L.R. Valle d'Aosta 34/2001
Nuova disciplina dell'artigianato. Abrogazione di leggi regionali in materia di artigianato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale detta la disciplina dell’artigianato in Valle d’Aosta: definisce imprenditore e impresa artigiana, fissa limiti dimensionali, regola l’Albo regionale tenuto dalla Chambre, la Commissione regionale per l’artigianato, i controlli e le sanzioni. Restano abrogate le precedenti leggi regionali in materia. La disciplina è attualmente applicabile, salvo parti espressamente abrogate nel testo consolidato.
Disciplina dell’artigianato e dell’Albo regionale delle imprese artigiane in Valle d’Aosta
Disciplina dell’artigianato in Valle d’Aosta
La legge regionale riorganizza in modo organico la materia dell’artigianato nel territorio della Valle d’Aosta, definendo i requisiti dell’impresa artigiana, l’Albo regionale, la Commissione regionale per l’artigianato, i controlli sull’abusivismo e il regime sanzionatorio. Il testo consolidato riflette anche successive modifiche, ma la struttura di base resta quella della disciplina regionale dell’artigianato.
Finalità e ambito della disciplina
Il provvedimento mira ad adeguare l’artigianato alle esigenze dell’impresa contemporanea, con particolare attenzione all’integrazione nel mercato europeo, alla semplificazione amministrativa, alla partecipazione degli imprenditori agli organismi di rappresentanza e alla valorizzazione della peculiarità del lavoro artigiano. La disciplina opera esclusivamente nel territorio regionale valdostano.
Definizione di imprenditore e impresa artigiana
È imprenditore artigiano chi esercita personalmente e professionalmente, come titolare dell’impresa, un’attività economica organizzata, svolgendo prevalentemente il proprio lavoro nel processo produttivo e assumendo in modo preminente la direzione e la gestione tecnico-produttiva. Per alcune attività è richiesto anche il possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalla normativa vigente.
L’impresa artigiana è quella esercitata dall’imprenditore artigiano entro specifici limiti dimensionali e con scopo prevalente di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi, con esclusione di talune attività agricole e commerciali e di somministrazione al pubblico, salvo che siano solo strumentali e accessorie.
Forme di esercizio dell’impresa
L’impresa artigiana può operare:
- in luogo fisso;
- presso l’abitazione dell’imprenditore o di uno dei soci;
- in locali appositi o in altra sede designata dal committente;
- in forma ambulante o di posteggio.
Può essere esercitata in forma individuale o societaria, anche cooperativa o a responsabilità limitata, con esclusione delle società per azioni e in accomandita per azioni. Nelle società la maggioranza dei soci, oppure un solo socio in caso di due soci, deve essere imprenditore artigiano. Per le società a responsabilità limitata pluripersonali è previsto il riconoscimento della qualifica artigiana e l’iscrizione all’Albo se ricorrono i requisiti di prevalenza del lavoro personale, possesso della maggioranza del capitale sociale e della maggioranza negli organi deliberanti.
Il socio unico di s.r.l. deve possedere i requisiti dell’imprenditore artigiano e non può essere unico socio di altra s.r.l. né socio accomandatario di s.a.s. Se l’attività è svolta in forma societaria, i requisiti tecnico-professionali devono essere posseduti da almeno un socio.
Limiti dimensionali dell’impresa artigiana
L’impresa artigiana può impiegare personale dipendente entro limiti massimi diversi a seconda dell’attività svolta. In sintesi:
- imprese non in serie: fino a 18 dipendenti, elevabili a 22 se le unità aggiuntive sono apprendisti;
- imprese in serie: fino a 9 dipendenti, elevabili a 12 con apprendisti;
- lavorazioni artistiche, tradizionali e abbigliamento su misura: fino a 32 dipendenti, elevabili a 40 con apprendisti;
- trasporto persone o cose e sgombero neve: fino a 8 dipendenti;
- costruzioni edili: fino a 10 dipendenti, elevabili a 15 con apprendisti.
Nel calcolo dei limiti non si computano, per due anni, gli apprendisti passati in qualifica mantenuti in servizio, i lavoratori a domicilio entro il limite di un terzo dei dipendenti non apprendisti, e i portatori di handicap. Sono invece computati i familiari che lavorano prevalentemente e professionalmente nell’impresa, i soci che prestano lavoro personale in misura prevalente e tutti i dipendenti.
