Sentenza del 04/08/2015 n. 272 - Comm. Trib. Prov. Rieti
Processo tributario - Iscrizione ipotecaria emessa da Equitalia Sud S.p.A. - Notifica a mezzo posta, ex art 140 c.p.c. - Atto prodromico - Mancata relata di notifica - Nullità della notifica - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione tributaria ha ritenuto nulla la notificazione dell’atto prodromico, poiché la relata non riportava una valida sottoscrizione e la dicitura "sconosciuto" non costituiva, da sola, una circostanza direttamente attestata dal pubblico ufficiale o fondata su informazioni assunte da terzi. La nullità della notifica dell’atto presupposto incide sulla legittimità dell’iscrizione ipotecaria emessa da Equitalia Sud S.p.A.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l’iscrizione ipotecaria deducendo l’invalidità della notificazione dell’atto presupposto, ossia dell’avviso di accertamento. La notifica era stata effettuata a mezzo posta mediante la procedura prevista dall’art. 140 c.p.c., con indicazione del destinatario come "sconosciuto", ma senza una valida relata recante data e sottoscrizione del pubblico ufficiale. Sulla relazione risultava soltanto un semplice segno, non riconducibile a una firma effettiva. Secondo il giudice, tale carenza impedisce di verificare il regolare compimento degli adempimenti notificatori.
Norme richiamate
Art. 140 c.p.c.
Disciplina la notificazione quando non sia possibile eseguire la consegna per irreperibilità o altro impedimento. Gli adempimenti previsti devono essere compiuti secondo modalità verificabili; la loro omissione può compromettere la validità della notifica.
Art. 148 c.p.c.
Richiede che la relazione di notificazione documenti le attività svolte dal notificatore, indicando gli elementi essenziali, tra cui data e sottoscrizione. L’assenza di una sottoscrizione effettiva rende la relata inidonea a provare il regolare svolgimento della notifica.
Massime di principio
- Quando un atto tributario presupposto viene notificato ai sensi dell’art. 140 c.p.c., devono risultare documentati tutti gli adempimenti richiesti dalla procedura.
- La relata di notifica deve contenere una data e una sottoscrizione riconoscibile del pubblico ufficiale; un semplice segno non è sufficiente a dimostrare la regolarità della notificazione.
- La mera indicazione del destinatario come "sconosciuto" non prova automaticamente la corretta esecuzione della notifica, soprattutto se non è collegata ad accertamenti direttamente compiuti dal notificatore o a informazioni formalmente acquisite.
- La nullità della notifica dell’atto presupposto può travolgere gli atti successivi della riscossione, inclusa l’iscrizione ipotecaria, se l’atto precedente non è stato validamente portato a conoscenza del contribuente.
- In casi analoghi è opportuno verificare materialmente la relata, la firma, la data e la documentazione di ogni adempimento notificatorio, non limitandosi alla sola attestazione dell’avvenuta spedizione.
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