Sentenza del 20/01/2016 n. 91 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Cittadini italiani residenti all'estero - notifica avviso di accertamento - art. 60, lett. e), D.P.R. n. 600/73 - nullità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notifica è stata ritenuta nulla. Quando la residenza estera del contribuente risulta conoscibile dall'Amministrazione tramite l'iscrizione all'AIRE, non è legittimo notificare l'avviso mediante la procedura residuale prevista dall'art. 60, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973, consistente nel deposito dell'atto presso la casa comunale del domicilio fiscale. L'atto notificato con modalità non appropriate è quindi invalido.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità della notifica di un avviso di accertamento eseguita ai sensi dell'art. 60, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973, mediante deposito dell'atto presso la casa comunale del domicilio fiscale. La contestazione si fonda sul fatto che l'Amministrazione era in grado di conoscere la residenza estera del contribuente attraverso l'iscrizione all'AIRE e avrebbe quindi dovuto effettuare la notifica secondo le modalità previste per i residenti all'estero, anziché ricorrere al deposito presso la casa comunale.
Norme richiamate
Art. 60, lett. e), D.P.R. n. 600/1973
La disposizione disciplina una modalità di notificazione mediante deposito dell'atto presso la casa comunale del domicilio fiscale. Tale modalità non può essere utilizzata quando l'Amministrazione conosce o può conoscere, tramite l'iscrizione all'AIRE, la residenza estera del contribuente.
Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE)
L'iscrizione all'AIRE costituisce un dato ufficiale idoneo a rendere conoscibile all'Amministrazione la residenza estera del contribuente; pertanto, l'Amministrazione deve tenerne conto ai fini della corretta notificazione degli atti tributari.
Massime di principio
- Per i contribuenti iscritti all'AIRE, la notifica di un atto tributario deve essere effettuata considerando la residenza estera risultante dai registri ufficiali.
- Il deposito dell'atto presso la casa comunale del domicilio fiscale è una modalità residuale e non è valido quando l'Amministrazione dispone di informazioni utili per individuare la residenza estera del destinatario.
- La conoscibilità della residenza estera da parte dell'Amministrazione può rendere nulla la notifica eseguita con modalità diverse da quelle previste per i residenti all'estero.
- In caso di contestazione, il contribuente dovrebbe verificare la propria iscrizione all'AIRE alla data della notifica e confrontarla con le modalità concretamente utilizzate dall'Amministrazione.
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