Sentenza del 04/08/2015 n. 24 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
OGGETTO:RIDETERMINAZIONE DEI RICAVI A FRONTE DI MAGGIORE PERCENTUALE DI RICARICO APPLICATA AL VALORE DELLE MERCI VENDUTE - OMESSO CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE - EFFETTI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la rideterminazione dei ricavi effettuata applicando una percentuale di ricarico superiore al valore delle merci vendute, lamentando l’omesso contraddittorio endoprocedimentale, ossia la mancata possibilità di interloquire preventivamente con l’Ufficio e di fornire elementi utili prima dell’emissione dell’avviso di accertamento.
La decisione
La Commissione ha affermato che il contraddittorio endoprocedimentale costituisce, in linea generale, una regola applicabile anche in materia tributaria, quale espressione dei principi di collaborazione, difesa e buon esercizio della potestà impositiva. L’avviso formato senza un’effettiva partecipazione o interlocuzione anticipata del contribuente è, in principio, illegittimo e annullabile. Tuttavia, il vizio non deve essere valutato in modo meramente formale: se il contribuente ha avuto comunque la possibilità di interloquire con l’Amministrazione finanziaria e di presentare osservazioni o prove contro la pretesa, l’omissione del contraddittorio preventivo può perdere efficacia invalidante. Nel testo non è indicato un dispositivo espresso di annullamento o conferma dell’avviso; il principio enunciato condiziona l’esito alla verifica concreta dell’effettiva possibilità di difesa del contribuente.
Norme richiamate
Principio del contraddittorio endoprocedimentale in materia tributaria
Il principio del contraddittorio endoprocedimentale deve essere attualmente considerato alla stregua di regola generale che opera anche nella materia tributaria.
Il contraddittorio preventivo è considerato una regola generale, anche quando non sia previsto da una specifica disposizione normativa, perché collegato ai principi costituzionali di collaborazione tra Amministrazione e contribuente e al diritto di difesa.
Principi costituzionali di collaborazione e diritto di difesa
Principi di derivazione costituzionale, inerenti alla collaborazione tra amministrazione e contribuente, e al diritto di difesa di quest’ultimo.
La partecipazione del contribuente al procedimento consente una migliore istruttoria, un esercizio più efficace del potere impositivo e una possibile riduzione del contenzioso.
Massime di principio
- In materia tributaria, l’Amministrazione dovrebbe consentire al contribuente di conoscere e contestare preventivamente gli elementi posti a fondamento dell’accertamento, anche quando una specifica norma non imponga espressamente il contraddittorio.
- La mancata interlocuzione preventiva può comportare l’annullabilità dell’avviso, ma il vizio non è necessariamente decisivo in modo automatico: occorre verificare se il contribuente abbia avuto comunque una concreta possibilità di difendersi.
- La partecipazione successiva al procedimento o la possibilità effettiva di presentare osservazioni, documenti e contestazioni può ridurre o escludere l’effetto invalidante dell’omesso contraddittorio formale.
- Il giudice deve valutare la sostanza della lesione del diritto di difesa, non soltanto l’inosservanza formale di una fase procedimentale.
- Quando l’accertamento dei ricavi deriva dall’applicazione di una percentuale di ricarico, il contribuente dovrebbe contestare sia il metodo di calcolo sia i dati utilizzati, fornendo elementi concreti sui prezzi, sui costi, sulla tipologia delle merci e sulle condizioni dell’attività.
Testo integrale
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