Cassazione Civile, Sentenza n. 13527/2025 del 20/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di addebito INPS relativo al pagamento di contributi per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare (ex CUAF). Tecnopulizie aveva versato i contributi in misura ridotta in quanto iscritta alla gestione commercianti; ha quindi contestato il recupero operato dall'INPS sostenendo che l'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti (art.1, co.202-203 l. n.662/96) e la classificazione INPS richiamata dall'art.49 l. n.88/89 dovevano valere ai fini della riduzione contributiva prevista dall'art.20 n.1 d.l. n.30/74 (conv. l. n.114/74). Ha inoltre dedotto carenza motivazionale della sentenza di merito quanto all'esclusione dell'attività di pulizie dal 'terziario tipico'.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato infondato il motivo di nullità per motivazione apparente, ritenendo la motivazione della Corte d'appello adeguata nel ritenere che l'attività di appalti di pulizie non rientri nel terziario tipico di cui alla agevolazione. Ha poi stabilito che l'iscrizione alla gestione commercianti effettuata dall'INPS non è di per sé sufficiente a qualificare il datore di lavoro come "commerciante" ai fini della riduzione contributiva prevista dall'art.20 n.1 d.l. n.30/74, dato che la nozione di commerciante per quella finalità rinvia alla l. n.1397/60, la quale descrive un soggetto imprenditore prevalentemente basato sul lavoro proprio e familiare e esclude le imprese con personalità giuridica; l'art.3 l. n.45/86 estende tale nozione solo ai soci di società di persone. Essendo la ricorrente una s.r.l. (società di capitali), la ratio della riduzione (favorire imprese di piccole dimensioni con prevalente apporto lavorativo dei soci) non si applica e pertanto la contribuzione deve essere calcolata in misura ordinaria.
Norme richiamate
art.20, n.1 d.l. n.30/74, conv. in l. n.114/74
A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1974, l'aliquota del contributo dovuto alla Cassa unica per gli assegni familiari dai datori di lavoro … è fissata nelle seguenti misure… 1) 5,15 per cento a carico dei datori di lavoro artigiani e commercianti iscritti nei relativi elenchi nominativi per l'assicurazione di malattia di cui, rispettivamente, alle leggi 29 dicembre 1956, n.1533, 27 novembre 1960, n.1397, e successive modificazioni ed integrazioni
La disposizione fissa una aliquota agevolata per 'artigiani e commercianti' ma rinvia alla definizione normativa di 'commerciante' contenuta nella l. n.1397/60; quindi l'iscrizione alla gestione commercianti non determina automaticamente il diritto all'aliquota ridotta senza verificare i requisiti soggettivi richiamati dalla legge richiamata.
l. n.1397/60 (art.1 e art.2)
La legge definisce il datore di lavoro commerciale come soggetto titolare di impresa organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari e partecipante personalmente con carattere di abitualità e prevalenza; esclude espressamente le imprese con personalità giuridica. Pertanto la nozione rilevante per la riduzione contributiva non comprende in generale le società di capitali.
art.3 l. n.45/86
Estende l'applicazione della definizione di commerciante (della l. n.1397/60) ai soci delle società di persone (s.n.c., s.a.s.), ma non ai soci delle società di capitali; questo limita l'ambito soggettivo della agevolazione contributiva.
art.1, co.202-203, l. n.662/96
Consente all'INPS di iscrivere d'ufficio soggetti alla gestione commercianti; tuttavia la Corte ha ritenuto che tale iscrizione amministrativa non sia di per sè idonea a determinare i requisiti sostanziali richiesti dalla normativa precipitata per l'agevolazione contributiva.
art.49 l. n.88/89
La classificazione effettuata dall'INPS ai fini amministrativi non vincola automaticamente l'applicazione di agevolazioni contributive che richiedono specifici requisiti soggettivi e sostanziali previsti da altra normativa.
Cass. pronunce richiamate (es. Cass.22665/18, Cass.22088/21, S.U. n.8053/14)
La giurisprudenza di legittimità è stata richiamata per sostenere che la nozione normativa di commerciante ai fini della riduzione è restrittiva e che il requisito motivazionale delle sentenze deve rispettare i minimi costituzionali senza eccessivi particolari nelle motivazioni.
Massime di principio
- L'iscrizione alla gestione commercianti operata dall'INPS non equivale automaticamente al riconoscimento del diritto ad aliquote contributive agevolate: occorre verificare la corrispondenza ai requisiti sostanziali della nozione normativa di "commerciante".
- La riduzione dell'aliquota contributiva per assegni familiari prevista dall'art.20 d.l. n.30/74 si applica solo ai datori di lavoro che rientrano nella nozione di commerciante/artigiano come definita dalle norme richiamate (l. n.1397/60 e sue estensioni): tipicamente imprenditori individuali o soci di società di persone con prevalente apporto di lavoro personale/familiare.
- Le società di capitali (es. s.r.l.) sono generalmente escluse dalla nozione rilevante per la riduzione, salvo che non emerga che la concreta organizzazione dell'impresa presenti caratteristiche tali da far prevalere l'apporto lavorativo dei soci (onere probatorio a carico del richiedente).
- La qualificazione amministrativa attribuita dall'INPS per altri fini non è necessariamente determinante ai fini dell'applicazione di agevolazioni contributive che richiedono requisiti legali distinti; in caso di contenzioso il giudice verificherà la corrispondenza sostanziale ai requisiti normativi.
- Nella valutazione giudiziale la motivazione deve essere sufficiente a spiegare le ragioni della decisione entro il minimo costituzionale; non è richiesta una disamina iper-dettagliata se le ragioni principali risultano chiare.
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