Se i limiti sono superati fino al 20 per cento al mese, con arrotondamento all’unità superiore, e per non più di sei mesi l’anno, l’impresa mantiene l’iscrizione all’Albo.
Istruzione artigiana e formazione
La Regione promuove corsi di istruzione artigiana nell’ambito dei programmi regionali di formazione professionale, anche tramite convenzioni con soggetti accreditati. La Giunta regionale stabilisce modalità organizzative, durata e materie dei corsi, sentite le associazioni di categoria.
Albo regionale delle imprese artigiane
L’Albo regionale delle imprese artigiane è tenuto dalla Chambre valdôtaine des entreprises et des activités liberales. Devono iscriversi le imprese artigiane con sede operativa nel territorio regionale, con le formalità e nei termini previsti per il registro delle imprese.
L’Albo è pubblico. L’iscrizione ha effetto costitutivo della qualifica artigiana ed è condizione per ottenere le agevolazioni previste a favore delle imprese artigiane.
Procedura di iscrizione, variazione e cancellazione
Per l’iscrizione, la modificazione e la cancellazione dall’Albo l’interessato presenta alla Chambre la comunicazione unica telematica o su supporto informatico. La ComUnica consente:
- l’acquisizione immediata della qualifica di impresa artigiana;
- l’iscrizione all’Albo o alla separata sezione per consorzi e società consortili;
- l’avvio immediato dell’attività;
- la registrazione delle modifiche o della cancellazione, comprese quelle per perdita dei requisiti.
La Chambre rilascia ricevuta, informa le amministrazioni competenti e la Commissione regionale per l’artigianato e cura le annotazioni nella sezione speciale del registro delle imprese. Gli effetti costitutivi dell’iscrizione, della modifica e della cancellazione decorrono dalla data di presentazione della ComUnica.
Le domande e i documenti sono soggetti ai diritti di segreteria previsti per l’attività certificativa e per l’iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi camerali.
Variazioni, controlli e conservazione dell’iscrizione
Le imprese iscritte devono comunicare alla Chambre, entro 30 giorni dall’evento, le variazioni di fatto o di diritto che possano incidere sul mantenimento dei requisiti.
La Chambre può attivare accertamenti d’ufficio se vi sono omissioni o necessità di verifiche, invitando l’impresa a completare o correggere la documentazione entro un termine non superiore a 30 giorni. La Commissione regionale, la Direzione regionale del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni e altre pubbliche amministrazioni interessate possono chiedere l’attivazione dell’accertamento d’ufficio quando emergano dubbi sui requisiti.
La procedura d’ufficio deve essere attivata entro 20 giorni dalla presentazione della ComUnica o dalla richiesta e la decisione della Chambre deve intervenire entro 60 giorni, con successiva trasmissione all’impresa e agli enti richiedenti.
In caso di invalidità, morte, interdizione o inabilitazione dell’imprenditore, l’impresa può mantenere l’iscrizione, su richiesta, anche in assenza di uno dei requisiti, per massimo cinque anni o fino alla maggiore età dei figli minorenni, purché la gestione sia assunta dal coniuge, dai figli maggiorenni o emancipati, o dal tutore. Se richiesti, i requisiti tecnico-professionali devono essere posseduti dal soggetto subentrante o, in mancanza, può essere nominato un responsabile tecnico.
Vendita dei prodotti e uso di denominazioni artigiane
Alle imprese artigiane iscritte non si applicano le norme del decreto legislativo n. 114/1998 quando vendono nei locali di produzione, o in locali contigui, beni di propria produzione, oppure forniscono al committente beni accessori all’opera o al servizio.
È vietato usare come ditta, insegna o marchio riferimenti all’artigianato se l’impresa non è iscritta all’Albo; lo stesso vale per consorzi e società consortili non iscritti nella separata sezione. La vigilanza su tale divieto spetta ai Comuni.
Revisione dell’Albo
La Chambre dispone ogni cinque anni la revisione completa dell’Albo, secondo criteri e modalità stabiliti dalla stessa Chambre, sentita la Commissione regionale per l’artigianato.
Consorzi e società consortili
I consorzi e le società consortili tra imprese artigiane sono iscritti in una separata sezione dell’Albo. Vi possono essere iscritti anche consorzi e società consortili composti, oltre che da imprese artigiane, da piccole imprese di produzione e servizio, enti pubblici ed enti privati di ricerca o assistenza tecnica e finanziaria, purché le imprese artigiane siano almeno i due terzi dei soci e detengano la maggioranza negli organi deliberanti.
