Sentenza n. 11403/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento del decreto dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Ministero dell'Istruzione, prot. n. 611 del 10 MAGGIO 2021 (All. 1) recante rigetto dell'istanza di riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Romania per l'abilitazione all'insegnamento sul sostegno – ADSS – per asserita incompetenza del Ministero dell'Istruzione; IN SUBORDINE PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIU' IDONEA MISURA CAUTELARE: a) del medesimo decreto prot. n. 611 del 10 maggio 2021 siccome radicalmente illegittimo per violazione delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE; b) del parere tecnico, di data e protocollo sconosciuto, eventualmente acquisito nel corso dell'istruttoria; c) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente, se e nella parte in cui prevede che l'abilitazione all'insegnamento conseguita nel rispetto della normativa rumena non abbia effetti pienamente equipollenti a quella nazionale ai fini dell'accesso alla professione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Romania per l'insegnamento sul sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente di sostegno)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Ministero dell'Istruzione ha respinto l'istanza di riconoscimento del titolo rumeno per due ragioni: la mancanza dell'attestazione del Ministero rumeno ritenuta necessaria ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2013/55/UE e l'asserita incompetenza del Ministero dell'Istruzione, in favore del Ministero dell'Università e della Ricerca, a riconoscere titoli di specializzazione conseguiti all'estero. Sono stati dedotti anche l'inottemperanza a una precedente sentenza del TAR che aveva annullato un diniego relativo alla medesima vicenda e la violazione della normativa europea e nazionale sul riconoscimento delle qualifiche professionali e dei titoli di formazione conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea. La ricorrente ha documentato, tra l'altro, l'Adverinta rilasciata dal Ministero rumeno dell'Educazione nazionale, comprensiva degli esami svolti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, ordinando all'amministrazione di riesaminare l'istanza alla luce dei principi affermati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Il giudice ha ritenuto che l'Adverinta prodotta fosse riconducibile all'attestazione di qualifica prevista dall'art. 13 della direttiva 2005/36/CE. Il Ministero avrebbe dovuto valutare l'intero compendio delle competenze, conoscenze e capacità acquisite in Romania, verificando durata, livello e qualità della formazione e disponendo, ove necessario, adeguate e proporzionate misure compensative ai sensi dell'art. 14 della direttiva. Il diniego è stato ritenuto illegittimo anche quanto alla competenza: la controversia riguarda il riconoscimento della formazione estera ai fini dell'esercizio in Italia della professione di insegnante di sostegno, e non il mero riconoscimento di un titolo di studio. La competenza spetta quindi al Ministero dell'Istruzione, ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 300/1999, come modificato dal d.l. 1/2020, convertito nella l. 12/2020. Le spese sono state compensate in ragione dei pregressi contrasti giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 13 direttiva 2005/36/CE
attestazione di qualifica
L'attestazione rumena denominata Adverinta può essere ricondotta all'attestazione di qualifica richiesta dalla direttiva quando è rilasciata all'esito del percorso formativo previsto nello Stato d'origine per l'accesso alla professione.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
eventuali misure compensative
L'autorità competente deve valutare l'equipollenza della formazione e, ove necessario, imporre misure compensative adeguate e proporzionate, anziché respingere automaticamente l'istanza.
direttiva 2013/55/UE
La disciplina europea richiamata non consente di subordinare il riconoscimento a una lettura formalistica dell'attestazione, dovendo essere valutata la formazione effettivamente svolta.
art. 50 d.lgs. 300/1999
organizzazione generale dell’istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato giuridico del personale, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale
La competenza al riconoscimento della formazione estera finalizzata all'esercizio della professione di insegnante di sostegno spetta al Ministero dell'Istruzione, trattandosi di abilitazione professionale e non di mero titolo di studio.
d.l. 1/2020, convertito nella l. 12/2020
Le modifiche richiamate dal giudice confermano l'attribuzione al Ministero dell'Istruzione delle competenze in materia di percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e di riconoscimento delle relative certificazioni.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento in Italia della formazione professionale acquisita in Romania per l'insegnamento sul sostegno, l'Adverinta rilasciata dall'autorità rumena può costituire un'attestazione di qualifica ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2005/36/CE, se documenta il percorso formativo previsto nello Stato d'origine per l'accesso alla professione.
- L'amministrazione competente al riconoscimento di una qualifica professionale estera deve valutare l'intero compendio delle competenze, conoscenze e capacità acquisite, senza limitarsi a un requisito documentale formalistico, e deve verificare durata, livello e qualità della formazione.
- Quando la formazione estera presenta differenze rispetto a quella nazionale, l'amministrazione non può respingere automaticamente l'istanza, ma deve valutare l'equivalenza e, se necessario, imporre adeguate e proporzionate misure compensative ai sensi dell'art. 14 della direttiva 2005/36/CE.
- La competenza a riconoscere una formazione conseguita all'estero ai fini dell'esercizio in Italia della professione di insegnante di sostegno spetta al Ministero dell'Istruzione, poiché la materia riguarda l'abilitazione e la specializzazione del personale docente e non il mero riconoscimento di un titolo di studio.
- Anche qualora non sia riconosciuta la piena applicabilità della direttiva 2005/36/CE, le autorità nazionali devono comunque esaminare la domanda alla luce delle disposizioni generali del TFUE e valutare la formazione svolta ai fini di un eventuale riconoscimento.
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