L.R. Valle d'Aosta 38/2001
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2002/2004). Modificazioni di leggi regionali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge finanziaria della Valle d'Aosta per il triennio 2002/2004: autorizza spese, prestiti e fondi per ricostruzione post-alluvione 2000, finanza locale, investimenti, sanità, sociale, edilizia, sviluppo economico e cultura, oltre a varie modifiche legislative. Molte disposizioni sono limitate al 2002 o al triennio 2002/2004; alcuni articoli sono stati poi abrogati o superati.
Legge finanziaria regionale 2002-2004 della Valle d'Aosta e modifiche a leggi regionali
Legge finanziaria regionale 2002/2004 della Valle d'Aosta
Il provvedimento detta la disciplina finanziaria della Regione autonoma Valle d'Aosta per il triennio 2002/2004, autorizzando spese, prestiti e variazioni di bilancio e apportando modifiche a numerose leggi regionali settoriali. La sua applicazione è per lo più circoscritta agli esercizi 2002-2004 e a interventi specifici, molti dei quali ormai conclusi.
Entrate, ricostruzione post-alluvione e contabilità
La legge autorizza, per il finanziamento degli interventi conseguenti agli eventi alluvionali dell’ottobre 2000, la contrazione nel 2002 di uno o più prestiti fino a 130 milioni di euro, con tasso massimo pari all’IRS a dieci anni aumentato di un punto e ammortamento non superiore a venti anni, preammortamento compreso. È inoltre istituito un apposito Fondo per la ricostruzione, con dotazione di 130 milioni di euro nel 2002, le cui risorse possono essere trasferite agli enti locali o prelevate dalla Giunta con atto amministrativo secondo procedure stabilite dalla stessa Giunta.
Per l’IRAP si conferma anche per il 2002 la gestione statale di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso, rimborsi e contabilizzazione, con facoltà di stipulare convenzioni. È infine previsto il recupero, presso Finaosta S.p.A., di somme disponibili sul fondo di dotazione della gestione speciale fino a 2,5 milioni di euro. In materia contabile si disciplina anche la copertura di eventuali maggiori oneri derivanti dalla conversione in euro dei residui passivi.
Finanza locale ed enti locali
Per il 2002 le risorse destinate alla finanza locale sono fissate in 176.591.455 euro, ripartite tra trasferimenti senza vincolo di destinazione, programmi di investimento e trasferimenti con vincolo settoriale. Sono disciplinate le quote destinate ai Comuni e alle Comunità montane, con una specifica allocazione al Comune di Aosta, al Comune di Saint-Vincent e al CELVA. Dal 2002 il Comune di Aosta è escluso dalla formula generale di riparto e il suo trasferimento è determinato dalla Giunta, sentito il Consiglio permanente degli enti locali; per Saint-Vincent viene invece eliminata la formula speciale e il Comune rientra nella ripartizione ordinaria.
La legge autorizza inoltre risorse per il Fondo per speciali programmi di investimento, per il programma definitivo 2001/2003 poi posticipato al triennio 2002/2004, per il programma preliminare 2003/2005 e per l’aggiornamento di programmi triennali già approvati. Sono previsti finanziamenti per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale e per il piano di riqualificazione di Saint-Vincent. Gli enti locali devono approvare il bilancio di previsione 2002/2004 entro il 28 febbraio 2002.
Politiche del lavoro e programmi comunitari
Per il piano triennale delle politiche del lavoro 1999/2001 è autorizzata per il 2002 una spesa di 4.239.263 euro. Per i programmi di investimento cofinanziati dall’Unione europea e dallo Stato, relativi all’obiettivo 2 e all’iniziativa Interreg, sono rideterminati gli stanziamenti per il periodo 2000/2006 e per il triennio 2002/2004. Sono previsti anche gli oneri regionali per Interreg IIIA Italia-Francia, Interreg IIIA Italia-Svizzera e per i programmi Interreg IIIB e IIIC.
