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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 13532/2025 del 20/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso verteva sull'interpretazione del requisito delle "trenta giornate di lavoro effettivo" previsto dall'art. 3, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 22/2015 ai fini dell'accesso alla NASpI. L'INPS sosteneva che per "lavoro effettivo" dovessero intendersi soltanto le giornate di effettiva presenza al lavoro e contestava il conteggio, operato dalle decisioni di merito, delle giornate retribuite di ferie, festività e ROL come utili a integrare il requisito; inoltre censurava la possibilità di "neutralizzare" periodi di sospensione (es. contratto di solidarietà a zero ore) ai fini del computo dei dodici mesi di riferimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva riconosciuto a Paolo Romani il diritto alla NASpI. La Corte ha stabilito che: (i) le giornate corrispondenti a ferie, riposi retribuiti, festività e ROL devono essere considerate "giornate di lavoro effettivo" se danno luogo al diritto alla retribuzione e alla relativa contribuzione; (ii) i periodi caratterizzati da sospensione del rapporto di lavoro per cause tutelate dalla legge (es. malattia, maternità, infortunio, congedi, cassa integrazione, contratti di solidarietà a zero ore) non sono considerate nel computo dei dodici mesi che precedono l'inizio della disoccupazione (sono "neutralizzati") e quindi non pregiudicano il diritto alla NASpI. La Corte ha inoltre compensato le spese di giudizio e disposto l'applicazione delle norme sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22, art. 3, comma 1, lett. c)

    c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione

    Il requisito delle "trenta giornate di lavoro effettivo" comprende non solo le giornate di presenza materiale ma anche le giornate che danno diritto alla retribuzione e alla contribuzione (ferie, riposi retribuiti, festività, ROL). Viceversa, sono escluse (neutralizzate) dal periodo di riferimento le giornate di sospensione del rapporto per eventi tutelati dalla legge (malattia, maternità, CIG, contratti di solidarietà a zero ore, ecc.).

  • Costituzione, art. 38

    Richiamata a fondamento del principio di tutela del lavoratore rispetto ad eventi che impediscono lo svolgimento della prestazione; giustifica la neutralizzazione dei periodi di sospensione del rapporto di lavoro ai fini del calcolo del periodo di riferimento per la NASpI.

  • art. 12 disp. prel. cod. civ.

    Invocato in relazione all'interpretazione delle norme civili preordinate alla tutela dei diritti soggettivi e all'interpretazione delle disposizioni applicabili ratione temporis; la Corte ha ritenuto infondata la censura connessa a tale disposizione.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Norma richiamata per gli effetti processuali in ordine al contributo unificato: la Corte ha dato atto dell'obbligo, a carico del ricorrente, del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.

  • L. 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 171

    Riferita temporalmente per precisare la formulazione dell'art. 3 d.lgs. 22/2015 applicabile ratione temporis; la Corte ha specificato che i principi enunciati valgono nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte da tale legge e applicabili agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025.

Massime di principio

  • Le giornate che danno diritto alla retribuzione e alla relativa contribuzione (es. ferie, festività, riposi retribuiti, ROL) devono essere considerate come "lavoro effettivo" ai fini del requisito delle 30 giornate previsto per la NASpI.
  • I periodi in cui il rapporto di lavoro è sospeso per cause tutelate dalla legge (maternità, malattia, infortunio, congedi tutelati, cassa integrazione, contratti di solidarietà a zero ore ecc.) vanno neutralizzati: non si computano nei dodici mesi di riferimento e quindi non pregiudicano il diritto alla NASpI.
  • Per stabilire se una giornata sia "effettiva" occorre verificare se in quella giornata sussiste il diritto alla retribuzione e alla contribuzione: se sì, la giornata è utile al conteggio; se la giornata è caratterizzata da sospensione legale del rapporto senza obbligo retributivo, va esclusa.
  • La neutralizzazione opera retroattivamente sul periodo di riferimento: se vi sono periodi sospesi, il termine dei dodici mesi si estende per escludere quei periodi e ricercare le 30 giornate utili nel periodo effettivamente lavorato/retribuito.
  • In caso di dubbi pratici, conviene documentare la natura della giornata (retribuita vs sospesa per motivo tutelato) e produrre le evidenze contributive e retributive: il criterio decisivo è la presenza dell'obbligo retributivo e contributivo.

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