Sentenza del 25/05/2016 n. 3331 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - TARSU - TIA - TARI - Fatto generatore - Utilizzazione di superfici potenzialmente idonee a produrre rifiuti - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio affermato è che la TIA può essere richiesta anche in assenza della prova di una produzione concreta di rifiuti, quando il soggetto utilizza superfici astrattamente idonee a generarli. Il testo non riporta gli estremi della sentenza né indica espressamente l'esito processuale, pertanto non è possibile stabilire con certezza se il ricorso sia stato accolto o respinto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il presupposto per l'applicazione della TIA, assimilata alla TARSU. Il fatto generatore dell'obbligo di pagamento non è individuato nella produzione effettiva di rifiuti da parte dell'utente, ma nell'utilizzazione di superfici potenzialmente idonee a produrli e, quindi, nella fruizione o potenziale fruibilità del servizio di smaltimento.
Norme richiamate
Corte costituzionale, sentenza n. 238/2009
La sentenza è richiamata come precedente conforme al principio secondo cui il prelievo relativo alla gestione dei rifiuti trova il proprio presupposto nella detenzione o utilizzazione di locali e aree potenzialmente produttivi di rifiuti, non necessariamente nella loro produzione effettiva.
TIA/TARSU
Ai fini del presupposto impositivo, la TIA è assimilata alla TARSU: l'obbligo deriva dall'utilizzazione di superfici potenzialmente idonee a produrre rifiuti, salvo specifiche esclusioni o esenzioni previste dalla legge.
Massime di principio
- Per i tributi relativi alla gestione dei rifiuti, di regola è sufficiente la disponibilità o utilizzazione di superfici potenzialmente idonee a produrre rifiuti; non occorre dimostrare la produzione effettiva.
- La mera affermazione dell'utente di non aver prodotto rifiuti normalmente non esclude l'obbligo di pagamento, se i locali o le aree sono concretamente utilizzabili e astrattamente idonei a generarli.
- L'esclusione dal tributo può dipendere dall'inidoneità oggettiva dei locali alla produzione di rifiuti oppure da specifiche esenzioni, riduzioni o esclusioni previste dalla normativa applicabile e dal regolamento comunale.
- In una controversia analoga è quindi essenziale verificare la tipologia e l'utilizzazione delle superfici, l'eventuale inutilizzabilità oggettiva e la corretta applicazione delle esenzioni, più che la sola quantità di rifiuti effettivamente prodotta.
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