Sentenza del 09/06/2015 n. 3219 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - IRES - Metodo analitico induttivo - Scostamenti dei margini di ricarico rispetto alla media del settore - irrilevanza scritture contabili - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava l'accertamento con cui l'Ufficio aveva determinato maggiori ricavi ai fini IRES mediante il metodo analitico-induttivo, ritenendo insufficienti o meramente astratti i parametri utilizzati e valorizzando la propria documentazione contabile. L'Ufficio aveva invece rilevato una rilevante e abnorme difformità tra la percentuale di ricarico applicata dall'impresa e quella media praticata nel settore di appartenenza, considerando tale scostamento incompatibile con la normale realtà economica dell'attività.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto legittimo l'utilizzo del metodo analitico-induttivo quando lo scostamento dei margini di ricarico rispetto alla media del settore sia rilevante, abnorme e concretamente aderente alla realtà aziendale, e non fondato su parametri astratti o meramente aprioristici. In presenza di tale irragionevole difformità, le scritture contabili possono perdere attendibilità effettiva e l'Amministrazione finanziaria può procedere alla ricostruzione presuntiva dei ricavi.
Norme richiamate
Metodo analitico-induttivo di accertamento dei ricavi d'impresa
Il metodo è ammissibile quando la ricostruzione dei ricavi si fonda su elementi concreti, sostanziali e coerenti con la realtà dell'impresa, tra cui uno scostamento significativo e irragionevole dei margini di ricarico rispetto alla media del settore.
Cassazione civile, sentenza n. 10077/2009
Richiamata quale precedente a sostegno della possibilità di utilizzare presunzioni basate su scostamenti anomali dei margini di ricarico, purché idonei a evidenziare l'inattendibilità della contabilità.
Cassazione civile, sentenza n. 13819/2003
Richiamata quale precedente sull'utilizzabilità del metodo presuntivo e sulla rilevanza degli scostamenti dei ricarichi rispetto ai valori medi del settore.
Massime di principio
- La semplice esistenza di scritture contabili regolari non impedisce l'accertamento analitico-induttivo se emergono elementi concreti che ne mettano in dubbio l'attendibilità sostanziale.
- Uno scostamento dai margini medi del settore non è automaticamente sufficiente: deve essere significativo, abnorme, non adeguatamente giustificato e coerente con altri elementi relativi alla specifica attività.
- L'Amministrazione finanziaria non può fondare l'accertamento esclusivamente su medie di settore astratte o applicate in modo automatico; deve dimostrare la loro concreta riferibilità all'impresa accertata.
- Il contribuente può contrastare l'accertamento fornendo spiegazioni documentate sulle cause dello scostamento, come particolari condizioni di mercato, vendite sottocosto, tipologia della clientela, obsolescenza dei prodotti o diversa composizione del magazzino.
- Quando lo scostamento appare economicamente irragionevole e il contribuente non offre una giustificazione credibile, la contabilità può essere considerata formalmente regolare ma sostanzialmente inattendibile, consentendo la ricostruzione presuntiva dei ricavi.
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