Circolare numero 186 del 7-8-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce il regime dei benefici contributivi per i datori di lavoro agricoli che assumono operai con contratto di formazione e lavoro, distinguendo tra territori del Mezzogiorno e restante territorio nazionale. Conferma che la legge n. 451/1994 non ha modificato la disciplina previgente sui benefici e richiama le aliquote agevolate previste dalle leggi n. 863/1984 e n. 407/1990. Indica inoltre le modalità operative di compilazione dei modelli ACC 1/OTD e ACC 2/OTI, con le sigle e i codici da utilizzare per le diverse tipologie di lavoratori, compresi gli extracomunitari, nelle circoscrizioni individuate annualmente con decreto ministeriale.
Benefici contributivi per assunzioni agricole con contratto di formazione e lavoro
Benefici contributivi per assunzioni agricole con contratto di formazione e lavoro
La circolare disciplina l'applicazione dei benefici contributivi spettanti ai datori di lavoro agricoli che assumono manodopera con contratto di formazione e lavoro, precisando il regime differenziato tra Mezzogiorno, restante territorio nazionale e circoscrizioni con indicatori occupazionali sfavorevoli. Vengono inoltre fornite istruzioni operative per la compilazione dei modelli di dichiarazione e per l'utilizzo delle sigle e dei codici da parte delle Sedi provinciali.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama l'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, che estende il beneficio contributivo alle imprese operanti in circoscrizioni in cui il rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro supera la media nazionale. Viene inoltre chiarito che la legge 19 luglio 1994, n. 451, di riforma dei contratti di formazione e lavoro, non ha inciso sulla disciplina dei benefici contributivi prevista dalla normativa precedente.
Trattamento contributivo per le assunzioni nel Mezzogiorno
Per le assunzioni di operai nei territori del Mezzogiorno continuano ad applicarsi le disposizioni della legge 19 dicembre 1984, n. 863. In base a tale disciplina, il datore di lavoro è tenuto al versamento di una contribuzione in misura fissa pari alla quota prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25.
Trattamento contributivo nel restante territorio nazionale
Per i datori di lavoro operanti nel restante territorio nazionale trova applicazione la legge 29 dicembre 1990, n. 407, che prevede una riduzione del 25% della quota contributiva dovuta. Nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale, la quota dei contributi previdenziali e assistenziali è dovuta in misura fissa, corrispondente a quella prevista per gli apprendisti ai sensi della legge n. 25/1955 e successive modificazioni.
Individuazione delle circoscrizioni e adempimenti operativi
Le circoscrizioni che consentono l'applicazione del beneficio sono individuate annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale. I datori di lavoro agricoli che operano in tali aree devono compilare il riquadro contrassegnato da due asterischi (**) dei modelli ACC 1/OTD e ACC 2/OTI secondo le indicazioni fornite dalla circolare.
Indicazioni per il Mod. ACC 1/OTD
Nel Mod. ACC 1/OTD devono essere utilizzate le seguenti sigle tipo contratto:
- "CG (02)" per l'operaio assunto con contratto di formazione e lavoro;
- "LE CG (07)" per l'operaio extracomunitario assunto con contratto di formazione e lavoro.
Indicazioni per il Mod. ACC 2/OTI
Nel Mod. ACC 2/OTI devono essere indicate le sigle:
- "CG (02)" per gli operai assunti con contratto di formazione e lavoro ex art. 16, lettera a), della legge n. 451/1994;
- "CG-b (34)" per gli operai assunti con contratto di formazione e lavoro ex art. 16, lettera b), della legge n. 451/1994;
- per gli operai extracomunitari, "LE-CG (07)" e "LE CG-b (36)" rispettivamente per le due fattispecie richiamate.
Codici da usare nelle dichiarazioni trimestrali
Le Sedi provinciali, per l'acquisizione dei dati della dichiarazione trimestrale, devono utilizzare i codici indicati tra parentesi in corrispondenza di ciascuna sigla contrattuale.
Punti principali
Ambito e regime dei benefici contributivi
Nelle circoscrizioni in cui il rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro è superiore alla media nazionale, i datori di lavoro agricoli che assumono con contratto di formazione e lavoro beneficiano del trattamento contributivo previsto per le aziende operanti nelle aree del Mezzogiorno. La legge 19 luglio 1994, n. 451, non ha modificato la disciplina previgente in materia di benefici contributivi.
Disciplina applicabile nel Mezzogiorno
Per le assunzioni di operai nei territori del Mezzogiorno continuano ad applicarsi le disposizioni della legge 19 dicembre 1984, n. 863, che prevedono a carico del datore di lavoro una contribuzione in misura fissa pari alla quota prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25.
Disciplina applicabile nel restante territorio nazionale
Per i datori di lavoro operanti nel restante territorio nazionale si applica la legge 29 dicembre 1990, n. 407, che dispone una riduzione della quota contributiva dovuta nella misura del 25%.
Beneficio per circoscrizioni con disoccupazione superiore alla media nazionale
L'art. 8, comma 2, della legge n. 407/1990 estende il beneficio anche alle imprese operanti nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale. In tali casi la quota dei contributi previdenziali e assistenziali è dovuta in misura fissa, corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge n. 25/1955 e successive modificazioni.
Adempimenti di compilazione dei modelli ACC 1/OTD e ACC 2/OTI
Per usufruire del beneficio contributivo, i datori di lavoro agricoli operanti nelle circoscrizioni individuate annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale devono compilare il riquadro contrassegnato da due asterischi (**) dei modelli ACC 1/OTD e ACC 2/OTI secondo le indicazioni fornite dalla circolare.
Sigle da indicare nel Mod. ACC 1/OTD
Nel Mod. ACC 1/OTD devono essere indicate le sigle tipo contratto "CG (02)" per l'operaio assunto con contratto di formazione e lavoro e "LE CG (07)" per l'operaio extracomunitario assunto con contratto di formazione e lavoro.
Sigle da indicare nel Mod. ACC 2/OTI
Nel Mod. ACC 2/OTI, per gli operai assunti con contratto di formazione e lavoro ex art. 16, lett. a), della legge n. 451/1994, va indicata la sigla "CG (02)"; per quelli ex art. 16, lett. b), la sigla "CG-b (34)". Per gli operai extracomunitari, le sigle da utilizzare sono rispettivamente "LE-CG (07)" e "LE CG-b (36)".
Codici da utilizzare dalle Sedi provinciali
Le Sedi provinciali, ai fini dell'acquisizione dei dati della dichiarazione trimestrale, devono utilizzare per i contratti in oggetto i codici specificati tra parentesi in corrispondenza di ciascuna sigla.
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