Sentenza del 04/08/2015 n. 2804 - Comm. Trib. Prov. Lecce
RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Indicazione di un omesso o carente versamento - Difetto di motivazione - Sussiste - Nullità della cartella - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: la cartella è stata ritenuta viziata per difetto di motivazione e, conseguentemente, nulla. Anche la cartella di pagamento deve infatti indicare in modo comprensibile le ragioni della pretesa, in applicazione dei principi generali dell’art. 3 della legge n. 241/1990.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione della cartella di pagamento, sostenendo che la mera indicazione di un omesso o carente versamento non spiegasse adeguatamente le ragioni dell’iscrizione a ruolo. Secondo tale prospettazione, l’atto non consentiva di verificare i presupposti della pretesa fiscale né di predisporre un’efficace difesa.
Norme richiamate
Art. 3 della legge n. 241/1990
Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dalla legge.
Il principio di motivazione si applica anche alla cartella di pagamento, che deve illustrare le ragioni concrete dell’iscrizione a ruolo. La semplice indicazione di un omesso o carente versamento non è sufficiente se non consente al contribuente di comprendere l’origine e i presupposti della pretesa.
Massime di principio
- Una cartella di pagamento deve contenere una motivazione concreta, chiara e comprensibile, non limitata alla generica indicazione di un omesso o carente versamento.
- Il contribuente deve poter ricostruire la ragione della pretesa, il periodo o tributo interessato e i presupposti dell’iscrizione a ruolo, così da poter controllare la correttezza dell’importo e difendersi.
- Quando la motivazione è meramente apparente o generica e non consente di comprendere l’origine del debito, la cartella può essere contestata per difetto di motivazione e dichiarata nulla.
- La valutazione va effettuata considerando il contenuto complessivo dell’atto e degli eventuali documenti richiamati: una motivazione sintetica può essere sufficiente solo se permette comunque una piena conoscenza della pretesa.
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