritardo e, comunque, entro un mese, salvo proroga motivata fino a ulteriori due mesi nei casi previsti.
Nel caso concreto, la richiesta del 10 novembre 2024 e i successivi solleciti del 14 e 18 novembre 2024 non hanno ricevuto alcun riscontro tempestivo. Il Garante ha rilevato che:
- non è stata fornita alcuna risposta entro il termine mensile;
- non è stata comunicata all’interessato l’eventuale proroga del termine;
- non sono stati indicati i motivi dell’inottemperanza;
- la circostanza che il reclamo sia stato presentato il 10 dicembre 2024 non ha impedito alla società di rispondere tempestivamente, tanto più che la notizia del reclamo è arrivata alla società solo il 3 gennaio 2025;
- la nota inviata il 23 gennaio 2025 al Garante non può valere come riscontro all’interessato.
Il Garante ha quindi accertato la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 12, parr. 2, 3 e 4, GDPR, riferita esclusivamente al mancato riscontro all’istanza di deindicizzazione.
Misura adottata e criteri valutati
Pur in presenza della violazione, il Garante ha ritenuto proporzionata la misura dell’ammonimento, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR. La scelta è stata motivata considerando che la società:
- aveva dichiarato di aver adottato una procedura interna per la gestione delle richieste degli interessati;
- aveva istituito un canale dedicato;
- aveva affermato di aver migliorato il processo a seguito dell’episodio;
- non risultava gravata da precedenti violazioni analoghe.
Sono state dunque applicate misure non pecuniarie, in assenza di una sanzione amministrativa pecuniaria, con annotazione nel registro interno dell’Autorità e pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale.
Punti principali
Oggetto del reclamo
Il reclamo del 10 dicembre 2024 riguardava la richiesta di ordinare a Editoriale Domani S.p.A. la deindicizzazione di un URL che rinviava a un articolo pubblicato nel febbraio 2023 sul quotidiano online "Domani", relativo a un’inchiesta giornalistica sugli appartamenti di lusso di enti previdenziali venduti a prezzi scontati a sindacalisti, dirigenti e politici.
Valutazione sulla deindicizzazione
Il Garante ha ritenuto infondata la richiesta di deindicizzazione. L’articolo è stato considerato espressione di un’inchiesta di indubbio interesse pubblico, riferita a una notizia recente e ancora attuale, anche perché l’interessato continuava a ricoprire una carica dirigenziale nell’ente previdenziale e a essere proprietario dell’immobile acquistato. È stato quindi riconosciuto un persistente interesse pubblico alla conoscenza della notizia.
Mancato riscontro all’istanza preventiva
È stata invece accertata la violazione dell’art. 12, parr. 2, 3 e 4, GDPR: la società non ha risposto entro un mese alla richiesta di deindicizzazione inviata il 10 novembre 2024 e ai solleciti del 14 e 18 novembre 2024, né ha informato l’interessato dell’eventuale proroga o dei motivi del diniego. La risposta fornita al Garante il 23 gennaio 2025 non è stata considerata un valido riscontro all’interessato.
Misura adottata
In ragione della natura dell’illecito e dei fattori attenuanti valorizzati dalla società (assenza di precedenti, adozione di procedure interne e miglioramento del processo di gestione delle richieste), il Garante ha ritenuto proporzionato applicare la misura dell’ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR.
Come è indicizzato
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