Cassazione Civile, Sentenza n. 13531/2025 del 20/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'INPS impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva riconosciuto a Stefano Ilariucci il diritto alla NASpI. L'Istituto sosteneva che non fosse soddisfatto il requisito delle "trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti" previsto dall'art. 3, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 22/2015, in quanto, pur essendo state pagate retribuzioni e versati contributi dopo un ordine di reintegrazione non eseguito dal datore di lavoro, il lavoratore non aveva effettivamente prestato la sua attività. Inoltre l'INPS deduceva che una conciliazione successiva avesse fatto venir meno gli effetti utili per la richiesta della NASpI (sostanziale rinuncia agli effetti del provvedimento).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha confermato il principio secondo cui le "trenta giornate di lavoro effettivo" si integrano non solo con giornate di ferie e riposo retribuito, ma con qualsiasi giornata che dia luogo al diritto del lavoratore alla retribuzione e al versamento della contribuzione, anche se la prestazione materiale non è stata resa (es.: lavoratore reintegrato formalmente ma non riammissione del datore). Ha inoltre precisato che i periodi di sospensione del rapporto per cause espressamente tutelate dalla legge (maternità, malattia, congedi, cassa integrazione ecc.) sono "neutralizzati" e non rientrano nel computo dei dodici mesi. Ha ritenuto infondate e in parte generiche le censure INPS circa la rinuncia agli effetti dell'ordine di reintegrazione mediante conciliazione. Ha compensato le spese di legittimità e disposto quanto necessario sul contributo unificato.
Norme richiamate
d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22, art. 3, comma 1, lett. c)
possono far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione
La Cassazione interpreta "lavoro effettivo" in senso giuridico: comprendente ferie, riposi retribuiti e, più in generale, qualsiasi giornata che dia diritto alla retribuzione e al versamento contributivo anche in assenza di prestazione materiale; i periodi di sospensione per cause tutelate invece sono esclusi (neutralizzati) dal computo dei dodici mesi
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, art. 1, comma 2, lett. c)
Richiamato quale definizione dello stato di disoccupazione cui fare riferimento per la NASpI; utilizzato per verificare il requisito della perdita involontaria dell'occupazione
art. 12 disposizioni di attuazione del codice civile
Richiamato dall'INPS nella censura; la Corte ha ritenuto le prospettazioni in ordine a questa norma genericamente sviluppate e inammissibili ove non documentate
Costituzione, art. 38
Richiamato a supporto del principio costituzionale di tutela in caso di impossibilità oggettiva della prestazione lavorativa; spiega l'esigenza di neutralizzare periodi tutelati dal computo ai fini previdenziali
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater
Norma procedurale richiamata in relazione all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato dal ricorrente, come rilevato dalla Corte
Massime di principio
- Le "trenta giornate di lavoro effettivo" richieste per la NASpI devono essere interpretate in senso sostanziale: si considerano valide anche le giornate in cui al lavoratore è dovuta retribuzione e contribuzione, anche se la prestazione materiale non è stata resa (es. reintegrazione non eseguita ma retribuita).
- Giorni di ferie e riposi retribuiti rientrano nel computo delle giornate di lavoro effettivo.
- I periodi di sospensione del rapporto di lavoro per cause espressamente tutelate dalla legge (maternità, malattia, congedi, cassa integrazione, ecc.) sono "neutralizzati" e non si computano nei dodici mesi ai fini della verifica del requisito temporale.
- Una conciliazione che definisce il contenzioso senza alterare gli effetti del provvedimento giudiziale non elimina automaticamente lo stato di disoccupazione involontaria né cancella i presupposti per la NASpI, salvo prova contraria e specifica del contenuto dell'accordo.
- Non si deve penalizzare il lavoratore per comportamenti unilaterali o ingiustificati del datore di lavoro (p.es. rifiuto di reintegra): il diritto previdenziale valorizza la continuità giuridica del rapporto quando permane diritto a retribuzione e contribuzione.
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