A tali soggetti iscritti nella separata sezione si estendono le agevolazioni previste per le singole imprese artigiane.
Commissione regionale per l’artigianato: ruolo e funzioni
La Commissione regionale per l’artigianato è l’organo di tutela e rappresentanza dell’artigianato, con sede presso la Chambre. Svolge le funzioni connesse ai limiti dimensionali, agli accertamenti sui requisiti e alla revisione dell’Albo, oltre a:
- cooperare alla programmazione regionale dell’artigianato, anche mediante studi e indagini;
- esprimere pareri sui disegni di legge in materia;
- attivare le azioni necessarie contro l’esercizio abusivo delle attività artigiane;
- redigere e presentare alla Giunta regionale un rapporto annuale sull’attività svolta.
Composizione, durata e funzionamento della Commissione
La Commissione è nominata dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente ed è composta da:
- cinque titolari di imprese artigiane designati dalle organizzazioni regionali dell’artigianato;
- un rappresentante di ciascuna organizzazione regionale dell’artigianato;
- un rappresentante delle organizzazioni sindacali regionali più rappresentative;
- un rappresentante dell’assessorato regionale competente in materia di artigianato.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Chambre. La Commissione dura in carica cinque anni e opera fino al rinnovo, da effettuarsi entro sei mesi dalla scadenza. I componenti percepiscono un gettone di presenza per ogni seduta e il rimborso delle spese di viaggio; al Presidente spetta un’indennità mensile lorda onnicomprensiva.
Il Presidente è scelto tra i membri titolari di imprese artigiane; può essere nominato un vicepresidente. La Commissione è convocata dal Presidente, su richiesta di almeno tre titolari delle imprese artigiane designati dalle organizzazioni regionali, oppure su iniziativa dell’Assessore regionale competente, che può partecipare ai lavori. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di gravi irregolarità o mancato funzionamento, la Giunta può scioglierla e deve ricostituirla entro 180 giorni.
Contrasto all’abusivismo artigiano
La Commissione, ricevute segnalazioni di esercizio abusivo di attività artigiane da parte di soggetti non iscritti all’Albo, deve comunicarle immediatamente alla Chambre, ai Comuni e alle amministrazioni competenti in materia di vigilanza, nonché alle autorità e agli uffici competenti in materia fiscale, previdenziale, assicurativa e contributiva.
La Chambre, i Comuni e gli altri soggetti destinatari dei controlli informano la Commissione dell’esito delle verifiche. La Commissione svolge inoltre attività di divulgazione e pubblicità per informare l’utenza sui rischi derivanti dall’avvalersi di operatori abusivi e per promuovere iniziative contro l’abusivismo.
Sanzioni amministrative
Sono previste due principali sanzioni amministrative:
- da euro 50 a euro 600 per omissione o ritardo nella presentazione della ComUnica ai fini di iscrizione, modifica o cancellazione dall’Albo;
- da euro 600 a euro 1.500 per l’uso, da parte di imprese non iscritte, di ditta, ragione sociale, insegna o marchio con riferimento ad attività artigianale.
La vigilanza, il controllo e l’applicazione delle sanzioni sono svolti dalla Chambre o dal Comune competente per territorio, secondo la legge n. 689/1981.
Disposizioni finanziarie
La legge quantifica l’onere annuo complessivo in euro 283.570 a decorrere dal 2002 e individua specifiche coperture nel bilancio regionale, con riferimento alle spese per il funzionamento di comitati e commissioni, alla formazione artigiana e alla revisione dell’Albo. I diritti di segreteria sono introitati dalla Chambre o nei capitoli di entrata indicati. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
Regime transitorio e abrogazioni
Le imprese già iscritte all’Albo alla data di entrata in vigore della legge sono iscritte di diritto nel nuovo Albo. La Commissione previgente resta in carica fino alla nomina di quella nuova, che deve avvenire entro 180 giorni. In prima applicazione, la Commissione deve effettuare la revisione completa dell’Albo entro due anni dall’entrata in vigore, secondo le procedure approvate dalla Giunta regionale.
Sono abrogate le precedenti leggi regionali del 1986, 1993, 1997 e 1998 in materia di artigianato.
Decorrenza
La legge è dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d’Aosta.
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