Personale regionale e fondi pensione
L’articolo sul personale regionale, poi abrogato, conteneva la disciplina della dotazione organica, dei limiti di spesa per il personale, della contrattazione collettiva e delle modalità di gestione dei fondi contrattuali. Rimane nella legge il quadro finanziario per i fondi pensione: sono autorizzate risorse per i fondi pensione a base territoriale, per il Fondo cessazione servizio, per il fondo di previdenza del personale direttivo e docente della scuola elementare e per l’Istituto dell’assegno vitalizio dei consiglieri regionali.
Sanità e interventi sociali
Per la spesa sanitaria corrente del 2002 la Regione determina un importo complessivo di 223.870.755 euro, destinato all’Azienda USL, a trasferimenti straordinari per il ripiano del disavanzo 2001, al rimborso per mobilità passiva, a interventi diretti regionali e al finanziamento dell’ARPA. La Giunta può apportare variazioni compensative tra le assegnazioni interne destinate all’Azienda USL.
Sono inoltre finanziati interventi per strutture sanitarie, ospedaliere e apparecchiature sanitarie nel triennio 2002/2004. In ambito sociale, la legge interviene sul Fondo regionale per le politiche sociali, abrogandone alcune disposizioni e consentendo alla Giunta prelievi con atto amministrativo. Sono poi stanziate risorse per la Comunità “E. Désaymonet” e per gli interventi a favore della famiglia.
Patrimonio, partecipazioni e altri settori
La legge autorizza interventi tramite la gestione speciale di Finaosta S.p.A., in particolare per la sottoscrizione di quote di capitale della Autoporto Valle d’Aosta S.p.A. Vengono inoltre rideterminate dal 1° gennaio 2002 le misure finanziarie di riferimento contenute in leggi regionali richiamate negli allegati.
È prevista la spesa per la liquidazione della gestione straordinaria della Casa da gioco di Saint-Vincent e vengono autorizzati vari limiti di impegno per contributi in conto interessi in materia forestale, energetica e di recupero di rifiuti lignei.
Territorio, ambiente e fauna
Per gli eventi alluvionali dell’ottobre 2000 si finanziano interventi di ricostruzione, ripristino idrogeologico-ambientale delle strutture sciistiche e infrastrutture tecniche del Parco del Mont Avic. La legge contiene anche modifiche alla disciplina sulla gestione della fauna selvatica, poi oggetto di successive abrogazioni o sostituzioni.
Edilizia abitativa e recupero dei centri abitati
La Regione può destinare fondi per l’edilizia residenziale agevolata al fondo di rotazione per la ripresa dell’industria edilizia. Per gli anni 2002 e 2003 è previsto un unico periodo annuale per presentare le domande di finanziamento ex l.r. 76/1984 e regolamento regionale n. 3/1997, dal 20 aprile al 31 luglio, prorogabile dalla Giunta.
Per il recupero di centri e nuclei abitati il limite di finanziamento dei mutui è fissato a 93.000 euro per gli interventi assimilabili alla ristrutturazione e a 129.000 euro per quelli assimilabili al restauro, escluso l’acquisto.
Sviluppo economico ed energia
Per l’incentivazione all’uso del gas metano l’applicazione della legge regionale 44/1996 è prorogata al 31 dicembre 2004, con specifiche autorizzazioni di spesa per il triennio. È inoltre consentito usare la disponibilità del fondo di rotazione per il miglioramento fondiario anche per interventi previsti dalla Misura I A 1 del Piano di sviluppo rurale. L’articolo sugli impianti a fune, successivamente abrogato, prevedeva una proroga tecnica di un anno dei termini per la vita tecnica e le revisioni degli impianti ammodernati.
Istruzione, cultura e patrimonio storico
Per il diritto allo studio universitario sono autorizzate spese per buoni mensa e benefici economici a favore di studenti non residenti che frequentano l’Università della Valle d’Aosta e, per il 2003-2004, anche i corsi del Politecnico di Torino attivati ad Aosta. È inoltre prorogato di un anno il termine per il censimento del patrimonio storico di architettura minore.
Disposizioni finali
Le autorizzazioni di spesa trovano copertura nelle risorse del bilancio di previsione 2002 e pluriennale 2002/2004. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
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