Sentenza del 04/08/2015 n. 2809 - Comm. Trib. Prov. Lecce
Processo - Cartella di pagamento - Notifica - Prova non dedotta - Inesistenza - Sussiste - Successiva intimazione - Nullità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. È stata ritenuta inesistente la notifica della cartella di pagamento, poiché la sola relata non dimostrava l'effettiva notificazione dell'atto. La mancata o irrituale notifica dell'atto presupposto costituisce un vizio della procedura e travolge l'atto consequenziale: di conseguenza, la successiva intimazione di pagamento è stata dichiarata nulla.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la validità dell'intimazione di pagamento, deducendo la mancata prova della notifica della cartella di pagamento presupposta. L'agente della riscossione aveva depositato soltanto una copia conforme all'originale della relata di notifica, senza produrre la cartella notificata in originale o in copia autenticata. Non essendo possibile collegare con certezza la relata all'atto notificato, la notifica della cartella è stata ritenuta inesistente o comunque non provata.
Massime di principio
- La relata di notifica, considerata isolatamente, non è sufficiente a provare la notificazione di una cartella se non consente di identificare con certezza l'atto cui si riferisce.
- L'ente della riscossione deve normalmente produrre la cartella notificata, in originale o in copia autenticata, oltre alla documentazione idonea a dimostrare il perfezionamento della notifica.
- La mancata prova della notifica di un atto presupposto può determinare la nullità dell'atto successivo che su di esso si fonda, come un'intimazione di pagamento.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe verificare non solo l'esistenza della relata, ma anche la corrispondenza tra relata, cartella, destinatario, data e modalità di notifica.
- La decisione riguarda la prova della notificazione nel caso concreto e non implica automaticamente l'annullamento del debito sostanziale: l'ente potrebbe, ove consentito, rinnovare la notifica o adottare ulteriori iniziative rispettando termini e garanzie procedurali.
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